T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 893

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Svolgimento del processo
Espone in fatto l’odierna ricorrente che la gravata revoca dall’incarico di giudice di pace trae origine da un esposto presentato al Presidente del Tribunale di xxx, il quale lo ha trasmesso al Presidente della Corte di Appello di xxx che, in data 2 marzo 2009, ha proceduto alla formale contestazione degli addebiti relativi alla violazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 374 del 1991 per avere la ricorrente esercitato la professione forense dinanzi al Tribunale di xxx pur essendo ella Giudice di Pace nel Circondario di xxx, alla violazione dell’art. 186 c.p.c. per avere omesso di sciogliere nel termine di rito di 5 giorni le riserve formulate in determinati procedimenti, alla violazione dell’art. 321 c.p.c. per avere omesso di depositare nel termine di rito le decisioni riservate in determinati procedimenti.
In data 23 aprile 2009 il Presidente della Corte di Appello di xxx ha contestato un’ulteriore incolpazione relativa al ritardo nello scioglimento di una decisione riservata.
Nelle more del procedimento la ricorrente ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx.
In data 23 settembre 2009 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di xxx, Sezione relativa i giudici di pace, ha proposto di dichiarare la decadenza della ricorrente dall’ufficio con riferimento all’incolpazione relativa allo svolgimento della professione forense dinanzi al Tribunale di xxx, con assorbimento di ulteriori sanzioni in ordine ai ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, proponendo l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento per tali incolpazioni qualora la situazione di incompatibilità non fosse stata ritenuta sussistente.
Il C.S.M., nella seduta del 21 gennaio 2010 ha deliberato l’irrogazione alla ricorrente della sanzione della revoca dall’incarico di Giudice di Pace di xxx, ed in data 4 febbraio 2010 il Ministero della Giustizia ha adottato il provvedimento recante la revoca.
Avverso detta delibera ed il provvedimento ministeriale deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
– Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 8 e 9 della legge n. 374 del 1991. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per difetto di motivazione e di istruttoria; per manifesta illogicità e contraddittorietà; per irragionevolezza e sproporzionatezza della sanzione irrogata; per disparità di trattamento; per violazione dei criteri indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle relative Circolari.
Avuto riguardo agli addebiti relativi allo svolgimento di attività professionale nel medesimo Circondario di xxx in cui svolgeva funzioni di Giudice di Pace, afferma parte ricorrente come tale svolgimento non possa essere qualificato quale stabile e continuativo, che solo rileverebbe alla luce della normativa di settore.
In proposito, rappresenta parte ricorrente di aver trasferito la propria iscrizione all’Albo Avvocati di xxx, cancellandosi dall’Albo di xxx e di aver patrocinato nel Circondario di xxx solo pochi giudizi – segnatamente sette in sette anni – riportandosi a precedenti delibere del C.S.M. riferite a casi analoghi.
Afferma, ancora, parte ricorrente l’irrilevanza della mancata rimozione della targa professionale dal precedente ufficio e della mancata rimozione del relativo indirizzo dall’elenco telefonico.
Illustra, inoltre, parte ricorrente, nel dettaglio, l’attività difensiva svolta con riferimento ad ogni singolo procedimento affermando che, una volta rimossa la causa di incompatibilità per effetto del suo trasferimento presso l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, laddove si ritenesse la condotta relativa all’accettazione di mandati professionali nell’ambito del Circondario di xxx di rilievo disciplinare, occorrerebbe tenere conto del numero dei mandati e del loro valore e rilievo.
Con riferimento alle incolpazioni relative ai ritardi nel deposito dei provvedimenti inerenti lo svolgimento dell’attività di Giudice di Pace, sostiene la ricorrente l’illegittimità della gravata sanzione della revoca stante il carattere non imputabile dei ritardi – che troverebbero adeguate giustificazioni in vicende personali che ne escludono la responsabilità o quantomeno affievoliscono la gravità della condotta – e stante il carattere sproporzionato della sanzione tenuto anche conto della proposta formulata dal Consiglio Giudiziario di applicazione, per tali addebiti, della sanzione disciplinare dell’ammonimento, che avrebbe dovuto quindi essere irrogata in luogo di quella della revoca una volta esclusa la rilevanza dell’attività professionale esercitata.
