Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 945/06 del 16 febbraio 2007, accoglieva in parte l’appello proposto da S. A. nei confronti di Poste italiane spa avverso la sentenza n. 5474/2004 emessa dal Tribunale di Salerno, e dichiarava la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal 23 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999; per l’effetto dichiarava il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava la suddetta società al pagamento in favore di parte appellante delle retribuzioni, nella misura contrattualmente dovuta, a decorrere dalla data di notifica del ricorso di primo grado, oltre accessori come per legge.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste italiane spa prospettando tre motivi di impugnazione.
3. Resiste S.A. con controricorso.
4. E’ stato depositato agli atti verbale di conciliazione, in sede sindacale, intervenuto in data 29 gennaio 2009, tra Poste italiane spa e S.O..
Motivi della decisione
Motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).
Le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.