Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’8 giugno 2010 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 maggio 2008, ha limitato il risarcimento del danno dovuto dalla xxx s.r.l., già xxx s.r.l., a S.R. per illegittimo licenziamento a quattro mensilità di retribuzione pari ad Euro 26.988,00 confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al S. per giusta causa. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando la sussistenza della giusta causa di licenziamento con riferimento alla riduzione del personale conseguente all’alienazione di uno dei tre aeromobili di cui disponeva la xxx, ma ritenendo parimente illegittimo il licenziamento per la mancata prova dell’impossibilità del repechage stante la possibilità di impiegare il S., in qualità di pilota, con un altro aeromobile. La stessa corte milanese ha poi ritenuto rituale la domanda di tutela obbligatoria pur in presenza di una domanda originaria limitata alla tutela reale, non ravvisando un mutamento di causa petendi in quanto il mutamento riguarda solo la conseguenza comunque ricompresa nell’originaria tutela richiesta.
Avverso tale sentenza il S. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la xxx che propone ricorso incidentale pure articolato su due motivi.
Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta omessa o insufficiente o errata motivazione con riferimento all’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui sussisterebbe la giusta causa di licenziamento con riferimento alle esigenze aziendali di riduzione del personale non censurabili in sede giurisdizionale deducendosi che il reale motivo del licenziamento sarebbero stati alcuni contrasti dovuti al legittimo rifiuto del S. di volare non in conformità a norme di sicurezza.
Con il secondo motivo si deduce l’illegittima esclusione della tutela reale sebbene sussistente il presupposto del requisito dimensionale pur nascosto da un libro matricola in cui vengono fatti figurare lavoratori in numero inferiore a sedici.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto. In particolare si insiste sulla mancanza della riconosciuta tutela obbligatoria nella domanda introduttiva del S..
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto rilevante della controversia e decisivo per il giudizio con riferimento al mancato repechage. In particolare si rileva la contraddittorietà della sentenza impugnata che, riconosciuta l’insindacabilità delle scelte aziendali riguardo alla alienazione di un aeromobile con la conseguente necessità di riduzione del personale, successivamente smentirebbe tale criterio ingerendosi nella scelta aziendale relativa al personale da utilizzare.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente, in presenza di una pronuncia comunque a lui favorevole sul punto dell’illegittimità del licenziamento non ha interesse ad una pronuncia finalizzata ad un diverso profilo di illegittimità. Nè comunque il ricorrente ha dedotto la particolare figura del licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3, per cui non ha motivo di lamentarsi per il profilo di nullità sotto il quale è stata accolta la sua domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del licenziamento.
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato per la sua genericità. Il ricorrente, infatti, non indica l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte d’appello nel non considerare la tutela reale invocata. In particolare, l’accertamento di fatto relativo al requisito dimensionale, è riservato al giudice del merito che ha ampiamente motivato sul punto; le considerazioni svolte in questa sede dal ricorrente attengono alla valutazione delle prove e sono finalizzate ad una diversa conclusione rispetto a quella a cui è pervenuta la corte milanese confermando la pronuncia sul punto del giudice di primo grado, in modo logico e compiuto che sfugge ad ogni censura di legittimità.
Il primo motivo del ricorso incidentale con il quale si lamenta l’irritualità della domanda della tutela reale è infondato. Come affermato da questa Corte non è ravvisabile mutamento della "causa petendi" nella ipotesi in cui il dipendente licenziato che impugni il relativo provvedimento, deducendone la illegittimità per mancanza di giustificato motivo, proponga con ricorso introduttivo domanda di tutela reale, mentre, in sede di precisazione delle conclusioni, richieda quella obbligatoria, in quanto, in detta ipotesi, il mutamento riguarda solo gli effetti ricollegabili alla tutela richiesta da ultimo, che sono compresi in quelli cui da luogo la tutela originariamente invocata (Cass. 19 novembre 2001 n. 14486; 27 agosto 2003 n. 12579).
Pure infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale si lamenta l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per inosservanza dell’obbligo del repechage. La Corte territoriale ha motivato in modo logico e compiuto sul punto, mentre la ricorrente incidentale pare confondere l’accertamento oggettivo sulla possibilità di reimpiego del lavoratore licenziato, con la libertà delle scelte aziendali sulla quale non può ingerirsi il giudice.
La reciproca soccombenza induce alla compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta: Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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