Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che D.G.P., con ricorso dell’8 febbraio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 12 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D.G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem e del ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;
che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;
che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che, nel caso in esame, la procura conferita su un foglio a parte non pare riferibile in termini convincenti proprio alla procedura in oggetto, trattandosi di un autonomo mandato, rilasciato, con diversi caratteri di stampa, su distinto foglio, di diversa consistenza, senza timbro di congiunzione col ricorso, privo di numerazione, ed inoltre che nella procura non è indicata l’autorità territorialmente competente, con la conseguenza che la procura medesima non si può ragionevolmente considerare apposta "in calce" all’atto introduttivo, cioè specificamente diretta proprio all’introduzione della domanda di equa riparazione, potendo ipotizzarsi invece che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento.
Considerato che, con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. ed anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;
che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);
che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è sostanzialmente generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;
che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato sia dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore sia dallo specifico richiamo alla L. n. 89 del 2001 ed al "presente atto";
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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