Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15256

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6700/09 del 24 febbraio 2010, accoglieva in parte gli appelli proposti da xxx – xxx spa e xxx (appellanti nel proc. n. 4218/2004 e appellate nel proc. n. 4245 del 2004) e xxx spa, C.E. e A.R., G.P., F.P., D.F.M. e Ge.Ca., tutti appellati in entrambi i suddetti procedimenti, poi riuniti.
2. Il giudice di secondo grado riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato costituito il rapporto di lavoro con xxx (così corretto l’errore materiale xxx spa) sin dal 31 marzo 1991, nella qualifica di segretari – 5 livello, e condannato il suddetto Ente a corrispondere le retribuzioni nel frattempo maturate, oltre accessori come per legge.
2.1. In via preliminare, la Corte d’Appello disattendeva le censure relative alla legittimazione passiva dell’Ente, e alla dedotta incertezza del destinatario passivo della domanda e, nel merito, dichiarava il diritto di C.E. e A.R. all’assunzione presso xxx e condannava quest’ultimo al pagamento in favore degli stessi, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di F.P., D.F.M., G.P. e G. C..
3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello xxx spa, già xxx. – xxx spa, prospettando cinque motivi di ricorso.
4. Resistono con controricorso C.E. e A. R..
5. Resiste con controricorso e ricorso incidentale adesivo, articolato in quattro motivi, COTRAL spa.
6. Resistono con controricorso al ricorso incidentale C. e A..
7. Le parti in causa hanno depositato memoria ex art. 327 c.p.c..
Motivi della decisione
1. In via preliminare occorre disporre la riunione dei giudizi, in quanto le impugnazioni sono state proposte in ordine alla medesima sentenza resa in grado di appello.
2. E’ necessario, quindi, ripercorrere l’articolata vicenda oggetto del complessivo giudizio.
Con delibera della Commissione amministratrice A.xxx- Azienda Consortile Trasporti Lazio n. 1268 del 28 novembre 1990, veniva disposta l’assunzione di un certo numero di segretari, livello 5, da prelevare dalla graduatoria del concorso pubblico indetto con Delib.
26 aprile 1985, n. 440 (16 posti di assistente di 5 livello).
L’assemblea consortile del CTL Consorzio Trasporti Laziali – ente di controllo dell’A. xxx, con Delib. n. 284 del 1990 nulla osservava su detto atto.
Il CO.RE.CO della Regione Lazio con verbale del 7 gennaio 1991, n. 2055 annullava la suddetta delibera del CTL. A seguito di tale annullamento l’A.xxx, con Delib. 21 febbraio 1991, n. 231 sulla quale s’incentra la controversia in esame, adottava un nuovo provvedimento di contenuto analogo, che superava, anch’esso, il vaglio dell’assemblea consortile C.T.L., la cui delibera (15 marzo 1991, n. 81), veniva, tuttavia, annullata dal CO.RE.CO, con verbale n. 2204 del 17 giugno 1991.
I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Lazio la decisione del CO.RE.CO..
Il TAR con la pronuncia n. 2068 del 26 ottobre 1992, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Pertanto, i ricorrenti adivano il Pretore del lavoro, chiedendo, previa disapplicazione, dichiararsi costituito il rapporto di lavoro o dichiararsi il diritto all’assunzione. Anche il Pretore di Roma, tuttavia, declinava la giurisdizione.
Proposto regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8399 del 1995, affermavano la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il TAR, dinanzi al quale era riassunto il giudizio annullava l’atto del CO.RE.CO del 17 giugno 1991 con la sentenza n. 748 del 22 aprile 1997, poi confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 6853/00.
I ricorrenti adivano il giudice del lavoro di Roma affinchè, nei confronti del xxx dichiarasse costituito il rapporto di lavoro o il diritto all’assunzione dal 31 marzo 1991, in ragione della Delib. n. 231 del 1991 che richiamava la graduatoria del concorso indetto nel 1985.
In corso di causa veniva proposto regolamento di giurisdizione, deciso con la sentenza Cass., Sezioni Unite, n. 1176 del 2002.
Dopo la sentenza del TAR n. 748/97, il xxx con Delib. n. 230 del 1997 annullava la Delib. n. 231 del 1991.
