Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- con decreto del 28.12.12 il GIP del Tribunale di Tivoli ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti, instaurato a seguito di denuncia-querela proposta da A.G.B. per il reato di cui all’art. 635 c.p., nonostante la tempestiva opposizione della denunciante-querelante alla richiesta di archiviazione da parte del PM. A.G.B. ricorre contro detto decreto lamentandone la nullità per violazione dell’art. 410 c.p.p., comma 3 per omessa fissazione dell’udienza camerale.

2 – Il ricorso è inammissibile.

Alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione della persona offesa il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e/o l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1. 10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 1.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09).

In altre parole, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando – invece – preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. 4, n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010). Nella vicenda in esame il GIP, nel provvedere de plano, non ha svolto alcuna valutazione prognostica in ordine all’esito degli atti di indagine richiesti dall’opponente, ma ha notato che essi, oltre a non incidere sul thema decidendi, ad ogni modo non mettevano in dubbio l’infondatezza della notitia criminis in quanto il danneggiamento denunciato era, al più, colposo e, in quanto tale, non costituente reato ai sensi dell’art. 635 c.p..

Ora, il ricorso contesta l’asserita non pertinenza degli ulteriori atti di indagine sollecitati nell’atto di opposizione, ma non chiarisce in alcun modo l’oggetto delle nuove investigazioni, limitandosi ad indicare le persone da sentire a s.i. (sig. R. G., nonchè il responsabile della S.r.l. Vega Service e il funzionario del Comune di Rignano Flaminio addetto alla gestione e alla manutenzione della rete fognaria).

Ma, soprattutto, il ricorso nulla obietta in relazione all’affermata infondatezza della notitia criminis per essere il danneggiamento denunciato soltanto colposo.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla sanzione di cui all’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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