Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. In data 31/1/2013 personale della Guardia di Finanza di Venezia sottoponeva a sequestro n. 2640, 3536 e 192 penne recanti il marchio contraffatto "xxx" xxx Inc., sequestro convalidato dal P.M. con proprio decreto del 2/2/2013.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato contestando l’insussistenza del fumus commissi delicti.
1.2. Il Tribunale di Venezia respingeva l’istanza proposta, confermando il decreto impugnato.
2. Ricorre per Cassazione l’indagato, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti per carenza di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro, documentando l’inesistenza di un marchio registrato che tutela la forma, il colore o il disegno del blister o delle penne del tipo di quelle sequestrate; ciò comporterebbe, ad avviso del ricorrente, l’assoluta inidoneità di quanto sottoposto a sequestro a creare confusione nei consumatori circa la provenienza del prodotto ed a trarli così in inganno, ciò anche perchè sulle penne in sequestro vi era il marchio "xxx" regolarmente registrato.
Motivi della decisione
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondato il motivo proposto.
In via preliminare va evidenziato che il Pubblico Ministero, nel decreto di convalida del sequestro, ha rappresentato che quanto oggetto di sequestro costituiva corpo del reato e comunque cosa pertinente al reato, trattandosi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile per a prosecuzione delle indagini, richiamando integralmente il verbale di sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza, allegato al decreto.
Il suddetto verbale ha dato atto che gli operanti hanno proceduto al sequestro di n. 2640 penne contraffatte con marchio "xxx xxx", evidenziando che la merce elencata si presentava priva delle pertinenze che normalmente accompagnano un bene originale e che la manifattura ed i materiali utilizzati non corrispondono agli standard qualitativi che solitamente contraddistinguono il prodotto originale.
Al verbale di sequestro è stata allegata perizia tecnica effettuata dalla xxx delegata dalla xxx Inc., nella quale si da atto che le penne esaminate non sono artt. originali e che le stesse costituiscono contraffazione del marchio comunitario n. 849182 del 22/12/1989 che tutela il marchio figurativo "xxx". A fronte di tali dati oggettivi vengono riproposte in questa sede le risultanze di indagini effettuate dalla difesa sulla rete internet già sottoposte alla valutazione dei giudici del riesame.
Premesso quanto ora detto, ritiene il Collegio, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, che il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati, esistendo un’articolata motivazione in ordine alla possibile contraffazione dei marchi apposti sui beni sottoposti a sequestro in base alla situazione che si presentava al momento in cui era stata eseguito, da parte della polizia giudiziaria, la misura poi convalidata dal pubblico ministero; ciò alla luce di considerazioni di fatto non censurabili in sede di legittimità, in quanto immuni da contraddittorietà o illogicità manifeste, a nulla rilevando gli accertamenti in seguito effettuati dalla difesa, che necessiterebbero di apposite verifiche incompatibili con la natura incidentale del procedimento di riesame del sequestro probatorio.
Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio (sez. 5 n. 9258 del 13/1/2009, Rv. 242998), in tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma è circoscritto alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell’oggetto sequestrato come corpus delicti e quindi all’esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l’illecito penale. Ed inoltre il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in giudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093).
Nel caso di specie, invece, il provvedimento impugnato argomenta in maniera più che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro, facendosi riferimento, quanto al fumus, alla ipotizzabile contraffazione del marchio dei beni sottoposti a sequestro, quale risultante dall’apposito accertamento fatto effettuare dalla polizia giudiziaria, comportante l’astratta possibilità di configurare il reato di cui all’art. 474 cod. pen. nonchè alla configurabilità, nel medesimo fatto, anche dei reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen.. Ed anche con riguardo alle finalità probatorie sottese al provvedimento, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta, senz’altro, esaustiva, facendo riferimento agli approfondimenti investigativi necessari per accertare la contraffazione del marchio; ed in quest’ambito potranno trovare accesso le indagini effettuate dalla difesa.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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