Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, l’esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma 30 settembre 2009 n. 14572 avente ad oggetto il riconoscimento, in loro favore, della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal marzo 2000 ed il conseguente pagamento delle differenze retributive spettanti in forza dell’inquadramento degli stessi al sesto livello (parametro 158), sul presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia;
– che, sebbene i ricorrenti affermino che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009 sia passata in giudicato (in ragione della notifica avvenuta in data 16 novembre 2009), la società resistente ha rappresentato, dopo aver precisato che la notifica della predetta pronuncia è stata effettuata irritualmente (ovvero alla sede legale della società A. e non al domicilio eletto presso il difensore), di aver proposto appello avverso la sentenza in data 30 settembre 2010 (RG n. 8916/2010 della Corte di Appello di Roma) e che la prima udienza è fissata per il 22 ottobre 2012;
– che, a fronte di quanto documentato dalla società resistente, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché, né può essere rimessa al Collegio la soluzione circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009, trattandosi di questione sottoposta al giudizio del giudice ordinario (nel caso di specie, Corte di Appello di Roma) presso il quale è pendente l’appello avverso la predetta pronuncia del Tribunale civile;
– che, nella fattispecie in esame, non sussiste, peraltro, la giurisdizione del giudice amministrativo posto che la questione oggetto del giudizio proposto dai ricorrenti dinanzi al giudice ordinario (ovvero la retrodatazione della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il conseguente pagamento delle differenze retributive) non concerne l’esercizio di una potestà autoritativa e non è comunque connessa, nemmeno strumentalmente, alla gestione del pubblico servizio di cui è titolare la società A., bensì si tratta una questione di carattere privitatistico tra lavoratori dipendenti e un soggetto – come noto – di diritto privato (sebbene gestore di un pubblico servizio);
– che, pertanto, il ricorso proposto dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs n. 104 del 2010, va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione comunque dei dubbi emersi sulla sussistenza o meno del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.