Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 24.9.2012, ha rigettato l’appello proposto dalla società xxx S.A. avverso il decreto in data 17.7.2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città aveva respinto l’istanza di dissequestro di beni diversi sottoposti a vincolo reale finalizzato alla confisca per equivalente nell’ambito di procedimento penale concernente i reati di cui agli artt. 416 e 648 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5 e 8.
Avverso tale pronuncia la predetta società propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso rileva che la transnazionalità dei reati sarebbe stata contestata come mera aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 e non anche come titolo autonomo del reato di cui all’art. 3 della stessa legge.
Ricorda, inoltre, che la possibilità di procedere alla confisca per equivalente va esclusa per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 e rileva che i fatti contestati risultano temporalmente collocati tra il 2003 ed il 2006 e solo in minima parte nel 2007, cosicchè la determinazione dell’ingiusto profitto sulla quale stabilire l’oggetto del sequestro andava effettuata con esclusivo riferimento ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge suddetta.
A tale deduzione il Tribunale avrebbe fornito una risposta errata, ritenendo di computare anche le somme relative alle annualità precedenti.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in ordine alla contemporanea contestazione al principiale imputato di fatti concernenti l’omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA da parte di alcune società portoghesi, rispetto alle quali è stata a costui attribuita la qualità di amministratore di fatto e l’utilizzo, ai soli fini delle imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti emesse all’estero dalle medesime società estere e, con riferimento a queste ultime, l’evasione di imposte.
Tali ultime società, osserva, avendo svolto di fatto le funzioni di mere "cartiere", non avrebbero determinato la produzione di redditi.
Tale questione, sottoposta all’esame del Tribunale, sarebbe stata oggetto di errata valutazione da parte del giudici, i quali sarebbero incorsi in un palese errore di diritto, ritenendo configurabile il reato di omessa presentazione dei redditi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 in relazione a ricavi meramente fittizi derivanti dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Tale circostanza avrebbe, inoltre, determinato una sostanziale duplicazione dell’ammontare del profitto calcolato, che andrebbe pertanto rivisto.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, affermando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i beni sequestrati fossero nella "disponibilità indiretta" del principale imputato ( S.G.), essendo la "xxx S.A." un mero interposto, mentre dalla formulazione dell’imputazione sarebbe attribuita alla società la piena titolarità dei beni e dei relativi redditi.
Con motivazione ritenuta meramente apparente, il Tribunale si sarebbe poi limitato ad affermare che la società non aveva assolto l’onere di dimostrare il carattere non fittizio della sua intestazione dei beni oggetto di sequestro, procedendo così ad un indebita inversione dell’onere della prova, dovendo l’accusa dimostrare la natura simulata dell’acquisto dei beni da parte della società ovvero che sia la società stessa ad essere simulata in senso assoluto.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non sindacabili le questioni concernenti la mancata sostituzione del custode giudiziario dei beni che invece, costituendo esercizio del potere cautelare, sarebbero espressione del vincolo di indisponibilità sul bene del quale è titolare il giudice.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria depositata il 19.9.2003 illustra nuovi motivi, rilevando che, con sentenza n. 23641/13, questa Sezione ha recepito le osservazioni formulate nell’ambito di altro procedimento con riferimento al metodo di valutazione del valore effettivo dei beni sequestrati ed alla liquidazione delle competenze del custode giudiziario effettuata dal Pubblico Ministero.
Motivi della decisione
7. Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che il Tribunale, nel procedere all’esame delle doglianze mosse con l’atto di appello, ha correttamente delimitato l’ambito della propria competenza con opportuni richiami alla giurisprudenza di questa Corte e, dopo aver sinteticamente esposto i contenuti dell’ipotesi accusatoria, ha evidenziato che il complessivo quadro indiziario valorizzato ai fini dell’emissione della misura non aveva subito mutamenti per fatti sopravvenuti, fornendo quindi risposta alle singole censure.
8. Ciò premesso, riguardo al primo motivo di ricorso, deve in primo luogo ricordarsi come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano stabilito che "la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla L. n. 146 del 2006, artt. 10, 11, 12 e 13)" (SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).
Inoltre, il Tribunale ha chiaramente precisato che il G.I.P. aveva affrontato la questione concernente l’ambito temporale di applicabilità della L. n. 146 del 2006 e, riportando testualmente il contenuto del provvedimento applicativo della misura, ha chiarito come detto provvedimento fosse inequivocabilmente riferito ai reati commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della legge e concernenti l’importo complessivo evaso nella misura in precedenza indicata (Euro 11.595.474,08).
