T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 49

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

I provvedimenti impugnati, meglio precisati in epigrafe, vengono censurati per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere e falsa, errata e contraddittoria interpretazione dell’art. 107, comma 21, L.P. n. 13/1997; contraddittoria, carente e falsa interpretazione dei fatti; vizio di motivazione; violazione dell’art. 97 Cost;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.P. n. 17/1993; eccesso di potere, carenza di motivazione e contraddittorietà in merito al rinnovo dell’ordinanza n. 01/2008 dd. 24.01.2008;

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 D.P.P. n. 56/2007; carenza di motivazione; violazione, falsa interpretazione per eccesso di potere dell’art. 97 Cost.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castelrotto, resistendo alle pretese del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 69/2010, resa nella camera di consiglio del giorno 11.5.2010, è stata accolta la domanda di sospensione dell’ordinanza impugnata.

Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Ai fini della decisione della controversia, occorre premettere quanto segue.

Il ricorrente in data 5.10.2006 ha ottenuto concessione edilizia per la ristrutturazione della p.m. 105 in p.ed. 2010 CC Castelrotto, di sua proprietà, situata all’Alpe di Siusi nel condominio S. (ex E.), in zona di verde alpino, come da progetto di recupero, consistente nella suddivisione di un appartamento in due piccoli appartamenti.

In data 6.3.2007 al signor B. è stata rilasciata una concessione in variante, che prevedeva, tra l’altro, la costruzione di un muro divisorio nella "veranda" e l’allargamento delle porte finestre ed il 20.6.2007, a lavori ultimati, ha avuto la licenza d’uso per detta p.m. 105.

Successivamente al Sindaco è pervenuta comunicazione "orale" sul fatto che la terrazza prevista nelle concessioni edilizie era stata completamente chiusa; veniva quindi eseguito un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale competente nel corso del quale si appurava la chiusura del terrazzo tramite rialzamento della balaustra e montaggio di porte e finestre.

Il sindaco, dopo regolare comunicazione di avvio del procedimento, emanava ordinanza di demolizione dd. 24.1.2008 "della balaustra e delle finestre, porte e persiane, con le quali il terrazzo è stato completamente chiuso, ed il ripristino dello stato dei luoghi approvato…", oggetto del ricorso all’esame.

Il ricorrente inviava con raccomandata 21.3.2008 un progetto in sanatoria, ai sensi dell’art. 85 LP n. 13/1997.

Con provvedimento dd. 9.5.2008 il sindaco di Castelrotto respingeva la richiesta di concessione in sanatoria, con riferimento al rigetto della Commissione edilizia, del seguente preciso tenore: "E’ già stata emessa e notificata l’ordinanza per il ripristino della situazione precedente e perciò non può essere applicato l’articolo 85 della legge urbanistica, L.P. n. 13 dd. 11.08.1997. Inoltre il progetto in sanatoria viene respinto per motivi estetici, in quanto la facciata del progetto di variante rappresenta un peggioramento sostanziale in confronto alla situazione originaria".

Tale provvedimento, unitamente alla precitata ordinanza di demolizione, veniva impugnato, con il ricorso n. 111/2008, avanti questo Tribunale, che con sentenza n. 298/2009, dichiarava improcedibile il gravame avverso detta ordinanza, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente presentato una domanda di concessione in sanatoria ed annullava, invece, il provvedimento di rigetto di concessione in sanatoria, in accoglimento dei motivi aggiunti.

Peraltro, venivano fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Nella decisione questo Giudice, dopo aver evidenziato che il provvedimento con cui il Comune di Castelrotto aveva rigettato la domanda di concessione in sanatoria, faceva riferimento, anche, a motivi di ordine estetico (un peggioramento sostanziale della facciata rispetto alla situazione originaria), accoglieva la doglianza relativa al difetto di motivazione su quest’ultimo punto, deducendo quanto segue: "L’amministrazione comunale nella valutazione del progetto si affida alla motivazione espressa dalla commissione edilizia, che si limita a respingere il progetto per motivi estetici, dato che la facciata sarebbe peggiorativa rispetto alla situazione precedente (quella concessionata o quella abusiva ?).

