T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 74

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La ricorrente, proprietaria di un terreno avente natura edificabile interessato da una procedura espropriativa da parte del Comune per realizzare una rotatoria, chiede l’annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del terreno de qua previsto ai sensi dell’articolo 43 del DPR 327 del 2001, unicamente alla nota di comunicazione di avvio del procedimento e alla determinazione dirigenziale n. 87 del 26 febbraio 2009 recante l’approvazione del valore venale dell’immobile.
Dopo aver ricostruito la vicenda, che ha visto annullare dal TAR la procedura espropriativa e aver stigmatizzato l’esecuzione dell’opera pubblica, la ricorrente illustra i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, dei principi di buon andamento, illogicità e contraddittorietà, sviamento. Il Comune non ha spiegato di voler acquisire le aree ex articolo 43 e ha di fatto impedito la partecipazione dell’interessata alla procedura.
2. Violazione dell’art 43 del DPR 327 del 2001 e dei principi in materia di acquisizione dei beni, dell’art 3 della legge 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione. E" mancata ogni evidenziazione dell’interesse pubblico specifico all’acquisizione.
3. Violazione sotto altro profilo dell’art 43 citato, dell’art 3 della legge 241 del 1990 e degli articoli 42 e 97 della Costituzione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Nel caso non ci si trova nelle due ipotesi di cui all’art 43 ma in un caso di occupazione di un’area occupata in forza di un decreto di occupazione scaduto.
4. Ulteriore violazione dell’art 43, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La quantificazione dell’indennità risarcitoria è errata e la somma è distante dal valore di mercato e in ogni caso manca ogni specificazione del metodo di calcolo.
5. Violazione dell’art 43 della legge 267 del 2000 e della legge 241 del 1990, degli articoli 42 e 97 Costituzione, incompetenza. L’atto è di competenza consiliare.
6. Illegittimità costituzionale dell’articolo 43 nella parte in cui limita il risarcimento al valore venale dell’area maggiorato degli interessi legali, senza prevedere il ristoro degli ulteriori danni.
Con i motivi aggiunti la ricorrente contesta gli atti dell’amministrazione comunale dai quali emerge la volontà di intestare al Comune solo la nuda proprietà lasciando alla ricorrente l’usufrutto.
A sostegno deduce i seguenti ulteriori motivi:
7. Violazione sotto altro profilo degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, illogicità e contraddittorietà, sviamento ed illegittimità derivata. Risulta assurdo lasciare al privato solo l’usufrutto con i relativi oneri laddove la questione doveva formare oggetto di previa comunicazione.
8. Violazione dell’articolo 43 del dPR 327 del 2001 dell’art 3 della legge 241 del 1990 e dell’art 978 CC, difetto di istruttoria e motivazione. Acquisire solo la nuda proprietà non è consentito dalla normativa citata.
Resiste in giudizio l’amministrazione comunale.
Infine nel corso della pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto del presente ricorso è l’atto di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico datato 26 febbraio 2009 n. 4651 ex art. 43 del DPR 327 del 2001 e gli atti connessi tra cui la nota del 13 febbraio 2009 e la determina dirigenziale n. 87 del 26 febbraio 2009.
Con i motivi aggiunti si impugna altresì la nota di trascrizione n. 4819 di data 23 marzo 2009 che acquisiva al patrimonio comunale la nuda proprietà del terreno lasciando alla ricorrente il diritto di usufrutto.
Conviene innanzi tutto sgombrare il campo dalla questione dell’usufrutto; come emerge dalla documentazione in atti si è trattato di un mero errore rettificato con la trascrizione del giugno 2009, per cui il trasferimento di proprietà è avvenuto in toto senza alcuna riserva di usufrutto.
La questione relativa sollevata con i motivi aggiunti quindi va considerata superata e gli stessi improcedibili.
Venendo al merito, come noto nelle more della decisione del ricorso è intervenuta la Corte Costituzionale la quale con la sentenza n. 293 dell’8 ottobre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 43 del dPR 327 del 2001.
Ovviamente, secondo i noti principi, la sentenza della Corte Costituzionale ha effetti diretti sulla presente controversia, ancora pendente al momento della pronuncia citata.
Quanto alla vicenda che ne occupa, trattasi della tipizzata forma acquisitiva ex post, che costituisce un vero e proprio jus singulare, travolto dalla sopraggiunta declaratoria d’incostituzionalità della norma utilizzata, la quale, pur operando dal giorno successivo alla pubblicazione (art.136 cost.), rende tamquam non esset la norma espulsa dall’ordinamento giuridico, come se non fosse mai stata vigente, con salvezza delle situazioni giuridiche consolidate, ovvero i rapporti esauriti per decadenza, prescrizione, inoppugnabilità, giudicato, nel preminente interesse della certezza giuridica, avendo la norma già trovato la sua indiscutibile applicazione; circostanza oggettiva che, invero, costituisce un limite strutturale (factum infectum fieri nequit), con l’esclusione del "penale", dove, per il principio della verità materiale e della libertà personale, vale il favor rei.
