Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da xxx s.p.a. rispettivamente con C.V. e V.G..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso; il C. ha proposto altresì ricorso incidentale; xxx s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
5. Sempre preliminarmente deve osservarsi che, considerato l’ambito del petitum concernente la V., non sono configurabili gli estremi per dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al rifiuto della stessa (allegato dalla società xxx s.p.a.) di accettare l’invito a riprendere il lavoro.
6. Il C. è stato assunto con contratto a termine protrattosi dal 8 novembre 2002 al 31 dicembre 2002; la clausola giustificatrice inserita nel suddetto contratto era la seguente: esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio.
7. La V. è stata assunta con due successivi contratti a termine il primo dei quali (l’unico che rileva nel presente giudizio) protrattosi dal 2 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 era basato sulla seguente clausola giustificatrice: per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società.
8. La Corte territoriale, con riferimento al contratto del C., ha ritenuto, da un lato, la genericità della clausola, in quanto fondata su allegazioni generiche in ordine al processo di ristrutturazione in atto, e, dall’altro, con riferimento al richiamo, ivi contenuto, all’esigenza di far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio, ha affermato che la sussistenza di una doppia causale aggiungeva un ulteriore elemento di confusione.
Aggiungeva che non erano state fornite indicazioni sull’entità degli aumenti di attività nel periodo natalizio e sul numero dei contratti a termine stipulati nel periodo stesso per cui non era possibile verificare la sussistenza di un rapporto di connessione fra l’assunzione a termine e la causale indicata. Con riferimento al contratto della V., la Corte territoriale riteneva la mancanza di specificità della clausola osservando altresì che la società aveva indicato circostanze del tutto generiche in ordine al processo di ristrutturazione in atto.
9. Col primo motivo del ricorso principale xxx deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta nullità, per genericità della clausola legittimante, del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori sopra indicati. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con riferimento alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità del contratto a termine stipulato con il C. in relazione l’esistenza di una doppia clausola giustificatrice. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione con riferimento alla statuizione, sempre riferita all’assunzione del C., secondo la quale la società nulla aveva dedotto per provare la sussistenza della causale assunta come legittimante la suddetta assunzione. Nello stesso motivo di ricorso vengono svolte analoghe censure con riferimento alla statuizione concernente l’illegittimità del contratto a termine con la V..
10. I suddetti motivi risultano fondati.
11. Come è stato precisato da Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone ai datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto. Orbene la sentenza impugnata ha ritenuto la genericità della causale apposta ai contratti individuali in esame senza fornire idonee spiegazioni in proposito. In particolare la Corte di merito non ha dato conto di aver adeguatamente esaminato gli elementi e le circostanze indicati negli atti di assunzione de quibus, e tanto meno ne ha valutato il grado di specificità, in ragione della finalità della norma, tesa alla verificabilità della sussistenza effettiva delle esigenze dedotte.
12. Con specifico riferimento alla statuizione sulla illegittimità del termine apposto al contratto del lavoratore C. basata sulla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate. Valutazione di merito che, per le ragioni in precedenza esposte, deve ritenersi del tutto insufficiente.
13. In definitiva deve ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nei vizi denunciati con i primi tre motivi del ricorso principale che devono essere accolti.
14. Risultando pertanto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, in quanto riguardanti questioni logicamente conseguenti a quella della specificità o meno della clausola giustificatrice del termine e cioè: la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (quarto motivo); le conseguenze economiche connesse alla declaratoria di illegittimità del termine (quinto, sesto, settimo e ottavo motivo); deve considerarsi assorbito altresì anche il ricorso incidentale col quale viene censurata la statuizione della sentenza impugnata in materia di liquidazione delle spese processuali.
15. L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e assorbito altresì il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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