Sotto altro profilo, deduce parte ricorrente l’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento che prevede, all’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991, per i Giudici di Pace, l’irrogazione di solo due tipi di sanzione, e segnatamente l’ammonimento e la revoca dell’incarico, senza stabilire alcuna sanzione intermedia, quale la sospensione a tempo determinato dell’attività, che consenta di graduare la sanzione alla gravità dei comportamenti contestati.
Individua parte ricorrente, quali parametri per la dedotta questione di illegittimità costituzionale, gli artt. 1 e 4 della Costituzione, determinando la sanzione della revoca la cessazione di attività lavorativa, l’art. 2 della Costituzione, essendo l’attività di Giudice di Pace modalità di espressione della propria personalità, incisa dalla sanzione della revoca; gli artt. 3 e 97 della Costituzione, apparendo manifestamente irrazionale la mancata predisposizione di un sistema sanzionatorio articolato in varie tipologie di sanzioni che garantiscano l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione ai comportamenti, essendo il sistema in questione l’unico a non prevedere le sanzioni della sospensione o della interdizione a tempo determinato previste dagli altri ordinamenti settoriali in materia disciplinare; l’art. 28 della Costituzione, non rispondendo la previsione delle sanzioni dell’ammonimento o della revoca al principio di proporzionalità dalla sanzione alla responsabilità in ordine alla violazione.
Chiede, pertanto, parte ricorrente la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui non prevede, tra le sanzioni applicabili, una sanzione intermedia tra l’ammonimento e la revoca dell’incarico, stante la rilevanza della questione nel giudizio e la sua non manifesta infondatezza.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 2600/2010 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.
Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso sostenuto ed ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla Pubblica Udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto l’irrogazione nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 374 del 1991, della sanzione della revoca dall’incarico di Giudice di Pace di xxx.
Al fine di meglio delineare i contorni della vicenda contenziosa sottoposta all’esame del Collegio e più compiutamente definire la portata delle doglianze che alla stessa afferiscono, giova premettere alla illustrazione ed alla disamina delle censure proposte un breve cenno al contenuto del gravato provvedimento ed alle ragioni poste a suo fondamento.
In tale direzione va precisato che la sanzione della revoca dall’incarico di Giudice di Pace di xxx è stata irrogata alla ricorrente in ragione del rilievo disciplinare attribuito all’avere ella esercitato la professione forense dinanzi al Tribunale di xxx, ovvero nel Circondario dove svolgeva le funzioni di Giudice di Pace prima di ottenere il trasferimento a xxx, dalla stessa richiesto al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, ed ai ritardi negli adempimenti, da parte della stessa, dei doveri di giudice di pace, relativamente allo scioglimento nei termini delle riserve, al deposito delle decisioni ed allo scioglimento di decisioni, condotte che hanno formato tutte oggetto di specifiche contestazioni disciplinari.
Quanto alla prima violazione, il C.S.M. ha ravvisato l’intervenuto esercizio, da parte della ricorrente, della professione forense in modo continuativo e stabile nel medesimo circondario di svolgimento delle funzioni di giudice di pace sulla base di una serie di elementi inerenti, in particolare, il mantenimento dello studio professionale, accompagnato da forme di pubblicità quali la targa su strada e l’inserimento nell’elenco telefonico, e nell’assunzione della difesa in numerosi procedimenti ed il mantenimento per anni dei mandati difensivi.
Quanto ai ritardi nell’assolvimento dei doveri di giudice di pace, gli stessi sono stati ritenuti gravi, reiterati, significativi e non giustificabili, avuto riguardo all’elevato numero di provvedimenti depositati in ritardo, all’entità dei ritardi nonostante i solleciti ricevuti, reputando le giustificazioni addotte dalla ricorrente, in quanto attinenti alla sfera personale, inidonee ad escludere la gravità dell’illecito.
