Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 7/1/2013, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino sez. dist. di Moncalieri con la quale C.R. era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di titolarità delle somme oggetto del reato.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:

inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’individuazione della persona offesa titolare del diritto di proporre querela ai sensi dell’art. 120 c.p.. Si assume, al riguardo, che le persone offese siano da individuare nei clienti delle autovetture i quali consegnavano al C. il denaro a titolo di acconto e non nella società per la quale il ricorrente prestava la sua attività lavorativa come venditore. Si eccepisce, inoltre, l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, perchè non sussisterebbe un rapporto fiduciario fra il singolo cliente ed il ricorrente, con la conseguenza che il reato non era perseguibile d’ufficio.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Segnatamente deve ritenersi puntuale in fatto e corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla questione relativa alla titolarità delle somme di cui il ricorrente si era appropriato. In tal senso la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato agiva in nome e per conto della Concessionaria, operando nella sede della stesse, ricevendo dai clienti le somme, non certo a titolo personale, ma quale acconto per l’acquisto di autovetture. Lo stesso ha consapevolmente tenuto un comportamento, oggettivamente, eccedente le facoltà ricomprese nel titolo del proprio possesso ed incompatibile con il diritto della concessionaria ad incassare le somme versate dai clienti per l’acquisto delle autovetture.

Con riferimento poi alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, la Corte territoriale si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale per la sussistenza dell’aggravante di abuso di relazioni di prestazioni d’opera non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l’agente si sia avvalso dell’esistenza di tale relazione, nel senso che l’esistenza del rapporto di prestazione d’opera gli abbia dato l’occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l’esecuzione (sez. 5 n. 10460 del 24/6/1999, Rv.

214465).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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