Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da xxx s.p.a. con D.R.G., protrattisi rispettivamente dal 17 marzo al 30 aprile 1998, poi prorogato al 30 maggio 1998, e dal 1 giugno 1999 al 30 settembre 1999, e dichiarava altresì che erano "intercorsi fra le parti più rapporti a tempo indeterminato nei periodi suddetti"; con la stessa sentenza la Corte territoriale dichiarava altresì la "prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 30 settembre 1999, ancora in atto a tutt’oggi"; condannava infine la società xxx a risarcire il danno subito dal lavoratore liquidato "in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 24 ottobre 2000, fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto a termine (30 settembre 2002)"….
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
3. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
4. Col primo motivo del ricorso principale vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente l’illegittimità del termine apposto al secondo dei contratti sopra indicati. In particolare viene contestato il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata alla circostanza che tale contratto era stato stipulato in epoca successiva al 30 aprile 1998. Si sostiene in proposito che gli accordi posteriori a quello del 25 settembre 1997 avevano valenza meramente ricognitiva della sussistenza delle condizioni di fatto legittimanti il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e non erano quindi finalizzati a circoscrivere temporalmente la possibilità di utilizzare tale tipo di contratto.
5. Col secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. con riferimento ad una statuizione della sentenza impugnata con la quale veniva fatto carico alla società datrice di lavoro l’onere di provare il processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
6. Col terzo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. in relazione al capo della sentenza impugnata con il quale xxx s.p.a. è stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora. Viene dedotta l’inidoneità dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione a determinare nel datore di lavoro una situazione di mora accipiendi. La ricorrente principale osserva inoltre che la liquidazione del danno non aveva tenuto conto della possibilità dell’avvenuto espletamento, da parte del lavoratore, di attività lavorativa retribuita dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine.
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione di legge (artt. 1218, 1227, 2094, 2099 e 2967 cod. civ. e artt. 112, 114 e 432 cod. proc. civ.) e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine.
Contesta, in particolare, il criterio di determinazione dell’ammontare del danno, riferito alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Deduce che le argomentazioni poste alla base di tale statuizione sarebbero sostanzialmente apodittiche e contraddittorie. Contesta inoltre il ricorso alla pronuncia secondo equità.
8. Il primo motivo del ricorso principale, concernente il secondo dei contratti sopra elencati, è infondato.
9. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali…, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. de 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo; al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.
fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alta conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
10. Il secondo motivo è inammissibile.
11. Il ricorso per cassazione deve essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata; pertanto, poichè per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le argomentazioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (cfr, ex plurimis, Cass. 3 agosto 2007 n. 17125; Cass. 24 febbraio 2004 n. 3612).
12. Nel caso di specie la ricorrente principale non ha rispettato tali principi, atteso che, diversamente dai primo motivo, il secondo non contiene alcun riferimento idoneo a identificare il contratto a termine al quale la censura si riferisce; se, infatti, come si è evidenziato in narrativa, la Corte di merito ha esaminato due distinti contratti a termine ed è pervenuta alla decisione di considerarli entrambi invalidi, sulla base, peraltro, di due distinte rationes decidendi, che trovano la loro giustificazione nella diversa disciplina applicabile, ratione temporis, ai singoli contratti, di tale distinzione il motivo di ricorso non fa alcun cenno limitandosi ad enunciare una censura priva dei requisiti sopra indicati.
13. Per analoghe ragioni deve considerarsi inammissibile anche il terzo motivo del ricorso principale; esso è in primo luogo inconferente, laddove fa riferimento – per contestarne l’idoneità a determinare una situazione di mora accipiendi – alla richiesta del tentativo di conciliazione al quale, invece, la sentenza impugnata non fa alcun cenno; inoltre, con riferimento all’aliunde perceptum, esso si limita ad affermare, in via di principio, la rilevanza di una eventuale occupazione del lavoratore nel periodo considerato rilevante per la liquidazione del danno, ma non offre alcuna ragione critica della (in tesi) erronea applicazione del generale principio dell’onere della prova.
14. Con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.
15. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento l’art. 32, comma 7 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.
Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili. Tale condizione non sussiste, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie.
16. Così respinto il ricorso principale, osserva il Collegio che parimenti non merita accoglimento il ricorso incidentale, con il quale il D.R. censura la determinazione del quantum del risarcimento del danno nei soli limiti delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora (24 ottobre 2000) fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine (30 settembre 2002).
17. Al riguardo va infatti rilevato che, alla luce del citato ius superveniens – a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente -, la censura risulta infondata in considerazione del divieto di reformatio in pejus, non potendo comunque il ricorrente incidentale ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato riconosciuto dalla Corte d’appello.
18. Pertanto devono essere respinti entrambi i ricorsi e, in ragione della soccombenza reciproca, deve disporsi la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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