T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato – sessione 2009 presso la Corte d’Appello di Napoli;

Considerato che la Commissione – rilevato che il parere di diritto civile risulta copiato dalla motivazione della sentenza di Cass. Civ. n. 8941/09 e visto l’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934 – ha deliberato all’unanimità di annullare la prova;

Considerato che il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge, sostenendo in particolare che l’utilizzo della giurisprudenza non potrebbe rientrare nell’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, nonché di eccesso di potere, sostenendo in particolare di non aver copiato il parere dalla motivazione della sentenza;

Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010 in quanto è manifestamente infondato;

Rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova;

Rilevato altresì che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale norma, da un lato, ha inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame, dall’altro, ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato (Cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 1994, n. 785);

Rilevato che l’elaborato di diritto civile redatto dal ricorrente appare sostanzialmente mutuato dalla motivazione della sentenza della Seconda Sezione della Cassazione Civile 15 aprile 2009, n. 8941, sicché non può essere utilizzato per valutare l’effettiva capacità e preparazione del candidato;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le stesse a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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