A fronte dell’impianto motivazionale che sorregge la gravata delibera, affida parte ricorrente la proposta azione impugnatoria all’articolazione di una serie di censure volte a contestare la sussistenza dei presupposti integranti gli illeciti contestati, affermando, in particolare, come non possa ritenersi integrata l’ipotesi di svolgimento in modo stabile e continuativo della professione forense nel medesimo circondario in cui svolgeva le funzioni di giudice di pace avendo ella trasferito la propria iscrizione all’Albo Avvocati di xxx, cancellandosi dall’Albo di xxx, ed avendo patrocinato nel Circondario di xxx solo in pochi procedimenti, irrilevante dovendo ritenersi la mancata rimozione della targa professionale dal precedente ufficio e la mancata rimozione del relativo indirizzo dall’elenco telefonico.
Con riferimento alle incolpazioni relative ai ritardi nel deposito dei provvedimenti inerenti lo svolgimento dell’attività di Giudice di Pace, ne contesta parte ricorrente l’imputabilità a propria responsabilità, trovando essi giustificazione in vicende personali che nel dettaglio illustra, ed annettendo alle stesse, in via subordinata, valenza attenuante la gravità della condotta.
Lamenta, ancora parte ricorrente il carattere sproporzionato della sanzione tenuto anche conto della proposta, formulata dal Consiglio Giudiziario, di applicazione, per tali addebiti, della sanzione disciplinare dell’ammonimento.
Alle specifiche contestazioni rivolte avverso le motivazioni poste a sostegno della gravata determinazione di revoca dall’incarico, affianca parte ricorrente la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui prevede, per i Giudici di Pace, l’irrogazione di solo due tipi di sanzione, segnatamente l’ammonimento e la revoca dell’incarico, senza stabilire alcuna sanzione intermedia che garantisca l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti.
Così brevemente ricostruito l’impianto ricorsuale sotteso alla proposta azione viene in rilievo, innanzitutto, nella gradata elaborazione logica delle questioni sollevate, la disamina delle argomentazioni di parte ricorrente volte a sostenere l’assenza del carattere continuativo e stabile dell’esercizio della professione forense, che solo rileverebbe ai fini di cui all’art. 8 della legge n. 374 del 1991.
La formulazione della censura impone di previamente procedere alla esatta ricostruzione della portata del divieto di cui all’art. 8 della legge n. 374 del 1991, alla cui luce non può ritenersi – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – che assuma rilevanza disciplinare il solo esercizio stabile e continuativo della professione forense nel Circondario in cui vengono esercitate le funzioni di Giudice di Pace.
Difatti, l’art. 8 della legge n. 374 del 1991, ai commi 1 bis e 1 ter, aggiunti dall’art. 6 della legge n. 468 del 1999, prevede, rispettivamente, che "Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado" (comma 1 bis); "Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado" (comma 1 ter).
Tali disposizioni sono chiaramente orientate a garantire l’effettiva e piena terzietà del magistrato onorario, anche sotto il profilo della sua apparenza, oltre che ad evitare forme, ancorché larvate, di strumentalizzazione dell’attività giurisdizionale a fini professionali, ivi comprese quelle connesse all’accrescimento del valore sul mercato dell’attività professionale di soggetti che svolgano funzioni onorarie o che possano vantare una relazione con il magistrato onorario.
Precisato come nessuna delle due illustrate norma faccia riferimento ad attività forense svolta in modo stabile e continuativo, la ricognizione del quadro normativo di riferimento si competa con l’illustrazione delle indicazioni recate dalla Circolare n. P15880/2002 dell’1 agosto 2002, capo IV, Par 2, ove si stabilisce che il primo dei divieti, che dà luogo ad una incompatibilità, "abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall’esercizio dell’attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell’ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla ratio della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni".
Quanto al secondo dei divieti, recato dall’art. 8, comma 1 ter, della legge n. 374 del 1991, precisa la Circolare in esame che lo stesso "si dirige all’avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l’esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l’ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell’interpretazione attribuita al comma 1bis, legittimamente è stato ribadito nel comma 1ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall’esercizio, da parte sua, della professione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace.".
Com’è agevole ricavare dalla indicata normativa dettata dall’art. 8 della legge n. 374 del 1991 e dalla Circolare adottata dal C.S.M., il divieto per il giudice di pace di esercitare la professione forense nel Circondario in cui sono svolte le funzioni onorarie è di carattere assoluto, e non limitato alla professione forense esercitata in modo stabile e continuativo, che rileva, invece, ai soli fini di cui all’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 374 del 1991.
Aggiungasi che l’esercizio di attività forense nel medesimo Circondario in cui sono svolte le funzioni di giudice di pace assume rilievo sia ai fini della decadenza dalle funzioni onorarie in ragione di una situazione di incompatibilità, sia ai fini disciplinari, in quanto integrante una violazione del divieto di legge e lesivo dei valori di imparzialità ed indipendenza delle funzioni giudiziarie e dell’immagine di imparzialità dell’Amministrazione della giustizia che la norma intende tutelare.
In tale prospettiva, il carattere stabile e continuativo della professione forense svolta dal giudice di pace nel medesimo Circondario costituisce un elemento cui parametrare la valutazione della gravità della condotta, non costituendo invece un elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, come implicitamente sostenuto da parte ricorrente.
Tanto chiarito in ordine alle coordinate normative di riferimento cui ricondurre la fattispecie in esame, ritiene il Collegio l’immunità dalla proposte censure delle valutazioni espresse dal C.S.M. in ordine al rilievo da attribuirsi alla professione forense svolta dalla ricorrente nel Circondario di xxx ove esercitava le funzioni di giudice di pace.
Ed invero, alla luce delle circostanze che caratterizzano la fattispecie, non può escludersi la loro valenza ai fini del riscontro del carattere continuativo ed apprezzabilmente stabile, come rilevato nella gravata delibera, dell’avvenuto esercizio, da parte della ricorrente, della professione legale nel Circondario di xxx, perdurante negli anni oltre l’assunzione dell’incarico di giudice di pace nel 2002.
Depongono in tale direzione, innanzitutto, l’assunzione, da parte della ricorrente, della difesa ed il mantenimento dei mandati difensivi nei procedimenti n. 1881/2006, 282/2004, 3166/2004, 3406/2004, 1522/2005, 3169/2008, 676/2001, pendenti innanzi al Tribunale di xxx.
Irrilevante deve ritenersi, in proposito, la rinuncia al mandato da parte della ricorrente intervenuta prima dell’atto di incolpazione, non facendo la stessa venir meno il dato storico della persistente rappresentanza difensiva protrattasi nel tempo.
Del pari irrilevante è il numero di udienze cui ha presenziato la ricorrente o l’intensità dell’attività difensiva svolta nei singoli procedimenti, che lasciano comunque fermo il mandato difensivo in un numero non esiguo di procedimenti.
Ulteriori indici idonei a far ritenere il carattere stabile e continuativo dell’esercizio della professione forense vanno ravvisati – come correttamente si evidenzia nella gravata delibera – nel mantenimento da parte della ricorrente di un immobile adibito a studio con relativa targa collocata vicino al portone di ingresso dello stabile e nell’indicazione dello studio legale nell’elenco telefonico.
Con riferimento agli indicati elementi, non può trovare favorevole considerazione la suggerita imputazione della permanenza della targa professionale a mera dimenticanza, trattandosi di circostanza che, in quanto riferita ad un lungo arco temporale – essendo la ricorrente stata immessa nel possesso delle funzioni in data 11 maggio 2002 – appare poco plausibile.
Così come poco convincenti appaiono le considerazioni di parte ricorrente volte a sminuire il rilievo da attribuirsi al persistente inserimento dell’indicazione dello studio professionale nell’elenco telefonico di xxx, dovendo in proposito ritenersi che tutti gli indicati elementi, unitamente considerati, appaiono idonei a comprovare la volontà – rivolta all’esterno – di svolgere e l’effettivo svolgimento di attività forense in modo stabile e continuativo.
Né, a diversamente ritenere, può valorizzarsi la circostanza, invocata da parte ricorrente, dell’avvenuta cancellazione della propria iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di xxx e contestuale iscrizione presso l’Albo di xxx, non potendo a tale circostanza, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, attribuirsi decisivo rilievo e la cui valenza indiziante – in senso favorevole alla ricorrente – viene contraddetta ed annullata dalla contraria valenza da annettersi agli altri elementi sopra indicati.
Pertanto, l’avvenuta assunzione da parte della ricorrente della difesa in taluni giudizi – espressamente indicati nella gravata delibera – il mantenimento del mandato difensivo in altri procedimenti – anch’essi puntualmente indicati in detta delibera – unitamente al mantenimento di uno studio professionale presso il proprio circondario, accompagnato dalle forme di pubblicità costituite dalla targa professionale su strada e dall’inserimento nell’elenco telefonico, integrano una situazione di fatto che, come correttamente riferito nella gravata delibera, manifestano all’esterno la volontà univoca di impegnarsi in modo stabile e continuativo nella relativa attività professionale in quel territorio, dovendo annettersi a tale condotta una commistione e duplicità di ruoli che la legge ha inteso evitare in quanto lesiva dei valori di indipendenza e di imparzialità delle funzioni giudiziarie.
Risulta, inoltre, coerente con gli elementi caratterizzanti la fattispecie illecita il formulato giudizio di gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, in quanto concretante una palese e volontaria violazione del divieto posto dalla legge all’esercizio di attività forense nel Circondario di svolgimento delle funzioni di giudice di pace, con conseguente grave pregiudizio ai valori di imparzialità ed indipendenza delle funzioni giudiziarie, anche nell’immagine delle stesse offerta all’esterno.
Pertanto, una volta rimossa la causa di incompatibilità per effetto dell’avvenuto trasferimento della ricorrente, a domanda, all’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, residua comunque il disvalore disciplinare della condotta illecita, correttamente valutato dal C.S.M. quale di estrema gravità ai fini di cui all’art. 9, comma 3, della legge n. 374 del 1991 sotto il profilo della scorrettezza nello svolgimento della funzione giurisdizionale.
Tale norma, difatti, nel prevedere le varie sanzioni da irrogare "in caso di comportamento negligente o scorretto", nella sua formulazione generica e onnicomprensiva porta a ritenere che qualsiasi condotta non conforme ai canoni di correttezza richiesti per la delicata funzione giurisdizionale può venire sanzionata con le misure repressive previste, sulla base di un procedimento disciplinare che, in sede di valutazione discrezionale dell’addebito contestato al soggetto interessato, devono essere concretamente individuate in base alla riscontrata gravità dell’addebito stesso.
Né può valere ad escludere l’applicazione di una sanzione disciplinare la circostanza che la condotta integri, al contempo, una causa tipica di eventuale incompatibilità, comportante la decadenza, atteso che ove si rilevi, come nella specie, la mancanza del presupposto per la dichiarazione di decadenza, non può ragionevolmente ammettersi che una condotta anche gravemente scorretta debba essere esente da una adeguata misura sanzionatoria (Cons. Stato – Sez. IV – 29 settembre 2009 n. 3357).
Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate appare improprio il paragone condotto da parte ricorrente – al fine di avvalorare la dedotta illegittimità della gravata delibera – tra la fattispecie in esame ed i provvedimenti adottati dal C.S.M. in occasioni diverse, riportandosi in proposito il Collegio alle considerazioni sopra illustrate quanto alla non necessarietà, sotto il profilo disciplinare, che la professione forense esercitata nel Circondario di svolgimento delle funzioni di giudice di pace abbia carattere stabile e continuativo e presupponendo tale comparazione una perfetta sovrapponibilità delle fattispecie coinvolte, non dimostrata e peraltro, in via generale, difficilmente ipotizzabile.
Ulteriormente dovendo ricordarsi che la gravata determinazione poggia su una pluralità di addebiti, riguardanti sia l’avvenuto svolgimento di attività forense da parte della ricorrente che i ritardi nell’assolvimento dei compiti di giudice di pace.
Avuto riguardo al diverso ordine di incolpazioni poste a fondamento della gravata irrigazione alla ricorrente della sanzione della revoca dall’incarico di giudice di pace, relative ai ritardi nel deposito dei provvedimenti inerenti lo svolgimento delle relative funzioni, non possono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente volte a contestarne l’imputabilità a propria responsabilità, sull’assunto che tali ritardi troverebbero adeguate giustificazioni in vicende personali, che nel dettaglio vengono illustrate, le quali, laddove non idonee ad escludere la sussistenza dell’addebito, ne affievolirebbero asseritamente quantomeno la gravità.
Tali giustificazioni sono state espressamente esaminate e valutate dal C.S.M. che ha ritenuto come le stesse, attinenti alla sfera personalissima dell’interessata, non siano idonee ad escludere la sussistenza dell’illecito, pur attenuandone la gravità sotto il profilo soggettivo, nella considerazione che i ritardi non trovano giustificazione nelle circostanze evidenziate, le quali peraltro non attengono ad infermità o altra causa invalidante, denotando, in tale quadro, i ritardi contestati la difficoltà del magistrato ordinario a gestire ed organizzare il proprio lavoro.
Giova, inoltre, ricordare che, come correttamente evidenziato nella gravata delibera, tali ritardi sono molto numerosi, reiterati anche a seguito di solleciti, gravi e molto significativi (tra cui un ritardo superiore a tre anni), con conseguente compromissione della funzione giurisdizionale e della credibilità e del prestigio del magistrato.
In ragione degli addebiti formulati ed accertati a carico della ricorrente, nella valenza disciplinare agli stessi correttamente attribuita, l’irrogazione della sanzione della revoca dall’incarico di giudice di pace non appare – contrariamente agli assunti di parte ricorrente – viziata sotto i denunciati profili di irragionevolezza e sproporzione, apparendo al contrario adeguata alla gravità delle violazioni accertate.
Né, a diversamente ritenere, può valere il richiamo di parte ricorrente alla proposta formulata dal competente Consiglio Giudiziario, la quale va intesa nella sua esatta portata, posto che con riferimento allo svolgimento dell’attività professionale è stata proposta la decadenza dalle funzioni di giudice di pace della ricorrente, con assorbimento di ogni altra ipotesi di sanzione per le condotte inerenti i ritardi nel deposito delle decisioni.
Per l’ipotesi in cui il C.S.M. non intendesse dichiarare la decadenza per la prima delle incolpazioni, il Consiglio Giudiziario non ha proposto per essa alcuna alternativa, ritenendo assorbente la situazione di incompatibilità, mentre per le altre incolpazioni inerenti i ritardi ha proposto l’ammonimento.
Non è, dunque, ravvisabile alcun contrasto tra la gravata determinazione e la proposta formulata dal Consiglio Giudiziario, dovendo ulteriormente ricordarsi in proposito che al Consiglio Giudiziario non è rimessa la formulazione di una sorta di proposta vincolante, attenendo le competenze dei Consigli giudiziari tipicamente ed esclusivamente a mere funzioni istruttorie e consultive, insuscettibili di conculcare l’autonomia di determinazione del C.S.M., prevedendo l’art. 9, comma 4, della legge n. 374 del 1991, che "il presidente della corte d’appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull’ammonimento, sulla censura o sulla revoca.".
Delibata, alla luce delle superiori considerazioni, l’immunità dalla proposte censure della gravata delibera, la suggerita questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991 – laddove prevedono, per i giudici di pace, l’irrogazione di solo due tipi di sanzione, ovvero l’ammonimento e la revoca dell’incarico, senza stabilire alcuna sanzione intermedia, quale la sospensione a tempo determinato dell’attività, che consenta di graduare la sanzione alla gravità dei comportamenti contestati – non si presenta assistita dal carattere di rilevanza ai fini del decidere nel presente giudizio, con conseguente mancanza di uno dei necessari presupposti per eventualmente investire la Corte Costituzionale di tale questione.
Non senza ricordare, comunque, che il comma 3 del citato art. 9 prevede che "Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l’ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto", risultando il relativo sistema sanzionatorio articolato sulla possibile irrogazione di tre tipi di sanzioni – e non solo due, come affermato da parte ricorrente – da graduare in relazione alla gravità della condotta, e non sembrando coerente con la natura dell’incarico di giudice di pace, comunque temporaneo, la previsione di una diversa tipologia di sanzione disciplinare che si risolva in una sospensione temporanea delle relative funzioni.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4426/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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