Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da xxx s.p.a. rispettivamente con Ra.Fi. e R.U..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Come si evince dalla sentenza impugnata il Ra. è stato assunto con contratto a termine in data 6 ottobre 2000; il contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo vequilibrio sul territorio delle risorse umane;
il R. è stato a sua volta assunto in data 6 luglio 2002 con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; esso era basato sulla seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002.
5. Con riferimento al contratto stipulato coi Ra. la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della declaratoria di illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali… , in data successiva al 30 aprile 1998.
6. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo; al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378). In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.
fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
7. Sulla base delle suddette argomentazioni devono essere pertanto respinti i primi quattro motivi di ricorso che censurano la suddetta statuizione concernente il contratto del Ra. denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione delle norme collettive rilevanti per la fattispecie e vizio di motivazione.
8. Con riferimento al contratto stipulato dal R. (in data 6 luglio 2002) la corte territoriale osservava, a sostegno della ritenuta illegittimità del termine, che la formulazione della suddetta clausola era priva dell’indicazione delle ragioni specifiche idonee a giustificare l’apposizione del termine. Mancava pertanto il requisito di specificità della clausola richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Da ciò derivava altresì l’impossibilità di ricollegare casualmente la singola assunzione a termine con le ragioni che la giustificano. Ulteriore profilo di illegittimità doveva rinvenirsi, ad avviso della sentenza impugnata, nella presenza di plurime cause giustificatrici.
9. Con il quinto e sesto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Deduce l’erroneità delle conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta circa la carenza di specificità della clausola giustificatrice dell’apposizione del termine. Contesta l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui adombra la sussistenza, nel contratto in esame, di un profilo di illegittimità connesso alla sussistenza di una duplice giustificazione per l’assunzione.
10. Le suddette censure sono pienamente fondate alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità e che devono essere in questa sede pienamente ribaditi.
11. Quanto alla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate.
12. Ciò premesso deve osservarsi che, con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle xxx S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle "specificate ragioni" dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).
13. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo, da un lato, dubitato – senza chiarirne adeguatamente le ragioni con riferimento al caso concreto – della legittimità di una causa giustificatrice plurima e, dall’altro, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato il contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento.
14. Il quinto e sesto motivo del ricorso devono essere pertanto accolti.
15. Per quanto concerne le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine, la Corte territoriale ha condannato xxx s.p.a. al risarcimento del danno determinato con riferimento alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, individuata nella richiesta del tentativo di conciliazione.
16. Con il settimo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 cod. civ. in relazione alla suddetta statuizione. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis, al caso di specie: 1) per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato -ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg.. Con l’ottavo e nono motivo si denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla individuazione della data di messa in mora e alla deducibilità dell’aliunde perceptum. Con il decimo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1218, 1219 1223, 1227, 2099 e 2697 cod. civ. in relazione alla mancata idonea considerazione del principio della compensatio lucri cum damno e dell’eventuale concorso colposo del creditore. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzioni, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba essere in ogni caso quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero – ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. – il concorso colpo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione.
17. Il Collegio, premesso che i suddetti motivi di ricorso sono riferibili, per le ragioni sopra esposte, alla posizione del solo Ra. (rispetto al R. essi devono ritenersi assorbiti) osserva che i quesiti di cui al settimo e decimo motivo risultano del tutto generici e sostanzialmente non pertinenti rispetto alla fattispecie, in quanto si risolvono nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie.
18. La sanzione dell’inammissibilità colpisce anche l’ottavo e il nono motivo di ricorso atteso che gli stessi, nel denunciare la sussistenza di vizi di motivazione, omettono di indicare, in applicazione del disposto di cui all’art. 366 bis cod. civ., il "momento di sintesi" che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556) ha individuato come una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
19. Deve infine escludersi l’applicabilità, al caso di specie, dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7".
20. Va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; quest’ultimo requisito non ricorre, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie, con la conseguenza che deve escludersi l’applicabilità nel presente giudizio del ricordato ius superveniens.
21. In definitiva il ricorso nei confronti del Ra. deve essere rigettato; in applicazione del principio di soccombenza xxx viene condannata al pagamento nei confronti del lavoratore sopra indicato, delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
22. Devono essere invece accolte le censure nei confronti della statuizione concernente il R. con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimessione della causa ad altro giudice che provvedere in applicazione dei principi sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche all’attribuzione delle spese del giudizio di cassazione nel giudizio fra xxx s.p.a. e R..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei confronti di R. e lo rigetta nei confronti del Ra.. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte nei confronti del R. e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Condanna xxx s.p.a. al pagamento, nei confronti del Ra., delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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