Il TAR annullava tale revoca con la sentenza n. 1082 del 1999 confermata dal CdS. 3. Sempre in via preliminare, occorre richiamare, in sintesi, le ragioni poste dalla Corte d’Appello a fondamento delle proprie statuizioni:
1) la Delib. n. 231 del 1991 ha natura privatistica;
2) alla suddetta delibera non può attribuirsi valenza meramente interna, in ragione del regime di pubblicità a cui la stessa era soggetta, in ragione della natura di ente pubblico economico dell’allora xxx;
3) le comunicazioni inviate agli interessati manifestavano in modo chiaro l’intenzione di dare attuazione alla suddetta delibera consortile, che non poteva ritenersi un mero invito a partecipare ad una graduatoria di persone da assumere;
4) tale manifestazione d’intento costituiva offerta al pubblico;
5) la delibera, quindi, poichè nella stessa erano indicate solo le modalità di prelevamento degli idonei e la qualifica che gli stessi avrebbero rivestito, non aveva ad oggetto l’offerta al pubblico di un contratto già definito, ma di un preliminare, richiedendo poi una ulteriore manifestazione di consenso per la conclusione del contratto definitivo;
6) in capo agli appellati, quindi, sussisteva solo un diritto all’assunzione, con effetti obbligatori, sottoposto alla condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti sanitari e del compimento delle ulteriori formalità necessarie;
7) non era configurabile una impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione ex art. 1256 c.c., in ragione dell’intervenuto blocco delle assunzioni.
4. Tanto precisato può passarsi all’esame dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto gli stessi prospettano analoghe censure.
Ed infatti anche il ricorso incidentale è volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale; lo stesso è proposto a tutela di un interesse della parte sorto non per effetto dell’impugnazione principale, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.
5. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione al dispositivo emesso nei confronti di soggetto non più esistente. Violazione dell’art. 156 c.p.c. e segg., degli artt. 299 e 300 c.p.c., dell’art. 2909 c.c.. Analoga censura è prospettata con il primo motivo del ricorso incidentale.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 287 c.p.c. e segg., in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale del dispositivo e della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma 30 aprile 2003, n. 10038 e conseguente illegittimità ed erroneità dell’ordinanza di correzione di errore materiale del 19 novembre 2003.
4.2. Assumono le ricorrenti, nel complesso, nell’esplicare le censure, che con ordinanza 19 novembre 2003 il giudice di primo grado, in accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti, disponeva procedersi alla correzione dell’errore materiale, sostituendo, nel dispositivo, CO.TR.AL. spa. con xxx, e nella motivazione – al capoverso riguardante le spese (penultimo) – xxx spa con xxx Come dedotto in appello, si trattava di provvedimento erroneo ed ingiusto, in contrasto con i principi stabiliti in materia, con riferimento al processo del lavoro, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Nello stesso atto di appello xxx. s.p.a. eccepiva inoltre la nullità della sentenza per incertezza in ordine al soggetto passivo delle statuizione in esse contenute non risultando chiaro, se la condanna riguardava espressamente anche xxx spa, pure parte del giudizio.
Se poi la sentenza di primo grado era stata pronunciata interamente ed esclusivamente nei confronti del xxx – Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (ente succeduto ali A.xxx, che aveva emesso il provvedimento n. 231 del 1991, di cui è causa), si rilevava che il xxx si era estinto nel 2000, allorchè con atto di trasformazione mediante scissione totale erano state costituite in data 21 marzo 2000 le società per azioni xxx spa e xxx spa successivamente denominate xxx, spa e xxx spa, con attribuzione alle due nuove società dei due diversi rami di azienda gestiti dal xxx Consorzio: in sintesi, alla METRO spa il trasporto su ferro, ed alla xxx spa il trasporto su gomma.
L’emessa sentenza, pertanto, sarebbe nulla, inesistente e inutiliter data, in quanto individuava quale soggetto passivo della condanna un soggetto giuridico inesistente.
La sentenza sarebbe comunque palesemente erronea ed ingiusta per la violazione dell’art. 2909 c.c., richiamato dalla Corte d’Appello nell’affermare che la sentenza comunque avrebbe avuto effetto nei confronti dei soggetti convenuti quali successori universali del xxx.
Nel caso di specie, infatti, anche a voler ritenere corretta la procedura di correzione della sentenza di primo grado, l’appello non solo ne aveva impedito il passaggio in giudicato (presupposto per l’applicabilità dell’art. 2909 c.c.) ma lo stesso gravame era stato proposto direttamente dai successori dell’originario Consorzio convenuto, mentre la condanna di cui al dispositivo – come già avvenuto nel giudizio di 1 grado – riguardava un soggetto ormai non più esistente. Nè d’altra parte la difficoltà di individuare tra i successori il soggetto titolare del rapporto legittimava una statuizione di condanna nei confronti dell’originario convenuto, non più parte in causa a seguito della prosecuzione del giudizio da parte di xxx. spa e xxx spa.
5.3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
5.4. Le ricorrenti introducevano il giudizio nell’anno 1997, nei confronti del xxx pacificamente succeduto in data all’xxx, soggetto che aveva emesso la delibera n. 231 del 1991.
