Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’1.10.2012 ha confermato la decisione con la quale, in data 4.101.2011, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto O.D.S. H. responsabile dei reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (così riqualificata l’originaria imputazione di tentato omicidio), L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8 e art. 4, n. 1 perchè, al fine di costringere il transessuale D.L. Z.J.K. a continuare a prostituirsi sotto il suo controllo ed a cedergli la somma di Euro 100,00 al giorno, cagionava allo stesso lesioni personali guaribili in quindici giorni, colpendolo ripetutamente con un manico di scopa e con un coltello.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di norme processuali, rilevando di aver censurato, con l’atto di appello, la illegittima acquisizione, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese da due persone ( C.M. e S.O.J. E.) nel corso delle indagini preliminari ed, in quanto tali, inutilizzabili ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. e che la Corte territoriale avrebbe rigettato il motivo di doglianza sull’erroneo presupposto che si fosse trattato di mera esibizione dei verbali, funzionale alla sola decisione ai sensi dell’art. 495 cod. proc. pen., mentre dal verbale d’udienza risulterebbe la effettiva acquisizione.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla specifica doglianza formulata rispetto all’ordinanza in data 5.7.2011, con cui il Tribunale, sulla base dei verbali acquisiti, aveva revocato l’ordinanza con la quale era stata ammessa l’escussione a prova contraria dei testimoni C.M. e S.O.J.E., rilevando che i giudici del gravame avrebbero omesso, sul punto, ogni motivazione.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia, in via gradata, la mera apparenza o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta censura sulla menzionata ordinanza del 5.7.2011, essendosi la Corte del merito limitata a ritenere "non censurabile" la motivazione del Tribunale, affermando che i testimoni non erano presenti ai fatti, avvenuti il (OMISSIS), in occasione dei quali la persona offesa aveva riportato lesioni, mentre dalle dichiarazioni di quest’ultima viene fatto ripetutamente riferimento a due transessuali intervenuti in suo aiuto e che "abitavano di fronte" e che, in ogni caso, i due testimoni avrebbero dovuto riferire anche in merito ad episodi di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione verificatisi nei due mesi antecedenti al (OMISSIS).
Un ulteriore elemento di contraddizione viene poi rinvenuto nelle osservazioni contenute a pag. 7 della sentenza impugnata, dalle quali emerge che i giudici del gravame, nonostante avessero ritenuto superflua la testimonianza del C. e del S.O., li avrebbero poi indicati come presenti nell’abitazione dell’imputato il giorno seguente a quello in cui vennero denunciati i fatti.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta, con riferimento alla negata escussione dei testi indicati, la mancata assunzione di una prova decisiva.
6. Analoga censura viene mossa con un quinto motivo di ricorso, rilevando che, avendo il Tribunale disposto, all’udienza del 16.9.2011 un nuovo esame della persona offesa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non aveva poi ammesso, in sede di controesame della difesa, una domanda tendente ad ottenere l’indicazione del nome delle persone intervenute per prestare soccorso alla persona offesa e che, formulato uno specifico motivo di appello sul punto, questo era stato ritenuto infondato dalla Corte territoriale in quanto estraneo al thema probandum individuato dal Tribunale nella citata ordinanza e ciò nonostante risultasse, dai verbali di udienza, che le stesse domande, in precedenza poste dal Pubblico Ministero e dallo stesso Tribunale, avevano di fatto ampliato l’oggetto della deposizione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
7. In data 30.9.2013 ha presentato "motivi aggiunti" deducendo: la mancata assunzione di una prova decisiva (verifica della pendenza di procedimenti penali a suo carico); vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di credibilità della stessa; travisamento della prova testimoniale e vizio di motivazione sulla circostanza del ferimento e sull’esclusione della legittima difesa.
Motivi della decisione
8. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso deve preliminarmente richiamarsi la decisione delle SS.UU. di questa Corte, secondo la quale il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (SS.UU. n. 15208, 21 aprile 2010).
Nella fattispecie risulta che il Tribunale, dopo aver verificato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria dalle due persone indicate come testi ( C.M. e S.O.J.E.), ne ha ritenuto superflua l’escussione ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 4, rilevando che non erano stati direttamente presenti ai fatti avvenuti il (OMISSIS), trovandosi solo occasionalmente in (OMISSIS) perchè abitualmente dimoranti in altro luogo.
La motivazione risulta del tutto adeguata e, alla luce del richiamato principio giurisprudenziale, giustificherebbe di per sè la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso.
9. In ogni caso, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto non censurabile la consultazione dei verbali di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, perchè effettuata nell’esercizio dei poteri attribuiti al giudice dall’art. 495 c.p.p., comma 4, altrimenti non esercitabili.