Come emerge dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato, la misura cautelare attiene a reati aventi carattere transnazionale ed appare pertanto corretto il riferimento all’entrata in vigore della L. n. 146 del 2006, che costituisce il solo dato temporale significativo, non assumendo, conseguentemente, rilievo la dedotta impossibilità di applicazione retroattiva della confisca per equivalente per i reati tributari commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
Del resto, si è già avuto modo di affermare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 per i reati transnazionali, è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale rientranti nel programma associativo di un’organizzazione criminale transnazionale (Sez. 3, n. 11969, 24 marzo 2011).
9. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come il Tribunale abbia esplicitamente affermato che i fatti oggetto di contestazione non sono affatto tra loro coincidenti, come emerge dalla loro descrizione e dall’analisi dei flussi di denaro gestiti nelle singole annualità contabili con puntuali richiami a dati fattuali il cui esame è sottratto al giudice di legittimità.
Viene infatti esclusa dai giudici ogni comunanza di elementi costitutivi tra le diverse condotte descritte, osservando come la contestazione si riferisca a fatti storici del tutto differenti.
A tale proposito il Tribunale rileva come, dalla complessiva disamina dei dati fattuali acquisiti, emerga che le società italiane hanno utilizzato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le fatture emesse per operazioni inesistenti dalle società estere, tra le quali figura la xxx S.A., ponendo in essere una condotta collocabile nell’ambito del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, mentre gli amministratori delle società estere, sempre al fine dell’evasione fiscale, hanno omesso di dichiarare le imposte sui redditi ed attività soggette ad IVA derivanti dalla effettiva gestione ed amministrazione svolta in Italia.
Effettuando tale analisi, i giudici dell’appello hanno adeguatamente svolto il ruolo di garanzia loro attribuito dalla legge e che richiede la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare e non anche la soluzione di questioni di merito concernenti la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione.
Va in ogni caso rilevato come, in linea generale, non possa comunque sostenersi che il soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti sia sottratto ad ogni obbligo tributario in ragione della inesistenza degli elementi di ricavo in quanto simulati, poichè, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell’I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione, in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 stabilisce che "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" (Sez. 3, n. 39177, 20 ottobre 2008);
mentre la giurisprudenza civile ha ritenuto non irragionevole l’assunto secondo cui fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico dato che detti comportamenti non verrebbero posti in essere se mancasse la prospettiva di un fine di lucro, tanto più consistente in ragione del rischio corso (Sez. Trib. n. 22680, 9 settembre 2008).
In considerazione di quanto in precedenza rilevato, risulta conseguentemente infondata l’ulteriore deduzione concernente la supposta duplicazione dell’ammontare del profitto calcolato.
10. E’ poi evidente l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale ampiamente delineato i rapporti intercorrenti tra la "xxx S.A." e S.G. attraverso il legittimo richiamo ai contenuti dell’ordinanza, puntualmente indicati ed agli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e degli accertamenti eseguiti anche mediante rogatorie internazionali e sulla documentazione cartacea ed informatica sequestrata.
I giudici dell’appello, inoltre, dopo aver considerato la solidità del compendio indiziario, hanno evidenziato che, in merito alla questione esaminata, l’appellante nulla aveva dedotto e che, comunque, non sussistevano ragioni per una diversa valutazione.
Dunque il provvedimento impugnato non presenta, sul punto, una motivazione meramente apparente, nè emergono violazioni di regole in materia di onere probatorio, avendo il Tribunale adeguatamente assolto, nell’ambito della competenza propria della fase cautelare, all’onere motivazionale impostogli.
11. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge.
I giudici hanno infatti correttamente ricordato come l’appello proposto riguardasse il rigetto di una istanza di revoca del sequestro preventivo ed hanno rilevato, altresì, che le questioni inerenti la custodia dei beni erano state opportunamente risolte dal G.I.P. previo parere del Pubblico Ministero, richiamando l’attenzione sul fatto che esse attengono comunque all’esecuzione della misura cautelare.
Tale assunto risulta perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche in ricorso, secondo la quale nel corso delle indagini preliminari la nomina del custode dei beni sequestrati e la soluzione delle questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro spetta al giudice che dispone la misura reale, essendo egli funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell’art. 665 c.p.p. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 13067, 11 aprile 2005. Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 30596, 23 luglio 2009).
Ciò nonostante, il Tribunale ha comunque evidenziato la assoluta genericità della censura concernente la asserita cattiva gestione dei beni in sequestro da parte del custode e l’assenza di validi motivi per procedere nuovamente alla verifica dell’operato del custode, così confermando i provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari.
12. Va poi infine osservato che a nulla rileva, ai fini della questione in esame, l’esito di altro giudizio nel quale è intervenuta la sentenza n. 23641/13 di questa Sezione, richiamata nella memoria e nei motivi nuovi, atteso che, in quell’occasione, le doglianze sulla quantificazione del profitto del reato erano state ritenute fondate in ragione della inadeguatezza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale omesso di specificare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, circostanza, questa, non verificatasi, come si è detto, rispetto alla vicenda oggi esaminata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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