Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 161/2007 del 28/9/2007, depositata in data 27/11/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 20, accoglieva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 14/2/2007, dal Comune di Roma, avverso la decisione n. 493/17/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente A. avverso due avvisi di accertamento notificatigli il 12/1/2004, relativamente alla maggiore imposta ICI dovuta, in rettifica di quanto autodichiarato dal contribuente, per gli anni 1999-2000 e per cinque immobili.
La Commissione Tributaria Regionale, dando atto degli "errori tecnici" commessi dal Comune in ordine alle "proprietà del contribuente", e della riduzione da parte dell’Ente delle imposte originariamente pretese in sede di autotutela, accoglieva il gravame del Comune, in quanto questi aveva depositato "i certificati catastali ufficiali" utilizzati "formalmente quale base per la sua pretesa fiscale ICI", ma, al contempo, in motivazione, "confermava la sentenza di primo grado" ed invitava il contribuente alla "verifica dei dati catastali" affinchè il Comune potesse provvedere "all’esatto calcolo preteso". Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione, con il c.d. momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., il contribuente A., deducendo tre motivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53 (avendo la C.T.R. contraddittoriamente motivato l’accoglimento dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado e non avendo la stessa compiutamente valutato la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per sua genericità) ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 36 c.p.c. (non avendo l’Amministrazione correttamente formulato nelle forme di rito domanda riconvenzionale per far valere, in luogo degli avvisi impugnati, il proprio accertamento in autotutela).
Ha resistito l’Amministrazione comunale con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso. All’udienza pubblica del 12/07/2012 è comparso il solo ricorrente. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente A. lamenta anzitutto un vizio di contraddittorietà della motivazione espressa nella sentenza, laddove il giudice ha affermato, da un lato, di accogliere l’appello del Comune e, dall’altro, di confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, invitando peraltro il contribuente a verificare i dati catastali al fine di consentire al Comune di provvedere "all’esatto calcolo preteso", così implicitamente riconoscendo gli errori da esso A. denunciati nella quantificazione dell’imposta, anche rettificata in sede di autotutela. Tuttavia, nella specie, si palesa piuttosto (come evidenziato anche dal "quesito di diritto" proposto dal ricorrente: "Nella gravata sentenza, palesemente contraddittoria nel decisum, è stato, o meno, rispettato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 che impone al Giudice di esporre in sentenza le richieste delle parti ed i motivi di fatto e di diritto che lo hanno indotto alla decisione adottata?") la violazione di una norma processuale, integrante un vizio di legittimità, riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che il ricorrente impugna la decisione del Giudice di appello che ha confermato la sentenza di prime cure, pur accogliendo l’appello, in quanto priva del tutto di adeguato supporto motivazionale sul punto, con ciò intendendo denunciare il vizio di carenza assoluta o mera apparenza di motivazione previsto dall’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
L’erronea indicazione, nella rubrica del ricorso per cassazione, delle doglianze come vizio di motivazione, piuttosto che come violazione di legge, non determina "ex se" la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, bene potendo la Corte procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato, ove ciò risulti agevolmente riscontrabile, come nella specie, dalla esposizione delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte a sostegno della censura: la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha, infatti, contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. 2 sez. 7.4.2000 n. 4349; id. 2 sez. 18.3.2002 n. 3941;
id. 1 sez. 5.4.2006 n. 7882; id. 1 sez. 13.9.2006 n. 19661; id. 1 sez. 30.3.2007 n. 7981; 5 sez. n. 5848/2012). Il motivo, di carattere assorbente rispetto agli altri due, è fondato. Invero, emerge l’assoluta carenza motivazionale della pronuncia impugnata, avendo il giudice a quo omesso del tutto di esaminare i motivi di appello e di pronunciarsi su tutte le questioni controverse, limitandosi apoditticamente ad affermare che l’Ente appellante aveva depositato i "certificati catastali ufficiali" utilizzati quale base per il calcolo dell’imposta, con conseguente accoglibilità dell’appello (salvo poi, in maniera del tutto incomprensibile sotto il profilo logico, confermare la sentenza impugnata ed invitare il contribuente stesso a fornire all’Ente impositore documentazione ulteriore), così emanando una sentenza affetta da nullità per error in procedendo (cfr. Cass. 4550/1980: "Qualora l’accoglimento della domanda sia motivato con il semplice rilievo che questa appare fondata sulla base della copiosa documentazione esibità, senza alcun esame delle questioni e delle contestazioni sollevate, la motivazione della sentenza e solo apparente essendo idonea, per la sua estrema genericità, ad adottarsi a qualunque situazione – e, pertanto, non soddisfa il dovere del giudice d’indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n 4 e dall’art. 111 Cost., comma 1"; Cass. 12114/2004: "In mancanza di un’espressa comminatoria non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato in forma autografa dall’estensore, di sua difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; qualora invece il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressochè incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo, è integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, cod. proc. civ."; cfr. Cass. 11739/2010).
Quindi, per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata (perchè affetta da error in procedendo) e la causa va rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione cassata, affinchè esamini nel merito l’appello del Comune di Roma e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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