La valutazione operata dai giudici di merito risulta corretta e, del resto, non risulta – nè lo rileva il ricorrente – che dei verbali sia stata fatto dal Tribunale un uso diverso da quello indicato dalla Corte territoriale cosicchè, anche nel caso in cui il riferimento all’acquisizione contenuto nel verbale d’udienza riguardasse il materiale inserimento dei verbali nel fascicolo del dibattimento dopo la valutazione sulla superfluità della testimonianza, non vi sarebbe comunque la denunciata violazione dell’art. 191 cod. proc. pen..
Le argomentazioni prospettate dai giudici del gravame appaiono più che sufficienti a giustificare la reiezione del motivo di gravame, avendo condiviso le motivazioni dei giudici di primo grado riportando le ragioni dell’esclusione dei due testimoni con puntuali richiami agli atti del procedimento.
10. Quanto illustrato sinteticamente dai giudici dell’appello consente di verificare agevolmente il ragionamento giustificativo dagli stessi effettuato, dovendosi conseguentemente escludere che, nella fattispecie, possa ipotizzarsi l’assenza totale o la mera apparenza della motivazione. Dunque anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche riguardo al terzo motivo di ricorso perchè, esclusa per le ragioni appena detta la mera apparenza della motivazione, si deve rilevare che le subordinate censure di contraddittorietà sono pure infondate e frutto di una distorta lettura della sentenza impugnata.
Non risulta infatti dal provvedimento impugnato che i due connazionali intervenuti in aiuto della persona offesa fossero proprio i due testimoni di cui tratta il ricorso ed, in ogni caso, i giudici del merito hanno evidenziato che gli stessi non avevano direttamente assistito al ferimento della persona offesa e, per ciò che attiene la contestazione di sfruttamento della prostituzione, la rilevanza di una loro deposizione era stata esclusa, come si è detto, in quanto risultava la loro occasionale presenza in (OMISSIS) ove non vivevano abitualmente.
Quanto alla presenza di due transessuali nell’abitazione dell’imputato in data successiva all’episodio, anche in questo caso non risulta dal provvedimento impugnato che si trattasse effettivamente dei due testimoni non ammessi dal Tribunale ed, anche in questo caso, il riferimento agli stessi è effettuata dalla Corte del merito nel provvedimento impugnato nella parte in cui ci si riferisce agli esiti di una perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria ed alle dichiarazioni rese nel corso dell’istruzione dibattimentale dal maresciallo che l’aveva materialmente effettuata, il quale ha riferito della presenza di due transessuali in atteggiamenti che i giudici del gravame hanno ritenuto sintomatici, unitamente ad altri elementi specificamente indicati, del fatto che il ricorrente fosse dedito allo sfruttamento dell’altrui prostituzione.
12. Anche l’infondatezza del quarto motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.
Nella fattispecie manca del tutto la doverosa dimostrazione della decisività della prova non ammessa, dovendosi intendere come tale quella che, ove esperita, avrebbe determinato una diversa decisione (Sez. 3 n. 25781, 15 luglio 2010; Sez. 6 n. 14916, 19 aprile 2010 ed altre prec. conf.).
Tale onere, infatti, incombe sulla parte che intende censurare l’ordinanza con la quale viene esclusa la prova già ammessa in forza del principio di specificità di all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 6 n. 15673, 23 aprile 2012) e, nella fattispecie, non risulta dimostrato, dal tenore del ricorso, che l’esito della deposizione negata sarebbe stato sufficiente a scardinare l’impianto argomentativo posto a sostegno della decisione impugnata, in quanto il ricorrente si limita ad affermare che il teste avrebbe potuto riferire riguardo a determinati dati fattuali, senza però meglio chiarire la rilevanza della testimonianza ai fini suddetti rispetto alle determinazioni del giudice, il quale risulta essere pervenuto all’affermazione di penale responsabilità sulla base di diversi e plurimi elementi, tutti compiutamente illustrati e riproposti anche nel giudizio di appello.
13. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, deve giungersi ad analoghe conclusioni.
L’art. 499 c.p.p., comma 6 affida al presidente del collegio il potere di dirigere l’istruttoria dibattimentale e di stabilire, caso per caso, la pertinenza e l’utilità delle domande, l’esercizio di tale potere discrezionale comporta, da parte del presidente del collegio, una valutazione di merito che non può essere oggetto di censura in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 n. 1675, 12 febbraio 1996).
Nella fattispecie, come emerge dal provvedimento impugnato, in tal senso ha provveduto il giudice di primo grado, non ammettendo una domanda evidentemente ritenuta estranea all’oggetto della testimonianza.
Correttamente, dunque, i giudici del gravame hanno riconosciuto la legittimità dell’operato del primo giudice rispetto al quale non può ammettersi, per le ragioni indicate, la riproposizione della medesima doglianza innanzi a questa Corte.
14. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4 l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi, che questa Corte è, pertanto, esonerata dall’esaminare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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