La reiezione di un progetto per motivi genericamente estetici non costituisce una motivazione sufficiente e viola il precetto di cui all’art. 7 della LP n. 17/1993. Come lamentato dal ricorrente, il tenore di siffatta motivazione non è sufficiente a rendere edotto il medesimo circa le ragioni giustificatrici della decisione assunta dall’amministrazione. La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da consentire al cittadino di ricostruire l’iter logicogiuridico attraverso il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento e di controllare il corretto esercizio del potere e far eventualmente valere le proprie ragioni nelle sedi opportune (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8.5.2008, n. 2111 e TRGA Bolzano 19.2.2009, n. 60).

In conclusione il generico riferimento ad una precedente facciata migliore integra la carenza motivazionale lamentata".

Successivamente ed in conseguenza dell’annullamento de quo, il progetto in sanatoria contestato dal Comune veniva, nuovamente, esaminato, nella seduta del 01.10.2009, dalla Commissione Edilizia, che, in merito, si esprimeva, ancora una volta, negativamente; quindi, veniva notificata al ricorrente una nota del Comune di data 11.11.2009, contenente, ai sensi dell’art. 11bis L. P. n. 17/1993, il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono.

Per contestare detta nota, l’ing. B., faceva pervenire al Comune di Castelrotto, la lettera del 23.12.2009, contenente, tra l’altro, le proprie osservazioni al provvedimento di rigetto.

Seguivano i provvedimenti impugnati.

Premesso quanto sopra, si può, ora, trattare il merito del gravame, che non è meritevole di positiva considerazione.

Con la prima doglianza, si aggrediscono le argomentazioni poste a giustificazione del rigetto della richiesta di sanatoria, esposte nel censurato provvedimento del 2.5.2010.

Occorre evidenziare che quest’ultimo era stato preceduto da una nota del Comune di data 11.11.2009, contenente, ai sensi dell’art. 11bis L. P. n. 17/1993, il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.

In detta nota, tra l’altro, il Sindaco, dopo aver premesso che "la vecchia veranda aperta con tettoia in legno veniva usata dagli utenti della sauna per raffreddarsi dopo la ventilazione" e che "la costruzione con tettoia leggera di allora permetteva la vista sulla facciata uniforme, con i balconi e tutte le persiane dell’ex EUROTEL dello stesso colore" ed, infine che "anche la visualità lungo la facciata non era compromessa e la veranda non alterava il prospetto", evidenzia le seguenti circostanze: "Con la nuova costruzione attuale, anche se viene aperta sui due lati corti, come viene proposta con il progetto di variante in sanatoria, l’aspetto cambia completamente. Questa è stata eseguita con tre pilastri, risultanti sul progetto di variante e pertanto approvati e con copertura in cemento armato, mai approvata. La veranda rimarrebbe chiusa sulla facciata lunga con le finestre e con le persiane. L’esecuzione di tale facciata è sicuramente in contrasto con l’articolo 24bis del regolamento edilizio comunale. La grandezza delle finestre supera di molto tutte le altre finestre. Anche la scelta del colore delle persiane non trova su tutto il condominio qualcosa di simile. La veranda forma un corpo appoggiato alla facciata ed è da ritenersi come un elemento estraneo, sia come forma e colore e sia come grandezza. Anche la visualità aperta lungo la facciata non è più data. Inoltre la piattaforma sopra la veranda è facilmente raggiungibile dai balconi delle unità immobiliari al piano di sopra, senza aver provveduto ad apportare una protezione per evitare una caduta accidentale.

Il cambiamento della sagoma e dell’estetica del condominio, secondo l’articolo 1120 del codice civile, sono proibiti, se alterano il decoro architettonico dell’edificio, ovvero deve essere approvato dalla maggioranza dei condomini.

Il verbale di approvazione delle modifiche esterne da parte del condominio, non è mai stato presentato".

