Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., C.A., avverso l’ordinanza pronunciata il 1 giugno 2012 dalla settima Sezione penale di questa Corte di cassazione. Con tale ordinanza era stata dichiarata la inammissibilità del ricorso a suo tempo proposto dal C. contro l’ordinanza emessa, il 14 dicembre 2011, dalla Corte d’appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, in tema di continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze di condanna emesse nei riguardi dell’odierno ricorrente.
La Corte di cassazione, nella ordinanza qui impugnata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del C., che aveva sollecitato alla Corte d’appello l’applicazione dell’istituto della continuazione, osservando che bene aveva fatto la Corte territoriale a dichiarare l’inammissibilità della richiesta, dal momento che questa era già stata valutata e rigettata dal giudice della cognizione (nella sentenza del 8 aprile 2008) sicchè il giudice dell’esecuzione non poteva- per preclusione- pronunciarsi su un tema già definito in sede di cognizione.
Deduce personalmente il condannato che il ricorso in oggetto sarebbe volto ad ottenere la rettifica dell’errore materiale posto in essere con la indicazione -appunto, non completa- del numero del procedimento impugnato con il ricorso per cassazione esaminato dalla settima sezione. Nel merito insiste per l’accoglimento dell’istanza di continuazione che darebbe luogo al riconoscimento di una pena complessiva inferiore alla custodia cautelare subita.
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 625 bis c.p.p., comma 2 prevede che il ricorso straordinario possa essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato.
Trattasi di un termine chiaramente perentorio perchè ispirato alla necessità di contemperare il diritto all’emenda dell’errore di fatto o materiale commesso dalla Corte di cassazione con l’esigenza di stabilizzare l’effetto del giudicato (nello stesso senso v. rv 239813 e, in motivazione, SSUU, n. 28717 del 21/06/2012 Cc. (dep. 17/07/2012, non massimata sul punto).
Nel caso di specie il ricorso è stato presentato, dal condannato, all’Ufficio matricola del carcere ove era ristretto, il 18 maggio 2013, ossia oltre il termine di cui sopra, calcolato, come dovuto, dal deposito della ordinanza impugnata che è avvenuto il 23 ottobre 2012. Detto termine era infatti scaduto il 21 aprile 2013.
Va poi aggiunto un ulteriore profilo di inammissibilità.
La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nel ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non è ammesso quando la sentenza della cassazione impugnata è stata pronunciata in tema di incidente di esecuzione (Sez. 5, Sentenza n. 2727 del 12/11/2009 Cc. (dep. 21/01/2010) Rv. 245923; Sez. 5, Ordinanza n. 45937 del 08/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233218).
E ciò, in quanto, come affermato dalle SSUU nella sentenza n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, e ribadito dalle stesse SSUU, nella sentenza n. 28717 del 21/06/2012, Rv. 252935, considerata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso di cui all’art. 625-bis c.p.p., insuscettibile per ciò stesso di applicazione analogica, e tenuto conto del fatto che esso deroga al principio di irrevocabilità delle decisioni della Corte di cessazione, il ricorso straordinario è ammissibile soltanto contro le sentenze di condanna.
In altri termini, solo contro le sentenze della Cassazione che rigettino o dichiarino inammissibile il ricorso sull’an della responsabilità, affermata dai giudici del merito. Non anche contro sentenze che abbiano riguardo, come nella specie, al tema della esecuzione della pena.
In terzo luogo non potrebbe non notarsi come i motivi di ricorso siano essi stessi manifestamente privi di fondamento, posto che non attengono ad un presunto errore materiale o di fatto commesso dalla Cassazione.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014
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