Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 12.10.2012 la Corte di Appello di Brescia in riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, in data 21.3.2012 dichiarava A.C. responsabile del delitto di lesioni volontarie aggravate dall’uso di un’arma, ritenuta l’ipotesi di cui agli artt. 582 e 585 c.p., in tal senso riqualificata l’imputazione di tentato omicidio, e con le già concesse attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria, e concedendo all’imputato i doppi benefici di legge.
In fatto si era verificato che l’imputato aveva esploso colpi di fucile all’indirizzo di T.P., allorchè costui si era introdotto nel piazzale antistante la villetta in costruzione, dove si trovava l’imputato, allo scopo di rubare materiali del cantiere edile, in ore serali, in data (OMISSIS).
La decisione era fondata sull’esito di consulenza balistica , secondo la quale era stato accertato che l’imputato aveva attinto la persona offesa ad una certa distanza, e che i colpi erano stati tali da non rivelare la volontà di uccidere la vittima, essendo stati indirizzati in direzione tale da lambire la persona offesa colpendo una spalla, (come descritto in motivazione a fl. 7 – rilevando che l’autore della azione era esperto nell’uso dell’arma, e avrebbe potuto attingere in zone vitali la persona offesa, trovandosi alla distanza indicata tra i 14 e i 17 metri.
Era stata disattesa dai giudici di appello la richiesta difensiva di applicare l’esimente della legittima difesa, sia pure putativa, evidenziando che risultavano esplosi tutti i colpi del fucile e che l’arma era stata imbracciata puntandola in senso orizzontale, desumendo da tali modalità che l’ A. era andato sul posto non al semplice scopo di allontanare il ladro bensì allo scopo di bloccarlo, e a tal fine era necessario ferirlo.
Si era ritenuta ininfluente ai fini della invocata esimente la circostanza rilevata dalla difesa che il T. avesse nelle mani un corpo contundente, rilevandosi, in contrario, che l’uomo era da solo e che secondo quanto aveva notato la moglie dell’imputato, che aveva richiamato l’attenzione del marito sulla presenza dell’individuo, quest’ultimo aveva scavalcato l’area privata senza avere qualcosa nelle mani (v. quanto esposto in sentenza a fl. 7).
In conclusione la Corte aveva pertanto escluso che l’imputato avesse agito figurandosi i due eventi (morte o lesioni) come equipollenti, in tal senso escludendo il dolo del tentativo di omicidio, ritenendo configurabile nella specie il dolo del delitto di lesioni.
– Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 – la illogicità della motivazione, considerata, meramente apparente, in riferimento alla esclusione della esimente della legittima difesa.
Sul punto rilevava che la Corte territoriale aveva aderito alla interpretazione resa dal Tribunale, evidenziando che l’imputato ed i suoi congiunti non avevano temuto per la propria incolumità "inframuraria", ovvero che il soggetto estraneo potesse accedere alla proprietà privata, circoscritta alla abitazione, solo perchè tutti avevano ritenuto che il soggetto volesse compiere un furto all’interno del cantiere.
A riguardo il ricorrente evidenziava, in contrario, che l’imputato aveva affrontato la persona di cui si tratta, e che l’uomo si era girato verso l’ A., brandendo qualcosa nelle mani, onde l’imputato si era sentito minacciato, temendo per la propria incolumità, senza alternativa soluzione.
Sul punto la difesa rilevava altresì che era stato trovato sul posto un piede di porco, arnese da scasso, onde tale elemento contribuiva a corroborare la tesi difensiva, della legittima difesa.
Viceversa riteneva del tutto apodittica la tesi affermata in sentenza, ove si era ritenuto che l’imputato avesse sparato per bloccare la persona offesa, ferendola.
2 – illogicità della motivazione in ordine alla richiesta subordinata avanzata dalla difesa per ritenere le lesioni come colpose.
A riguardo il ricorrente rilevava che la condotta dell’imputato avrebbe potuto ritenersi ascrivibile a mera imprudenza, evidenziando a sostegno di tale interpretazione che dalla consulenza balistica era emerso che solo una parte dei colpi aveva attinto la vittima delle lesioni.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume l’attenta analisi delle risultanze dibattimentali, essendo stati riportati dal giudice di appello gli elementi illustrati dal primo giudice, ripercorrendo la dinamica dell’episodio di cui alla contestazione, verificatosi la sera del (OMISSIS), allorchè l’imputato aveva esploso tre colpi di fucile all’indirizzo di T.P., che si era introdotto nel piazzale antistante la villetta in costruzione dell’imputato, per rubare materiale di carpenteria.
Orbene va, premesso che secondo quanto rilevato dal primo giudice in base alla consulenza tecnica, sulla successione dei colpi, la persona offesa, era stata attinta prima ad un braccio, e successivamente mentre si stava rialzando, avendo percepito l’arrivo dell’imputato, trovandosi di spalle, volgendo il fianco sinistro, restando attinto nel frangente da altri colpi, sul lato della coscia sinistra e del gluteo (come si desume dalla descrizione resa in sentenza, ove si era evidenziata altresì la distanza alla quale erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco).
A riguardo risulta motivata in modo specifico dal giudice di appello l’assenza degli elementi idonei a configurare i presupposti della esimente della legittima difesa, sia pure intesa nella forma putativa, evidenziando che:-a) nè l’imputatole i suoi congiunti avevano affermato di aver temuto per la propria incolumità, ovvero che l’estraneo potesse entrare nella loro abitazione, avendo essi ipotizzato unicamente che egli avesse agito al fine di eseguire il furto (v. fl. 6-7 della motivazione). b) che l’imputato aveva esploso i colpi di arma da fuoco, allo scopo di bloccare il ladro, e non solo allo scopo di provocarne la fuga, desumendo tale volontà dalla dinamica del fatto, puntualmente analizzata, disattendendo la tesi difensiva, con il rilievo che pur se l’imputato avesse percepito che la persona offesa aveva qualcosa tra le mani, ciò non avrebbe comunque determinato la necessità di difendersi, stante la distanza di circa 15 metri tra i due soggetta coinvolti (fl.7).
Da tali rilievi il giudice di appello ha desunto anche l’assenza del dolo tipico del tentativo di omicidio, con argomentazioni rispondenti ai canoni giurisprudenziali (rif. Cass. Sez. 1 n. 25114 del 2010, escludendo il tentativo di omicidio con dolo eventuale).
Deve altresì rilevarsi che correttamente risulta esclusa l’esimente della legittima difesa putativa essendo sul punto la motivazione conforme ai principi sanciti da questa Corte, dal momento che si evidenzia in base a quanto accertato dal consulente tecnico del PM. che l’imputato ebbe a sparare deliberatamente prendendo la mira "fuori sagoma" della persona offesa, escludendo di poter attingere il soggetto passivo in zone vitali del corpo.
Pertanto deve ritenersi la decisione conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte, – Sez. 1, del 2 febbraio 2006, n. 4337, La Rocca, e conforme, Sez. 1, 27-1-2010, n. 3464 – RV 233189 – ove si stabilisce che ai fini della legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esauritoci un’offesa ingiusta".
2 – Deve ritenersi infine manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza per carenza, in riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi di lesioni colpose, essendo evidente dal testo del provvedimento impugnatola specifica motivazione sull’elemento psicologico del reato di lesioni volontarie ritenuto richiamando puntualmente le risultanze processuali. Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014
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