Successivamente, dopo la presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, nel provvedimento di rigetto definitivo, con riferimento ai motivi ostativi relativi all’estetica ed alla mancanza di consenso da parte dell’assemblea condominiale, si legge, testualmente che: "Le osservazioni del Sindaco in merito all’estetica della facciata, precisamente tettoia in cemento armato e dimensioni e posizione delle finestre con il conseguente cambiamento della sagoma e dell’estetica del condominio, vengono confermate. Mentre il condominio aveva una forma lineare, continua ed omogenea, interrotta, si può chiamare così, dal balconcino al servizio della sauna, tale uniformità viene modificata in un modo non irrilevante, innanzitutto in quanto le finestre vengono portate all’esterno della veranda. Mentre prima c’era la visibilità libera lungo la facciata del condominio, questa non esiste più, in quanto viene interrotto totalmente dalla veranda suddivisa con tramezza. Si ribadisce ancora una volta, che la sagoma e l’estetica del condominio viene alterata. Questo si evince anche dal confronto tra le foto del balconcino e della facciata, nel periodo antecedente le modifiche e dalle foto scattate dal capo ufficio tecnico in data 5 novembre 2007.

Dalle foto senza data, aggiunte alle osservazioni pervenute il 29 dicembre 2009, si riconosce una, e non due, uscite sul balconcino, la mancanza della tettoia, l’esistenza di due pilastri, di un collegamento del balconcino con il terreno senza ostacoli (parapetto, balaustra, steccato o recinzione) e di due recinzioni in ferro sui due lati laterali, appoggiate ai parapetti di una altezza di circa 7080 cm. Pertanto il balconcino era completamente apertoomissis".

Il provvedimento prosegue, rilevando, anche, che "leggendo il verbale dell’assemblea condominiale del 18.06.2005, in particolare il punto 11, si desume che è solamente stata provata l’apertura di una seconda finestra sulla facciata del locale ex sauna e della relativa porta sul corridoio interno, salvo concessione amministrativa ed, ancora che "non è stato approvato l’intervento presso il balcone di cui è oggetto la presente pratica edilizia" ed, infine, che "ciò comporta la mancanza di consenso ai sensi dell’articolo 70 legge provinciale n. 13/97 nonché sensi dell’articolo 1120 codice civile per quanto riguarda il decoro architettonico della facciata".

Ritiene il Collegio che la citata motivazione debba considerarsi puntuale, accurata ed esaustiva, anche per quanto attiene al mancato consenso degli altri condomini al progetto di cui si discute.

A tale riguardo, l’ing. B., nel ricorso (pag. 16), ritiene che la problematica del consenso riguardi "argomentazioni di squisitamente natura civilistica", che la stessa "non necessita di esser trattata in questa sede" e che "valica la competenza di codesto organo decidente". Prosegue, limitandosi alla generica affermazione che "il condominio sia all’epoca della delibera del 2005, che oggi, con la preliminare accondiscendenza alle modifiche proposte, non ha mai ostacolato l’operato dell’ing. B., approvandolo invece in ogni occasione" ed evidenziando che "ad oggi non si è a conoscenza di alcuna pendenza da parte del condominio o dei condomini, ma neppur mai è giunta alcuna lamentela dagli stessi in merito alle modifiche effettuate".

Circostanze, tuttavia, che non possono sostituire un formale consenso scritto dei condomini né una delibera condominiale in tal senso al progetto contestato.

Né si può condividere l’assunto del ricorrente, secondo cui la verifica della sussistenza dell’assenso non rientrerebbe nella competenza giurisdizionale di questo Giudice.

Infatti quest’ultimo è, certamente, competente, a valutare se il mancato o, comunque, non provato consenso de quo, addotto dal Sindaco – nel provvedimento di rigetto – come un motivo ostativo all’accoglimento della sanatoria, sia stato corretto.

In altri termini, è necessario stabilire se il Comune possa addurre come motivo di reiezione la circostanza che l’intervento contestato necessiti del consenso dei condomini, espresso attraverso l’assemblea condominiale.

Orbene, secondo un consolidato orientamento di questo Tribunale, l’Amministrazione comunale, in sede di esame della domanda di concessione edilizia, pur non dovendo compiere approfondite indagini sui rapporti di diritto privato intercorrenti tra gli interessati, è tenuto a verificare la posizione di avente diritto e, quindi, la legittimazione del richiedente (cfr. TRGA Bolzano, 28.5.1997, n. 213, 30.7.1997, n. 306 e 30.9.2004, n. 433).

Va precisato che detta verifica, pur non richiedendo particolare impegno da parte dell’Amministrazione, esige che questa, laddove la normativa civilistica, nella realizzazione di un progetto edile, esiga il consenso dei condomini, debba verificare se questo sia stato concesso.

