Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 19/07/09, depositata il 9.2.09 e notificata il 31.3.09, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Udine, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.R. – titolare di pensione di invalidità erogata dal sistema previdenziale belga – nei confronti del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria sull’istanza del contribuente di rimborso dell’IRPEF, versata in autotassazione negli anni dal 1989 al 1996.

2. La CTR riteneva, invero, confermando quanto statuito dai giudici di prime cure, che il diritto al rimborso -comunque esercitato dal P. nel termine di quarantotto mesi di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1 e L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5 – fosse, in realtà, soggetto, trattandosi di restituzione di indebito ex art. 2033 c.c., all’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c..

3. Avverso la sentenza n. 19/07/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a quattro motivi, ai quali il P. ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con i quattro motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, della L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, degli artt. 2946, 2033 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Rileva l’amministrazione ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva – e per di più con motivazione del tutto incongrua e contraddittoria – l’istanza di rimborso dell’IRPEF, versata dal P. in autotassazione, poichè proposta entro il termine di decadenza di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1 e L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, che ha esteso il termine originale di diciotto mesi, portandolo a quarantotto.

Ed infatti, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, essendo il termine ultimo originario di decadenza (diciotto mesi) spirato prima dell’entrata in vigore (18.5.99) della novella di cui alla L. n. 133 del 1999 (trattandosi di annualità di imposta dal 1989 al 1996), il più ampio termine decadenziale per la proposizione dell’istanza non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie. Sicchè l’istanza proposta dal contribuente solo il 21.7.99, dovrebbe essere considerata tardiva.

1.2. Avrebbe, inoltre, errato il giudice di appello – a parere della ricorrente – a ritenere comunque applicabile, nella fattispecie, la prescrizione ordinaria decennale stabilita per l’indebito di diritto comune, in presenza di uno speciale regime di decadenza, previsto per l’indebito tributario, e risultante – per quanto concerne le imposte sui redditi – dal disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Va osservato, infatti, che nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta. Tale termine, per quel che concerne i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi (fattispecie ricorrente nel caso concreto) è stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2, regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune (cfr. Cass. 15840/06, 25872/09).

Ne discende che ha sicuramente errato la CTR nel ritenere applicabile, al caso di specie, il regime ordinario di prescrizione (art. 2934 c.c. e segg.), dettato per l’indebito di diritto comune, in presenza di una disciplina speciale, risultante dalle disposizioni succitate, prevista per l’indebito tributario.

2.2. Nè può dubitarsi del fatto che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata si verifichi, in caso di istanza tardivamente proposta, anche quando il pagamento sia avvenuto – come nel caso in esame – a seguito di autotassazione. Anche in siffatta ipotesi, invero, al pagamento indebito deve fare seguito, entro il termine di decadenza di diciotto mesi fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, apposita istanza di rimborso rivolta all’amministrazione finanziaria (Cass. 16485/04).

Per il che, già sotto tale profilo, concernente la ritenuta applicabilità alla fattispecie del regime ordinario di prescrizione, l’impugnata sentenza si palesa del tutto censurabile.

2.3. Ma neppure può condividersi l’assunto del giudice di appello, secondo il quale troverebbe, in ogni caso, applicazione – nella specie – il più ampio termine di decadenza introdotto dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5.

Ed invero, va osservato in proposito che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18.5.1999), sia ancora pendente il termine originario.

Per converso, il suddetto termine più ampio non è applicabile qualora, alla data predetta, l’originario termine di decadenza (diciotto mesi) sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 924/05, 15156/06, 16583/09, 2822/12).

2.4. Nel caso di specie, alla data di proposizione, da parte del P., dell’istanza di rimborso dell’IRPEF, versata in autotassazione negli anni dal 1989 al 1996, il termine di diciotto mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 era già ampiamente scaduto con riferimento a tutte le annualità suindicate. Per il che il giudice di appello non avrebbe potuto fare in alcun modo applicazione – per i motivi suesposti – essendosi il rapporto tributario già esaurito al momento dell’entrata in vigore (18.5.99) della nuova disciplina di cui alla L. n. 133 del 1999, che ha portato il termine di decadenza da diciotto a quarantotto mesi.

Per il che – contrariamente a quanto ritenuto, al riguardo, dalla CTR – il contribuente è da ritenersi decaduto dal diritto di ottenere il rimborso delle somme – a suo dire – indebitamente versate.

3. Ne discende che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, poichè pienamente fondato, non può, pertanto, che essere accolto.

4. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal P..

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del resistente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna il resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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