Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15262

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da xxx s.p.a. con F.M., contratti protrattisi rispettivamente dal 25 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, dal 8 giugno al 30 settembre 1998 e dal 5 novembre 1998 al 30 gennaio 1999, poi prorogato al 31 marzo 1999, e dichiarava altresì che erano "intercorsi fra le parti più rapporti a tempo indeterminato nei periodi suddetti"; con la stessa sentenza la Corte territoriale dichiarava altresì la "prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 31 marzo 1999, ancora in atto a tutt’oggi";
condannava infine la società xxx a risarcire il danno subito dal lavoratore liquidato "in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 5 luglio 2000, fino alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultimo contratto a termine (31 marzo 2002)"….
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, pure illustrato da memoria.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
5. Come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore è stato assunto con più contratti a termine, dei quali il primo, protrattosi dal 25 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio su territorio delle risorse umane; il secondo, protrattosi dal 8 giugno al 30 settembre 1998, è stato stipulato, sempre a norma del citato art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; il terzo, protrattosi dal 5 novembre 1998 al 30 gennaio 1999, è stato stipulato con la stessa causale del primo.
6. La Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto ai suddetti contratti sulla base di una articolata motivazione che è stata censurata dalla società ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso con i quali è stata denunciata violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione.
7. La censura è fondata con riferimento al primo contratto (25 ottobre 1997 – 31 gennaio 1998).
8. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, contrariamente a quanto affermato nel caso di specie dalla Corte territoriale, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali.
9. La Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamele affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 4588.
10. Anche la censura relativa alla statuizione concernente l’illegittimità del termine apposto al secondo dei suddetti contratti (8 giugno 1998 – 30 settembre 1998) è fondata.
11. Con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame questa Corte Suprema (cfr., fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.
12. Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie. Neanche in questo caso la Corte di merito ha fatto una corretta applicazione dei principi sopra citati.
13. Con riferimento al terzo dei contratti sopra elencati la censura della società ricorrente è invece infondata e deve essere pertanto rigettata.
14. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo; ciò alla luce del principio di diritto assolutamente consolidato secondo cui, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608;
Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
15. Con l’ultimo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. in relazione al capo della sentenza impugnata con il quale xxx s.p.a. è stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora. La ricorrente principale deduce in particolare l’omessa valutazione, da parte della Corte di merito, sulla sussistenza di un valido atto di costituzione in mora, e osserva inoltre che la liquidazione del danno non aveva tenuto conto della possibilità dell’avvenuto espletamento, da parte del lavoratore, di attività lavorativa retribuita dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine, il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: 1) per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg..
16. Osserva il Collegio che il suddetto quesito risulta del tutto generico e sostanzialmente non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr, in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674).
17. Con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.
18. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili. Tale condizione non sussiste, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie.
19. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione di legge (artt. 1218, 1223, 1226, 1227, 2094, 2099 e 2967 cod. civ. e artt. 113, 114 e 432 cod. proc. civ.) e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine. Contesta, in particolare, il criterio di determinazione dell’ammontare del danno, riferito alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Deduce che le argomentazioni poste alla base di tale statuizione sarebbero sostanzialmente apodittiche e contraddittorie. Contesta inoltre il ricorso alla pronuncia secondo equità.
20. Al riguardo va infatti rilevato che, alla luce del citato ius superveniens – a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente -, la censura risulta infondata in considerazione del divieto di reformatio in pejus, non potendo comunque il ricorrente incidentale ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato riconosciuto dalla Corte d’appello.
21. In definitiva devono essere accolti i motivi del ricorso principale nella parte in cui censurano le statuizioni della sentenza impugnata concernenti l’illegittimità del termine apposto ai primi due contratti oggetto del presente giudizio (25 ottobre 1997 -31 gennaio 1998; 8 giugno 1998 – 30 settembre 1998). La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda del ricorrente in primo grado concernente i primi due contratti. Deve essere rigettato per il resto il ricorso principale come pure il ricorso incidentale.
22. In relazione all’esito della controversia si ritiene conforme a giustizia confermare le statuizioni dei giudici di merito in materia di spese processuali e compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale limitatamente alle censure concernenti i contratti protrattisi rispettivamente dal 25 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998 e dal 8 giugno 1998 al 30 settembre 1998 e rigetta per il resto il ricorso principale nonchè il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del F. concernente i suddetti due contratti. Conferma le statuizioni dei giudici di merito in materia di spese processuali e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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