Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9.101.2012, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con la quale, in data 25.10.2011, il Tribunale di Gela aveva riconosciuto S.C. e B.M. responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 93, 94 e 95per aver realizzato opere in cemento armato in zona sismica, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, consistenti in un fabbricato al piano terra di m. 11,60 X 12,30 con annessa veranda di m. 12,30 X 4,50 ed un fabbricato al primo piano di m. 11,60 X 12,30 con copertura a due falde in cemento armato e legno (in (OMISSIS), fatti accertati il (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che l’affermazione di penale responsabilità da parte dei giudici del merito sarebbe frutto di una erronea valutazione delle risultanze processuali.

Osservano, a tale proposito, che la Corte territoriale, ripercorrendo le argomentazioni poste a sostegno della decisione di primo grado, avrebbe ritenuto che la concessione in sanatoria versata in atti (n. 4/2009 del 6.7.2009) è in realtà riferita ad opere diverse, concernenti il recupero di un vecchio fabbricato preesistente e non anche alla realizzazione ex novo dell’edificio, mentre, al contrario, da un più attento esame della documentazione acquisita sarebbe stato agevole verificare una situazione ben diversa.

In particolare, al rilascio di una prima concessione per la ristrutturazione (n. 3213 del 4.4.2008), avrebbe fatto seguito la demolizione e ricostruzione dell’intero manufatto, per la quale sarebbe stata ottenuta, unitamente all’autorizzazione del Genio Civile al mantenimento delle opere in zona sismica, la menzionata sanatoria n. 4/2009 che, però, i giudici del merito, limitandosi alla lettura della descrizione delle opere ("lavori di ristrutturazione nel fabbricato di contrada (OMISSIS) foglio 207 particella 129 – L. n. 47 del 1985, art. 13), avrebbero erroneamente interpretato senza considerare che, dalla relazione tecnico illustrativa allegata, emergerebbe chiaramente un riferimento alla demolizione e successiva ricostruzione, con l’unica eccezione dei pergolati.

Aggiungono che i giudici del merito avrebbero anche equivocato nell’equiparare detti pergolati alle verande, trattandosi di manufatti di natura e consistenza tra loro diverse.

Insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

Occorre in primo luogo rilevare che la verifica della legittimità del titolo abilitativo in sanatoria rientra nel poter/dovere del giudice penale.

La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo chiarito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell’integrazione della fattispecie penale (si vedano Sez. 3 n. 21487, 21 giugno 2006, contenente dettagliata ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema; Sez. 3 n. 40425, 12 dicembre 2006,. Sez. 3, n. 1894, 23 gennaio 2007; Sez. 3, n. 41620, 13 novembre 2007; Sez. 3 n. 35389, 16 settembre 2008; Sez. 3 n. 9177 2 marzo 2009; Sez. 3 n. 28225, 10 luglio 2008; Sez. 3 n. 14504, 2 aprile 2009; Sez. 3 n. 34809, 8 settembre 2009; Sez. 3 n. 35391, 30 settembre 2010).

Il menzionato potere dovere del giudice in presenza dell’atto abilitativo illegittimo deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poichè il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3 n. 23080, 10 giugno 2008;

conf. Sez. 3 n. 26144, 1 luglio 2008; Sez. 3, n. 12869, 24 marzo 2009; Sez. 3 n. 27948 8 luglio 2009; Sez. 3 n. 31479, 29 luglio 2008).

4. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno compiutamente esercitato tale doverosa verifica a fronte della produzione di un permesso di costruire in sanatoria, escludendone, tuttavia, l’efficacia perchè ritenuto attinente ad opere diverse da quelle oggetto del procedimento penale.

In particolare, la Corte di appello ha effettuato la propria valutazione attraverso il richiamo ai contenuti della documentazione fotografica, della relazione dell’Ufficio Tecnico comunale e delle dichiarazioni rese da un teste che presso detto ufficio prestava servizio, rilevando che sarebbe risultata, in maniera inconfutabile, la realizzazione integrale di un nuovo manufatto senza che restasse traccia alcuna dell’immobile preesistente.

Ricorda inoltre la Corte del merito che il primo giudice aveva ritenuto non credibile l’assunto difensivo secondo il quale oggetto di demolizione sarebbero state le sole verande dell’immobile preesistente e ritiene inconferenti le ulteriori allegazioni difensive in ordine alle distinzioni tra pergolati e verande.

5. A fronte di tali argomentazioni, fondate dai giudici del merito sulla base di dati fattuali risultanti, come si è detto, dalla disamina della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei testimoni escussi, i ricorrenti oppongono una diversa ricostruzione della vicenda processuale fondata su una personale e differente valutazione dei dati processuali, con richiami ad atti e documenti l’accesso ai quali, come è noto, è precluso a questo giudice di legittimità.

L’articolazione del motivo del ricorso esclusivamente in fatto ne evidenzia, conseguentemente l’inammissibilità.

Non si rinvengono, inoltre, dall’esame del provvedimento impugnato, elementi tali da far ritenere che il giudice del gravame possa aver equivocato sulla natura delle opere e sulla nozione di ristrutturazione edilizia poichè, al di là delle apodittiche affermazioni dei ricorrenti, non risultano in alcun modo quali siano state le modalità di ricostruzione dell’edificio, sicchè risulta impossibile qualsivoglia verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per tale tipologia di interventi.

6. Va peraltro rilevato come la tesi difensiva prospettata in ricorso – secondo la quale sarebbe stata effettivamente realizzata la demolizione del preesistente manufatto e la costruzione di un nuovo edificio e che tali interventi risulterebbero contemplati dalla sanatoria del 2009 – non trova riscontro in quanto in precedenza affermato nell’atto di appello, ove non vi è traccia di tale assunto ed anzi, a pag. 6 si nega l’eliminazione del preesistente edificio, affermando che "(…) contrariamente al vero, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato la demolizione da parte degli odierni appellanti della vecchia costruzione e la realizzazione di pergolati non autorizzati in sanatoria" e, incentrando le censure sulle supposte erronee valutazioni del Tribunale sulla veranda ed i pergolati, sempre nella medesima pagina si asserisce che "(…) tale veranda, tra l’altro, era già esistente nella vecchia costruzione e tale dato lo si evince dall’atto di compravendita dell’immobile in questione (rogito del 20.5.2002 a cura notaio Angelo Comparato) e la stessa, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è mai stata demolita".

7. Infine, deve rilevarsi, per completezza, che il ricorso si palesa infondato anche laddove attribuisce al permesso di costruire in sanatoria effetti estintivi dei reati concernenti le violazioni della disciplina antisismica e di quella sulle opere in conglomerato cementizio armato, poichè, come più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, detta sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico per il quale essa è prevista (cfr. Sez. 3 n. 11511, 21 marzo 2002; Sez. 3 n. 5097, 8 gennaio 1998; Sez. 3 n. 12476, 20 dicembre 1995).

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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