Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza n. 266/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova, tra l’altro, in accoglimento della domanda proposta da T.M. nei confronti della s.p.a. xxx dichiarava la nullità del termine apposto al (primo) contratto intercorso tra le parti, per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dalll’acc. az. 25-9-97 e succ., per il periodo 18/12/1998/31-1-1999, con le pronunce consequenziali.
Sull’appello della società la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 22-2-2007, in riforma della pronuncia di primo grado respingeva la domanda del T..
Per la cassazione di tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso con due motivi.
La società ha resistito con controricorso ed infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, premesso che la sentenza impugnata si fonda unicamente sulla circostanza delle dimissioni presentate nel corso dell’ultimo contratto (1-2-2001/28-5-2001), espressione della volontà abdicativa del lavoratore rispetto alla continuazione del rapporto, e sulla affermazione della "inutilità", nel caso di specie, dell’accertamento della nullità del termine con la conseguente conversione del rapporto, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione sul punto.
In particolare il ricorrente deduce che l’interesse ad agire va valutato oggettivamente in concreto e sotto questo profilo "è indubitabile che l’affermazione della giuridica continuità del rapporto di lavoro e la condanna al ripristino del suo svolgimento rispondono all’interesse di chi la invoca per opporsi all’apparente scadenza del termine del contratto" ed aggiunge che "tale assunto è ulteriormente supportato dalla circostanza che l’odierno ricorrente successivamente alla sentenza di primo grado ha regolarmente ripreso il lavoro alle dipendenze della società", di guisa che, comunque, le dimissioni "tout court considerate, non possono "esplicitarsi in una carenza di interesse ad agire".
Il motivo è fondato e va accolto.
Come è stato più volte precisato da questa Corte, "l’interesse ad agire è una condizione dell’azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice", di guisa che "deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda può derivare al proponente" (v. fra le altre Cass. 25-2-2002 n. 2721, Cass. 24-9-2002 n. 13906).
Nella fattispecie la Corte territoriale ha affermato che l’accertamento della nullità del termine, con conseguente conversione del rapporto fin dall’inizio in contratto a tempo indeterminato, "sarebbe privo di utilità, non potendo comunque derivarne nè l’accoglimento della domanda di reintegra in servizio, stante l’avvenuta risoluzione del rapporto stesso non per la scadenza del termine, pretesamente illegittimo, ma per la diversa causa estintiva, costituita, come sopra, dalla intervenute dimissioni, nè la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, essendosi, ovviamente, incompatibilità tra l’offerta della prestazione lavorativa e la presentazione delle dimissioni".
Tale motivazione risulta meramente assertiva ed insufficiente in quanto, in sostanza, non spiega in alcun modo perchè l’interesse ad agire in ordine alla conversione e alla unicità e continuità del rapporto fin dall’inizio non possa persistere a prescindere dalle successive dimissioni.
In tal senso va accolto il primo motivo, risultando assorbito il secondo (riguardante la questione della illegittimità del termine del primo contratto, ritenuta assorbita dalla Corte di merito).
La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Broscia in diversa composizione, la quale provvederà statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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