Vanno esaminati gli effetti della sentenza d’incostituzionalità sull’atto amministrativo, applicativo della norma caducata e ancora sub judicio.
Il giudicante, che è tenuto all’osservanza del principio "iura novit curia", davanti a quella che costituisce, utilizzando la colorita espressione carneluttiana, un intervento di "ortopedia normativa" (c.d. legislazione negativa), non può ignorare l’oggettivo intervento del giudice delle leggi, che ha determinato l’illegittimità ontologica del provvedimento amministrativo.
Quando l’Amministrazione ha applicato, con proprio atto, comunque impugnato, una norma dichiarata incostituzionale, il provvedimento, pur conservando la sua storicità, perde ogni valore esistenziale, non trovando un supporto ulteriore nel consolidamento tractu temporis e/o ope judicis; per la P.A., invero, si pone un’eguale problematica in relazione all’art. 97 cost., che resta la stella polare della sua azione amministrativa.
Parte ricorrente ha, peraltro, censurato l’erronea applicazione dell’art. 43, quale ancora valido ed efficace, salvo a prendere atto, nella successiva memoria, della sua vanificazione; il giudicante, sulla base di questo richiamato collegamento logico – giuridico, è tenuto a conoscere ed esaminare la norma, dovendone constatare non più l’utilizzo improprio, bensì la radicale illegittimità del provvedimento adottato, che vuole realizzare effetti giuridici normativamente inesistenti.
L’atto impugnato con il ricorso principale deve essere pertanto annullato, rappresentando un provvedimento esercitato senza alcuna base normativa.
All’annullamento consegue il diritto al risarcimento dei danni in forma specifica con riduzione in pristino, ovvero per equivalente, sempre che l’istante sia consenziente e/o che vi sia un’impossibilità oggettiva diversa dall’avvenuta realizzazione dell’opera (A.P. n. 2/2005).
In astratto, l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, invero, non fa venir meno l’obbligo di restituzione del bene al privato e l’art. 43 rappresentava per l’Amministrazione l’unico rimedio per evitarla, atteso che l’occupazione è un illecito e la natura reale del diritto proprietario è vincente, con esclusione di ogni altra soluzione non legislativamente tipizzata.
Ciò premesso, va rilevato che dalla documentazione in atti si evidenziano in modo specifico le ragioni della permanente pubblica utilità della rotatoria (zona ad alto insediamento abitativo con conseguente necessità del decongestionamento del traffico, sua funzione di completamento di un ramo viario mancante e sua inclusione nel piano della viabilità) e la sua irreversibilità ed impossibilità di restituzione al proprietario a causa della sua rilevante trasformazione quantitativa e qualitativa apportata (rilevati in terra armata, riempimenti, marciapiedi, pavimentazione, opere di protezione, pubblica illuminazione).
Nel caso in esame invero, una volta che il terreno è stato irreversibilmente utilizzato e l’opera pubblica ivi realizzata ha acquisito la sua effettiva destinazione a pubblica utilità, non resta altra alternativa "seriamente" e "logicamente" possibile "in concreto" che il risarcimento per equivalente monetario del danno arrecato alla perdita, di fatto, del suddetto diritto di proprietà.
La domanda di restituzione del terreno va, dunque, respinta, mentre va accolta la conseguente domanda di risarcimento danni per equivalente monetario: a tal fine, il Collegio ritiene di dover provvedere ai sensi dell’art. 34, IV comma, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, assegnando la Comune il termine di sessanta giorni perché ridetermini e proponga alla ricorrente detto risarcimento nell’importo corrispondente al valore di mercato del terreno all’epoca della sua presa in possesso, aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al giorno dell’effettivo pagamento e debitamente indicando in modo esplicito "tutti" i parametri di riferimento tenuti in considerazione.
I motivi aggiunti, per quanto sopra illustrato, sono improcedibili.
Le spese di causa seguono la soccombenza, con compensazione della metà, stante la sopravvenuta incostituzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili i motivi aggiunti, annulla l’atto impugnato con il ricorso principale e condanna il Comune di xxx al pagamento del risarcimento del danno arrecato come da motivazione.
Condanna il Comune di xxx al pagamento, in favore di parte ricorrente, della metà delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro2000=, oltre il rimborso del contributo unificato e degli accessori di legge (Iva, Cpa, art. 15 L.P.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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