Successivamente alla pronuncia n. 1176 del 2002, con la quale è stata attribuita la giurisdizione della presente controversia al giudice ordinario, facendo venire meno la causa della sospensione del giudizio precedentemente disposta, il processo era stato riassunto dai ricorrenti nei confronti di xxx. spa e xxx spa (successori a titolo universale di xxx, il quale si era scisso nelle due società Linee Laziali spa, poi divenuta xxx spa e xxx spa, poi xxx. spa, con contestuale trasferimento alla prima del ramo di azienda del trasporto extraurbano su gomma e alla seconda del ramo relativo al trasporto su ferro) reiterando però la domanda esclusivamente nei confronti dell’originario convenuto xxx.
Correttamente e con congrua motivazione la Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere alla correzione di errore materiale, affermando che lo stesso andava imputato probabilmente alla similitudine dei due nominativi, dovendo reputarsi la pronuncia in questione comunque emessa nei confronti della parte originariamente convenuta in giudizio, non apparendo in alcun modo giustificabile una pronuncia immotivatamente diretta ad uno solo dei due successori della stessa e nei confronti di un soggetto nei cui confronti non era mai stata avanzata, formalmente, domanda. Ed infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass, n. 19601 del 2011).
Nè, può ritenersi condivisibile la censura di nullità della sentenza sollevata da xxx. spa e da xxx spa, per essere la stessa emessa nei confronti di soggetto inesistente.
Il processo risulta infatti, come sancito dalla Corte d’appello, essere stato ritualmente intrapreso nei confronti del soggetto (il consorzio xxx) che all’epoca dell’instaurazione del giudizio era pacificamente succeduto all’A.xxx (che all’epoca non era più esistente) ed altrettanta ritualmente proseguito, successivamente all’estinzione di quest’ultimo e a seguito del venir meno delle cause che avevano determinato il Tribunale a disporre la sospensione del giudizio, nei confronti dei due successori universali di quest’ultimo.
6. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio con riferimento all’interpretazione della Delib. n. 231 del 1991, della Delib. n. 1268 del 1990 e del bando di concorso n. 440/85 dell’A.xxx Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1329, 1334 e 1336 c.c..
Analoga censura è prospettata con il secondo motivo del ricorso incidentale.
La statuizione della Corte d’Appello, secondo cui l’Azienda aveva manifestato chiaramente agli idonei l’intento di dare attuazione alla delibera consortile, sia per il regime di pubblicità cui la delibera era sottoposta sia per la comunicazione fatta agli interessati, non trovava riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1176 del 2002. Quest’ultima, infatti, qualificava la delibera come atto introduttivo di un procedimento volto all’assunzione, cui dovevano seguire, ma erano seguiti, ulteriori atti che avrebbero dovuto portare al perfezionamento del contratto di lavoro con ciascuno degli idonei presenti nelle graduatorie già stilate all’esito del concorso del 1985. I telegrammi di convocazione, che facevano riferimento a comunicazioni in merito all’assunzione a segretario, non erano idonei ad esteriorizzare una proposta contrattuale.
La delibera costituiva atto preliminare, discrezionale, di una procedura anomala di assunzione, che non poteva, dunque, essere ricondotta nello schema dell’offerta al pubblico in connessione con il bando di cui alla Delib. n. 440 del 1985 e che non era idonea, di per sè, a costituire rapporti di lavoro individuali, nè il diritto all’assunzione, con effetti obbligatori.
5.1. I motivi sono fondati e devono essere accolti.
La Corte d’Appello erroneamente e con motivazione non adeguata ha ritenuto che la Delib. n. 231 del 1991 fondasse il diritto all’assunzione, con effetti obbligatori, degli odierni resistenti.
Innanzitutto occorre chiarire che il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto ha natura pubblicistica solo qualora il servizio stesso sia espletato dal Comune non già mediante la costituzione di un’azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, come nel caso di specie (Aziende di pubblici servizi di trasporto, dotate di una propria autonomia organizzativa distinta da quella del Comune o di altro ente territoriale), ma mediante gestione diretta in economia, sicchè quei dipendenti vengano ad essere stabilmente inseriti nell’ambito di detta organizzazione (Cass., n. 14852 del 2006; Cass., S.U., n. 1240 del 2004, n. 12097 del 2003).
Pertanto il caso in esame esula dall’ambito del pubblico impiego, tenuto conto, altresì, che tra i poteri degli enti pubblici economici e, quindi, delle Aziende di trasporto, non rientra però la gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti che, presupponendo una struttura organizzativa già delineata, resta interamente disciplinata, sin dal momento della costituzione del rapporto stesso, dal diritto privato, ancorchè i dipendenti vengano assunti a seguito di concorso, rappresentando lo svolgimento delle prove selettive solo un sistema di reclutamento del personale, utilizzato anche dagli imprenditori privati.
