Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 70/2006 del 31/5/2006, depositata in data 29/6/2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 42, respingeva, con condanna della società appellante al rimborso in favore del Comune di Milano delle spese di lite, l’appello proposto dalla xxx srl, in data 9/1/2006, avverso la decisione n. 233/18/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto un ricorso della stessa società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa dal Comune di Milano relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti, dovuta per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e per l’immobile sito in (OMISSIS).
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame della xxx srl, in quanto riteneva provata l’avvenuta notificazione, presso la sede sociale, degli avvisi di accertamento, sottostanti alla cartella impugnata, non impugnati e dunque divenuti definitivi, e non erano stato eccepiti vizi propri della cartella medesima.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione la società contribuente, deducendo un unico motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il giudice d’appello ritenuto inesistente la notifica, da parte dell’Ente impositore, degli avvisi di accertamento relativi alla Tarsu, pur se effettuati tramite corriere postale, in violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 72 con consegna di una busta invece che di un plico, alla ex amministratrice della società o comunque a persona diversa da R.M., legale rappresentante, o dall’addetto alla ricezione degli atti.
Ha resistito l’Amministrazione comunale con controricorso.
Le parti non hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e non sono comparse all’udienza pubblica del 12/07/2012.
Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente, nella qualità, lamenta, formulando in tal senso il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., un vizio di violazione e falsa applicazione di legge della sentenza impugnata, per non avere la Commissione Tributaria Regionale accolto il motivo d’appello e la connessa eccezione (già avanzata in primo grado) di inesistenza della notifica, alla società xxx, degli avvisi di accertamento, atti impositivi divenuti così definitivi, in quanto non impugnati nei termini, e costituenti l’indispensabile presupposto della iscrizione a ruolo, cui era seguita la notifica, in data 16/3/2005, della cartella esattoriale n. (OMISSIS).
Non è anzitutto meritevole di accoglimento l’eccezione, avanzata dal Comune controricorrente, di inammissibilità dell’opposizione al ruolo per la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento nei termini di legge. Infatti, l’iscrizione a ruolo è sì impugnabile solo per vizi propri, salvo che non sia stata preceduta dalla valida notificazione dell’avviso di accertamento o dell’avviso di liquidazione, e non è consentita l’impugnazione del ruolo per motivi che avrebbero dovuto essere proposti contro l’avviso di accertamento, venendo altrimenti eluso il termine per ricorrere contro l’atto precedente (Cass. 7476/2002), ma, nella fattispecie, la società contribuente ha contestato proprio un vizio di omessa valida notifica degli avvisi di accertamento.
Il ricorso va tuttavia respinto, in quanto la notifica degli avvisi di accertamento risulta effettuata, in data 23-30/12/2003, a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata al legale rappresentante e presso la sede sociale della società contribuente destinataria, il che involge una presunzione di conoscenza degli atti impositivi, avvalorata dal fatto che la società ha, pacificamente, presentato al Comune di Milano, successivamente, in data 15/1/2004, istanza di annullamento, in autotutela, degli atti notificati. Va osservato infatti, da un lato, che la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria (Cass. n. 2272/2011, nella quale si è ribadito, in forza dell’applicazione del regime delle nullità processuali e delle relative sanatorie, che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., sempre che il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento; vedasi pure Cass. n. 6347/2008, Cass. n. 590 del 13/01/2006 e Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 15554/2009, secondo la quale appunto "In tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art. 156 c.p.c., comma 3 è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agli atti di imposizione tributaria e l’invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all’atto in senso stretto") e, dall’altro lato, che la notifica degli avvisi di accertamento, solo se eseguita nei confronti di altro soggetto (persona fisica) e priva di qualsiasi collegamento con il contribuente, sarebbe da considerare, non affetta da nullità (sanabile), ma addirittura inesistente, con conseguente insuscettibilità di sanatoria (cfr. Corte Cass. n. 25350/2009: "-La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, cosi da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario"; conf. Cass. ord. n. 9904/2010), e, nella specie, la sola erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante della società destinataria (essendo gli atti impositivi rivolti alla xxx srl ed all’amministratore non più in carica) non può valere a rendere inesistente la notifica degli atti, eseguita comunque presso la sede legale della società xxx srl.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 500,00 per onorari, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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