Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 41042004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da V.M.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi tra le parti per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" per il periodo 24-7-1999/30-9-1999 e per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dal Pace, az. 25-99-97 e succ. per il periodo 1-3-2000/30-4-2000, con le pronunce consequenziali.
Sull’appello della V. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata l’8-2-2007, in riforma sulla pronuncia di primo grado, accertata la nullità del termine apposto al secondo contratto, dichiarava costituito tra le parti un rapporto a tempo indeterminato dal 1-3-2000, ordinava alla società di riammettere in servizio la lavoratrice e condannava la società a corrispondere alla stessa le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado, fino all’effettiva riammissione, detratto l’aliunde perceptum, con interessi e rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sette motivi.
La V. ha resistito con controricorso.
Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, deducendo in particolare che la V. ha impugnato i contratti a termine citati soltanto dopo un considerevole lasso di tempo, cioè a distanza di circa quattro anni dopo la cessazione dell’ultimo rapporto.
Il motivo risulta infondato.
Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonchè da ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. da ultimo Cass. 15/11/2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre "grava sul datore di lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.
Orbene nella fattispecie la Corte di merito ha affermato che, nonostante la lavoratrice abbia atteso circa quattro anni, non può ritenersi che la detta inerzia, in mancanza di altri elementi significativi, sia tale da rivestire un’obiettività di acquiescenza alla risoluzione del rapporto, che precluda l’esercizio del diritto all’accertamento dell’illegittimità dell’apposizione del termine".
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.
Peraltro neppure potrebbe assumere rilevanza al fine preteso dalla società la circostanza, dedotta nella premessa del ricorso, relativa alla rinuncia al ripristino del rapporto da parte della lavoratrice con lettera del 13-4-2007, trattandosi di evento successivo alla sentenza impugnata, estraneo all’oggetto del presente giudizio e peraltro incompatibile con una precedente risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.
Con i successivi motivi dal secondo al quinto la ricorrente, sotto vari profili (eontraddittorietà della motivazione sull’ampiezza della delega conferita alle parti collettive, possibilità per le stesse di prevedere nuove ipotesi di assunzione a termine senza limiti temporali, pretesa mancanza di detti limiti nel concreto e natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi dell’acc. 25/9/97 nonchè vizio di motivazione sul punto) censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al secondo contratto, in quanto stipulato per "esigenze eccezionali" oltre il termine ultimo previsto dalle parti collettive negli accordi attuativi dell’acc. 25-9-97.
Osserva il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il testo degli accordi collettivi intercorsi in materia, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che: "le organizzazioni sindacali …hanno indicalo la possibilità di "procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato entro date successive e da ultimo entro il 30 aprile 1998".
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua (stipulato "per esigenze eccezionali"" in data successiva al 30-4-1998).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
in tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, lino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In base a tale indirizzo, ormai consolidato, va quindi confermata la nullità del termine apposto al contratto de quo (concluso per "esigenze eccezionali" dal 1-3-2000 al 30-4-2000).
Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., in sostanza lamenta che la Corte di merito ha identificato la messa in mora della società nella notificazione del ricorso di primo grado, anche se tale atto non conteneva "alcuna offerta della prestazione di lavoro" e, quindi, era all’evidenza inidoneo a costituire in mora essa società.
La società formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.".
Tale quesito risulta del tutto generico e inidoneo ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica effettiva della messa in mora, senza che la ricorrente indichi e tanto meno riporti specificamente, almeno in parte qua, il contenuto dell’atto (ricorso introduttivo di primo grado) che secondo il suo assunto non conteneva alcuna offerta della prestazione.
Lo stesso dicasi con riferimento al settimo motivo, con il quale si denuncia sullo stesso punto, altrettanto genericamente, un vizio di motivazione, in tal modo risolvendosi la censura in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio", non sussumibile nel "controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5" (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).
Così risultati inammissibili tali ultimi due motivi, riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro e limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della V..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla V. le spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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