Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 03-02-2014, n. 5210

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 5/6/12 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria in data 16.3.2007, con la quale B. M. e M.L. erano stati dichiarati colpevoli dei reati di furto aggravato di una autovettura Fiat Panda e della ricettazione di quattro autovetture e due ciclomotori-commessi in concorso, fatti accertati in data (OMISSIS).
Per tali reati, unificati in continuazione, era stata inflitta a ciascun imputato, con la diminuente del rito abbreviatola pena di anni due e mesi quattro di reclusione Euro 688, 00 di multa.
Nella specie, vi era stato un servizio di osservazione dei CC di Modena, che avevano notato il B. che, trovandosi a bordo dell’auto Fiat Panda, poco prima sottratta al legittimo titolare, aveva incontrato il M., che gli era andato incontro aprendo un cancello che delimitava un campo nomadi dove era stata parcheggiata la vettura. Ivi, i CC avevano eseguito successivamente un’operazione di controllo, ed avevano trovato nell’area recintata, una serie di veicoli di illecita provenienza(per i quali era stata formulata l’imputazione di concorso in ricettazione continuata.
Avverso la predetta sentenza proponevano ricorso i difensori, deducendo: nell’interesse del M.:
– nullità della sentenza per violazione di legge, riferita agli artt. 648 e 625 c.p. e vizi della motivazione(carenza ed illogicità), rilevando che mancavano elementi di prova certa della partecipazione del predetto imputato al furto ed alla ricettazione.
In tal senso il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
A sostegno del gravame il difensore evidenziava che si era affermata la responsabilità del M., quale concorrente del B. nel delitto di furto ritenendo che il predetto avesse agito di concerto con il coimputato, senza alcun elemento di prova certa.
Inoltre negava che fosse dimostrata la disponibilità che il M. avrebbe assicurato al B. del luogo ove era stata sistemata l’auto di provenienza illecita, rilevando sul punto che mancavano elementi per ritenere che il M. fosse proprietario dei locali ivi esistenti, dei quali anzi non aveva disponibilità.
Pertanto il ricorrente rilevava che la decisione si poneva in contrasto con i principi di valutazione delle prove, negando l’esistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, oltre che del furto contestato.
2 – Per il B. il difensore deduceva, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), la violazione dell’art. 133 c.p. e la carenza della motivazione in riferimento alla determinazione della pena, in limite superiore a quello minimo edittale.
Motivi della decisione
I ricorsi devono ritenersi inammissibili.
Invero deve evidenziarsi che dal testo della sentenza impugnata si evince l’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza a carico di ciascun imputatoci elementi di prova certa desunti da esito di un’operazione dei CC., non smentita da elementi addotti dalla difesa, e che risulta correttamente verificata l’esistenza degli elementi costitutivi dei reati di furto aggravato e ricettazione, ai sensi degli artt. 81 cpv., 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e art. 648 c.p..
Tanto premesso, devono ritenersi manifestamente infondati i rilievi svolti con il primo motivo di ricorso a favore del M., del quale la difesa sostiene l’estraneità al delitto di furto, in base a rilievi meramente ripetitivi delle ragioni addotte in sede di appello, e articolati in fatto, come tali privi di incisività ai fini del contrasto dell’ipotesi accusatoria, dal momento che in sentenza risulta analizzata la tesi dell’appellante, motivando specificamente con riferimenti alle modalità della condotta delittuosa.
Ai fini della configurabilità del concorso dell’imputato nel reato, deve ritenersi perfettamente rispondente ai canoni giurisprudenziali l’interpretazione fornita dal giudice di appello, che ha reso conto delle modalità della condotta tenuta dall’imputato manifestando disponibilità ad accogliere il B. che si trovava a bordo del veicolo da poco sottratto al legittimo titolare: infatti, secondo la massima sancita da questa Corte con sentenza delle sezioni Unite, in data 3.5.2001, n. 31, e Sez. 2, 5.12.2005, n. 44301 – RV218525 – in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro.
Analogamente si palesa la corretta applicazione dell’art. 648 c.p.c. essendo stata accertata la disponibilità di fatto, da parte del ricorrente, del luogo in cui vennero rinvenuti i veicoli di illecita provenienza.
Sul punto il ricorso risulta articolato in senso puramente ripetitivo e con argomentazioni in fatto prive di supporto probatorio.
Per quanto concerne il ricorso a favore di B.M., va evidenziata la genericità e manifesta infondatezza delle censure articolate con riferimento ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. per la definizione del trattamento sanzionatorio.
Sul punto la sentenza risulta infatti motivata adeguatamente, rivelando la assenza dei presupposti per la concessione ad entrambi gli imputati delle invocate attenuanti generiche, e dei benefici di legge, evidenziando che risultava applicato dal primo giudice l’indulto. Parimenti risulta correttamente motivata l’esclusione della attenuante speciale indicata dall’art. 648 c.p., comma 2, tenuto conto del principio enunciato da questa Corte con sentenza Sez. 2, del 13.8.2007, n. 32832, xxx – RV 237696, per cui la particolare tenuità che attenua il delitto di ricettazione va desunta da una complessiva valutazione del fatto.
In conclusione, per i suddetti motivi va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, a cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

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