Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14/1/2013, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. sez. dist. di Taormina de 16/2/2.010 con la quale C.C. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato a lui ascritto di cui all’art. 640 bis c.p..
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed in particolare quella relativa alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essersi la Corte d’Appello limitata a riproporre le argomentazioni del giudice di prime cure senza dare risposta alle censure mosse con l’atto di appello.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 bis e 316 ter c.p.. Rileva, al riguardo, che, stante la mancanza degli artifizi e raggiri, il fatto al più poteva integrare la diversa ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p..
2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancanza degli artifizi e raggiri necessari per l’integrazione del delitto contestato.
Motivi della decisione
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi dedotti. Difatti, con congrua ed adeguata motivazione, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza nel fatto ascritto all’imputato di tutti gli elementi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p..
Nel ricorso, al di là della materiale trascrizione dei motivi di appello, si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; specificamente la Corte territoriale ha evidenziato come nel giudizio di primo grado era stato accertato che l’imputato, in qualità di legale rappresentante della "" S.r.l., nella domanda per l’ottenimento di un finanziamento agevolato ai sensi della L. n. 488 del 1992, aveva fatto figurare falsamente l’acquisto di macchinari nuovi di fabbrica e da lui realmente pagati, così ottenendo l’erogazione di un finanziamento non dovuto per l’importo complessivo di Euro 707.173,07; viceversa, hanno dato atto i giudici di appello, dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza era emerso che le suddette attrezzature erano state vendute dalla ditta individuale O.C. alla ditta M.F., il quale poi le aveva rivendute alla S.r.l., beneficiarla del finanziamento.
Ed anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente come la condotta dell’imputato sia stata posta in essere attraverso una serie di artifizi e raggiri che hanno consentito l’ottenimento del finanziamento e ciò impedisce di inquadrare il fatto nell’ambito della violazione dell’art. 316 ter c.p.. Al riguardo il discrimine fra le ipotesi di reato di cui all’art. 640 bis c.p. e quella di cui all’art. 316 ter c.p. è stato individuato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nella natura residuale e sussidiaria del reato di cui all’art. 316 ter c.p. rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p. e non in un rapporto di specialità della prima rispetto alla seconda norma, nel senso che l’art. 316 ter c.p. mira a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività della truffa, come ad esempio quelle del silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale (sez. U n. 16568 del 19/4/2007, Rv. 235962). Ed inoltre deve essere al riguardo ribadito, come affermato nella decisione ora citata, che l’accertamento dell’esistenza dell’induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurabilità del delitto di cui all’art. 316 ter c.p., costituisce una questione di fatto che non può essere introdotta nel giudizio di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di una motivazione esaustiva e priva di contraddizione logiche in ordine alla sussistenza del suddetto elemento. E nella stessa direzione si è mossa anche la giurisprudenza successiva di questa Corte affermando che la differenza fra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse, che hanno in comune l’elemento dell’indebita percezione di contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici o dalle Comunità europee, va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, dell’induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo; ciò comporta che qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p., e non quella di cui all’art. 640 bis c.p. (sez. 6 n. 28665 del 31/5/2007, Rv. 237114).
4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *