Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15266

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Massa M.M.C. deduceva la nullità del termine apposto a due contratti di lavoro intercorsi con la s.p.a. xxx: il primo dal 18 – 6 – 1998 al 15 – 9 – 1998 ai sensi dell’art. 8 del ccnl 1994 e dei successivi accordi integrativi, per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre", e il secondo dal 7 – 10 – 1998 al 31 – 1 – 1999 (successivamente prorogato fino al 27 maggio 1999) per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso …", e chiedeva la declaratoria della esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con la condanna della società alla sua riammissione in servizio e al risarcimento dei danno.
La società si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di controparte.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, con sentenza n. 552 del 2002, accoglieva il ricorso con riferimento al primo contratto dichiarando fa esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società a ripristinare il rapporto e a corrispondere le retribuzioni maturate.
2. La società proponeva appello avverso ia detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La M. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 14 – 7 – 2004, rigettava l’appello della società, restando assorbito l’appello incidentale "attinente al secondo contratto." 3. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. xxx proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La M. ha resistito con controricorso.
Questa corte (Cass. 23 giugno 2009 n. 14.677) ha accolto il ricorso affermando che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale della possibilità di apporre il termine al contratto di lavoro per sostituire dipendenti assenti per ferie e ha interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, per la sostituzione di dipendenti che fruiscono delle ferie.
4. La corte d’appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della cassazione della precedente sentenza della corte d’appello di Genova, ha dichiarato, con sentenza del 23 – 25 giugno 2010, la illegittimità del termine apposto al (secondo) contratto di lavoro stipulato tra la società xxx S.p.A. e M.M. C. con decorrenza 7 ottobre 1998 e conseguentemente ha dichiarato costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 7 ottobre 1998 con condanna della società a riammettere in servizio la dipendente e a corrisponderle le retribuzioni maturate a decorrere dal 26 maggio 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.
Resiste con controricorso – tardivo e quindi inammissibile – la parte intimata.
La società ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso articolato in tre motivi la società ricorrente sostiene che la corte d’appello, interpretando erroneamente l’accordo del 25 settembre 1997 e successivi accordi attuativi tra cui quello del 2 luglio 1998 ha affermato che il termine apposto al secondo contratto di lavoro intercorso con la signora M. doveva ritenersi legittimo perchè il contratto era scaduto dopo il 31 dicembre 1998. Secondo la ricorrente l’interpretazione letterale e sistematica dell’accordo del 2 luglio 1998 fatta dalla corte territoriale era illogica, insufficiente e non rispettosa dei canoni ermeneutici legali.
La ricorrente poi richiama l’accordo sindacale successivo de 18 gennaio 2001 in cui le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro riconoscevano che il ricorso operato dalla società ai contratti a termine, anche per i periodi non coperti dalla loro preventiva autorizzazione, era stato determinato esclusivamente dalle esigenze contemplate dall’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994, così come modificato dall’accordo 25 settembre 1997. Quindi l’accordo del 18 gennaio 2001 aveva una funzione di chiarimento della volontà delle parti.
La ricorrente deduce ulteriormente che nell’accordo del 2 luglio 1998 la data del 31 dicembre 1998 costituiva il termine ultimo per stipulare contratti a tempo determinato e non già il termine entro il quale questi dovevano cessare. Infatti la addendum citato prevedeva;… Le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997, come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998. Tali dati testuali confermano la volontà delle parti sociali di collocare al 31 dicembre 1998 il termine per stipulare contratti a tempo determinato e non già un limite per la loro durata.
Da ultimo (con il terzo motivo) la ricorrente invoca l’applicabilità della disciplina sopravvenuta, ossia della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sul trattamento indennitario nel caso di illegittima apposizione del termine.
2. I primi due motivi del ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Va premesso che tra le parti sono stati costituiti due rapporti di lavoro a tempo determinato, il secondo dei quali per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999 e, in ragione della proroga del termine, fino al 27 maggio 1999. Il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione dell’attività aziendale.
La corte d’appello ha ritenuto l’illegittimità del termine perchè veniva a scadere il 31 gennaio 1999 e quindi dopo il 31 dicembre 1998. La corte d’appello – interpretando in particolare l’accordo 2 luglio 1998 (cosiddetto addendum all’art. 7 del contratto collettivo 26 novembre 1994), che prevedeva che le assunzioni a termine potevano avvenire in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intendeva pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998 – ha ritenuto che tale ultimo termine (31 dicembre 1998) fosse riferibile alla durata e non già alla stipulazione dei contratti a termine. Ossia i contratti a tempo determinato potevano avere durata solo fino al 31 dicembre 1998.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).
In applicazione di tale principio, e così correggendosi in parte la motivazione dell’impugnata sentenza, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.
Quindi i primi due motivi del ricorso vanno rigettati.
4. E’ infondato anche il terzo motivo.
Non trova applicazione la disciplina sopravvenuta (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5) essendosi sul punto formato il giudicato interno. Si legge infatti nella sentenza della corte d’appello che la condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni con la decorrenza sopraindicata, come riconosciuto dal primo giudice, non è stata oggetto di impugnazione. Questa affermazione non risulta censurata con il ricorso per cassazione che pertanto deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato interno.
5. Il ricorso va pertanto interamente rigettato.
Consegue la condanna della società al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, tenendo conto della discussione in udienza pubblica ma non anche del controricorso perchè tardivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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