Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, con sentenza del 12.7.2012 ha affermato la penale responsabilità di O. F., che condannava alla pena dell’ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 perchè, quale responsabile per le deleghe in materia ambientale della xxx s.n.c. di xxx xxx & C, non osservava le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione n. 703 del 20 luglio 2007 e, segnatamente: 1) ometteva di dare comunicazione all’ente autorizzante delle modifiche introdotte circa le modalità tecnico operative relative al sistema di trattamento di gestione del fango di depurazione; 2) effettuava il trasporto di fanghi con consistenza palabile (CER 02.02.04) senza annotare le movimentazioni relative sul registro di carico e scarico dei rifiuti e senza compilare i formulari di identificazione relativi al trasporto presso l’area di stoccaggio; 3) ometteva di attuare le prescrizioni integrative adottate dalla Provincia di Cuneo con nota prot. 20054 dell’8 aprile 2008, relative alla realizzazione di un unico collettore per il convogliamento dei rifiuti in fognatura ed all’installazione di una lente idrometrica; 4) ometteva di installare il misuratore di portata presso il punto di scarico (in (OMISSIS), fino al (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge rilevando, con riferimento alla contestazione di cui al punto 1 dell’imputazione, che tra le prescrizioni imposte con l’autorizzazione integrata ambientale non figurerebbe quella di comunicare all’ente autorizzante le modifiche introdotte circa le modalità tecnico operative riguardanti il sistema di trattamento del fango di depurazione.
Tale dovere, aggiunge, è semmai previsto dal D.Lgs. n. 52 del 2009, art. 10 la cui inosservanza non risulta però assoggettata ad alcuna sanzione.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione alla contestazione di cui al punto 2 dell’imputazione, rilevando che, in merito alla condotta contestata non si rinviene alcuna specifica prescrizione nell’autorizzazione rilasciata, la quale si limita a richiamare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui inosservanza era peraltro soggetta a mera sanzione amministrativa.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge con riferimento al punto 3 dell’imputazione, rilevando che la nota prot.
20054 dell’8 aprile 2008, come emerge dal tenore letterale della stessa, avrebbe natura di mera comunicazione e non anche di prescrizione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è inammissibile.
Con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 è stata data completa attuazione alla la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), inizialmente recepita solo in parte con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, che riguardava esclusivamente gli impianti esistenti (secondo la definizione datane nel decreto medesimo), rinviando ad altro momento il completo recepimento della direttiva comunitaria e che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 2005, veniva abrogato, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2.
Il D.Lgs. n. 59 del 2005 veniva poi abrogato con il "terzo correttivo" al D.Lgs. n. 152 del 2006 (D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128) con il quale si provvedeva alla trasposizione, con sostanziali modifiche, della relativa disciplina nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, effettuando anche il coordinamento, prima mancante, delle procedure di VIA ed AIA. Il D.Lgs. n. 59 del 2005, vigente all’epoca dei fatti, prevedeva misure atte ad evitare o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni di determinate attività (descritte nell’allegato 1) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, nel suo complesso, adottando le migliori tecnologie disponibili.
6. Le finalità della menzionata direttiva comunitaria, fatte proprie dal legislatore nazionale, erano evidentemente orientate dalla necessità di prevedere una visione globale dei problemi connessi alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, adottando procedure che, oltre ad essere semplificate, consentissero una verifica complessiva della situazione relativa ad un determinato impianto.
Veniva così previsto un unico procedimento autorizzatone per il singolo impianto, eliminando la necessità per il gestore dello stesso di conseguire più autorizzazioni per lo svolgimento di una singola attività. L’autorizzazione conseguita sostituiva ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve la normativa contenuta nel D.Lv. 334/99 in tema di rischi da incidente rilevante e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Le caratteristiche dell’autorizzazione integrata ambientale erano stabilite dal D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 7 il quale conteneva, al comma 9, una norma di chiusura con la quale si prevedeva che l’autorizzazione potesse contenere anche altre condizioni specifiche "giudicate opportune" dall’autorità competente, così ampliando in modo rilevante il possibile ambito di operatività dell’autorizzazione.
7. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale e di quelle eventualmente imposte dall’autorità competente era sanzionata penalmente dall’art. 16, comma 2 del Decreto Legislativo in esame ed è proprio di plurime violazioni di tale disposizione che l’odierno ricorrente è stato chiamato a rispondere.
La previsione, da parte del legislatore, della possibilità, per l’autorità procedente, di imporre specifiche prescrizioni trova evidentemente giustificazione nella necessità di adeguare i contenuti dell’atto autorizzatorio alle specifiche caratteristiche dell’insediamento ed assicurare una prevenzione dell’inquinamento calibrata sulle singole realtà locali, come emerge chiaramente dal tenore del D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 3.
Tale situazione rende altrettanto evidente che non è affatto possibile prevedere, sulla base del solo contenuto della norma, quali possano essere, in concreto, i contenuti delle prescrizioni imposte nel singolo atto autorizzatorio, dal cui esame non può pertanto prescindersi.
Tale attività è stata effettuata dal giudice del merito, il quale, sulla base della documentazione posta a sua disposizione e delle dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso dell’istruzione dibattimentale, ha ritenuto che le condotte descritte nel capo di imputazione configurassero violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio.
8. A fronte di ciò, il ricorrente, con argomentazioni peraltro del tutto svicolate dai contenuti della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, formula censure la cui valutazione presupporrebbe l’esame, da parte di questa Corte, dell’atto autorizzatorio e dei suoi contenuti, in quanto il ricorso è articolato in modo tale da porre in dubbio la presenza, nel titolo abilitativo, delle prescrizioni che si assumono violate (senza peraltro negare la sussistenza delle condotte descritte nell’imputazione).
Tale attività, tuttavia, è preclusa al giudice di legittimità, il quale non ha accesso agli atti del procedimento e non può procedere all’esame diretto dell’autorizzazione.
Il confronto tra i contenuti dell’autorizzazione e le condotte contestate costituisce, invero, un accertamento in fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, che non può essere effettuato o ripetuto in questa sede.
9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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