Conseguentemente è legittimo il rigetto della richiesta di sanatoria, quanto meno in ordine al punto trattato.

Come evidenziato dal ricorrente, il provvedimento di diniego, non si limita all’esposizione della questione relativa all’estetica ed al consenso condominiale, ma si articola, complessivamente, in sei diversi ordini di motivi.

Peraltro, poiché, per un affermato indirizzo giurisprudenziale, condiviso, anche, da questo Giudice, in una motivazione comprendente più motivi di rigetto, è sufficiente la legittimità di uno solo per determinare, a sua volta, la legittimità dell’atto amministrativo, il Collegio non ritiene necessario esaminare le altre argomentazioni esposte nel provvedimento aggredito.

Con la seconda censura il ricorrente si duole, sostanzialmente, che l’ordinanza di demolizione impugnata non sia stata preceduta da una nuova comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 14 L. P. n. 17/1993.

Il rilievo è privo di pregio.

Si evidenzia, infatti, che al ricorrente era già stata notificata, in precedenza, nel 2007, un’altra ordinanza demolitoria, successivamente resa inefficace dalla precitata sentenza n. 298/2009 di questo T.R.G.A.

Ciò significa che il ricorrente era, certamente, a conoscenza dell’esistenza di un procedimento relativo alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che, in caso di nuovo rigetto di questa, il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione a conferma di quella precedentemente emanata nel 2007.

Quindi, in una ottica sostanzialistica dell’obbligo di comunicazione dell’avvio procedimentale fondato sulla necessità di assicurare all’interessato la possibilità di intervenire nel procedimento, nel caso, una distinta comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi superflua.

Per altro verso, anche, la doglianza è priva di spessore.

Nella specie, infatti, si è in presenza di un provvedimento vincolato del Comune, essendo questo obbligato ad emettere il provvedimento demolitorio, una volta accertato che i lavori sono abusivi e che gli stessi non sono suscettibili di sanatoria.

Infatti, la disposizione sull’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento deve essere interpretata alla luce dell’ art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (disposizione di inequivocabile carattere processuale e, quindi, da applicarsi anche nella Provincia autonoma di Bolzano), che così recita: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…".

Nella specie, attesa la natura vincolata del potere esercitato dal Sindaco, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento non potrebbe, comunque, comportare l’annullamento del provvedimento finale del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.12.2007, n. 6325; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.9.2008, n. 8262; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10.2.2009, n. 1236; TRGA Bolzano, 5.6.2009, n. 217; 23.4.2008, n. 188 e 14.1.2009, n. 8).

La censura va, dunque, disattesa.

Con il terzo motivo, riferibile a entrambi i provvedimenti impugnati, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 del D.P.P. n. 56/2007, che normano il procedimento per l’approvazione di ogni progetto edilizio effettuato in zone soggette a vincolo paesaggistico.

In particolare l’art. 4 dispone che "qualsiasi variante ai progetti esaminati dall’autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all’autorità provinciale".

Con la censura si lamenta che il progetto negato non sia stato trasmesso dal Comune di Castelrotto all’autorità provinciale, come invece era avvenuto nel 2006 con la precedente domanda di concessione, ottenuta dal ricorrente in data 5.10.2006.

Prima di tutto occorre precisare che il citato D.P.P. n. 56/2007 – contenente il regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela paesaggio – è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige in data 11.12.2007 e che, quindi, questa norma è entrata in vigore a fine dicembre 2007, mentre il progetto originario era stato concessionato dal Comune di Castelrotto in data 5.10.2006, ossia in un periodo anteriore. Ciò porta a concludere che l’obbligo imposto dall’art. 4, comma 1, non possa trovare applicazione alla fattispecie de qua, riguardando, solamente, le varianti relative a progetti che sono stati sottoposti all’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio, per la prima volta, in data successiva al 26.12.2007.

Inoltre la ratio della norma sembra essere quella della necessità di sottoporre all’esame della Provincia i progetti assentiti e non quelli negati.

In conclusione il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente, soccombente in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Castelrotto, liquidate in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00), oltre gli oneri di legge.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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