Ed invero, le imprese gestite da enti pubblici economici esprimono la loro natura pubblica attraverso provvedimenti discrezionali, di portata necessariamente generale ed astratta, volti a predisporre la propria struttura, il proprio organico ed a disciplinarne per il futuro la funzionalità. In tali provvedimenti non sono, pertanto, annoverabili quelli concernenti il rapporto lavorativo dei dipendenti (anche nella fase di assunzione a seguito di prove selettive), che vengono emessi nell’esercizio di una attività privatistica propria di ciascun imprenditore privato (Cass., S.U., n. 14672 del 2003).
In secondo luogo, va ricordato che il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale (Cass., n. 9049 del 2006, n. 13273 del 2007, n. 5295 del 2007).
Rientra nella discrezionalità dell’Ente, stabilire nel bando di concorso, una sorta di "scorrimento nella graduatoria", in modo analogo a quanto previsto nel pubblico impiego, divenendo, dunque, il bando stesso fonte "normativa" della suddetta ultrattività che può operare nei soli limiti di validità previsti, in modo da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica (cfr., CdS, 5, 25 giugno 2010 n. 4072).
La procedura seguita da A. xxx con la delibera del 1991, tuttavia, costituisce una procedura anomala non assimilabile al concorso pubblico e non riconducibile allo schema del concorso/offerta al pubblico, sussistendo nella specie una statuizione interna, prenegoziale, di programma, che per radicare il diritto all’assunzione, in quanto fuori dallo schema concorso/offerta al pubblico della Delib. n. 440 del 1985, avrebbe dovuto tradursi in singole proposte contrattuali comunicate individualmente e nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Pertanto non può ritenersi sussistente, in ragione della Delib. n. 231 del 1991, un’offerta al pubblico vincolante in continuità con il bando di concorso del 1985 e la relativa graduatoria, e il diritto all’assunzione non si concretizzava in mancanza di una comunicazione formale della proposta contrattuale e della positiva verifica dei requisiti per l’immissione in servizio. Nè assume rilievo il regime di pubblicità a cui fa riferimento la sentenza d’appello in ragione della natura privata ed interna della delibera in questione e tenuto conto del generico contenuto delle comunicazioni in merito all’assunzione come segretario, non idonee ad impegnare l’Ente, peraltro senza il presupposto della graduatoria predisposta in esito al concorso del 1985.
Pertanto, in accoglimento dei suddetti motivi, la statuizione della Corte d’Appello che ha dichiarato il diritto all’assunzione degli odierni resistenti e al conseguente risarcimento del danno deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria, le domande originarie degli stessi devono essere rigettate.
6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 1256 c.c.. Analoga censura è prospettata con il terzo motivo del ricorso incidentale.
Ad avviso della parte ricorrente si configurava nel caso di specie un’impossibilità oggettiva giuridica definitiva conseguente ai programmi di risanamento prima e di ristrutturazione poi normativamente imposti dalla legislazione nazionale – a far data dal D.L. 30 ottobre 1990, n. 310, convertito nella L. 22 dicembre 1990, n. 403 – in materia di finanza locale con riferimento alle Aziende di trasporto pubbliche, e concretamente attuati dall’xxx prima e poi dal COTRAL – Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio – e dalla xxx S.p.A. – Compagnia Trasporti Laziali.
Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello avrebbe disatteso tale censura, affermando che gli atti organizzativi ed i provvedimenti legislativi rilevanti ai fini dell’assunzione dei ricorrenti erano comunque riferiti ad un periodo successivo e non potevano assumere rilievo.
7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., dell’art. 421 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Analoga censura è prospettata con il quarto motivo del ricorso incidentale.
I motivi vertono sul c.d. aliunde perceptum.
Esse ricorrenti avevano chiesto nel giudizio di primo grado di ammettere, se necessario, CTU per l’accertamento, ai fini delle retribuzioni spettanti, delle retribuzioni e/o compensi percepiti dai ricorrenti nel periodo di causa, in relazione a rapporti di lavoro e/o collaborazioni intrattenute con terzi datori di lavoro.
Sul punto, invece, era mancata la pronuncia del giudice di primo grado, mentre il giudice di appello lamentava la mancata allegazione di richieste istruttorie o comunque di fatti specifici atti a consentire l’esercizio del potere officioso ex art. 421 c.p.c..
8. In ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, devono essere dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale ed il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale.
9. Il ricorso principale deve essere accolto con riguardo al terzo motivo d’impugnazione, rigettati il primo ed il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo. Il ricorso incidentale deve essere accolto con riguardo al secondo motivo, rigettato il primo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto motivo.
La Corte cassa la sentenza della Corte d’Appello di Roma in relazione alle censure accolte e decidendo nel merito rigetta la domanda di C.E. e di A.R..
11. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate, come si evince, altresì, dalle diverse pronunce, sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, intervenute in merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e decidendo nel merito rigetta la domanda di C. E. e A.R.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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