T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-02-2011, n. 938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso depositato in data 7 settembre 2010, la prof.ssa M.Z. adisce la Sezione per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1064/2010, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 9751/2006, è stata annullata la valutazione negativa della prova orale dalla medesima sostenuta nel concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici per il Lazio, indetto con decreto del 22 novembre 2004 della Direzione Generale per il personale della Scuola del Dipartimento per l’Istruzione del M.P.I..

Nel premettere che avverso la predetta sentenza il Ministero soccombente ha proposto appello al Consiglio di Stato, senza chiederne la sospensione degli effetti, e che, ai sensi dell’art 33 della legge n 1034/1971, le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali non sospese dal Giudice d’appello sono esecutive, la ricorrente riferisce di avere notificato all’amministrazione scolastica, in data 23 giugno 2010, rituale atto di costituzione in mora ad adempiere.

Non essendo conseguiti fatti adempitivi, la prof.ssa Z. chiede che la Sezione, in accoglimento del presente ricorso, statuisca le modalità attuative della decisione non ottemperata, essendo evidente il suo interesse a che la procedura concorsuale, oggetto dell’impugnativa, sia definita sia pure con provvedimenti di carattere provvisorio, nelle more della decisione di merito che il Giudice dell’ Appello andrà a pronunciare; ciò anche nella considerazione della riversibilità degli effetti dell’esecuzione qui rivendicati dell’esecuzione della sentenza.

1.1.- Costituendosi in giudizio, l’amministrazione intimata ha depositato documentazione, tra cui il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1064/2010.

2.- Il ricorso merita accoglimento.

La sentenza n. 1064/2010, pur gravata d’appello, non è stata oggetto di richiesta di sospensione degli effetti; sicché essa deve ritenersi esecutiva, donde il preciso obbligo dell’amministrazione soccombente di darvi attuazione.

Attesa la riversibilità degli effetti dell’esecuzione della sentenza de qua (arg. art. 114, comma 4, lett. c.), non esistono peraltro preclusioni a che questo giudice disponga le relative modalità attuative. Queste ultime vanno individuate nell’obbligo del legale rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, previa adozione di tutti i necessari atti propedeutici tra cui la riconvocazione della commissione esaminatrice, di riformulare il giudizio di valutazione della prova orale della ricorrente secondo le indicazioni e le modalità contenute nella sentenza n. 1064/2010.

Per l’adempimento si assegna il termine di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

In caso di superamento dell’ora indicato termine finale senza che l’amministrazione esegua la sentenza (in tal caso avvertendosi che dell’inerzia sarà interessata la magistratura contabile per l’accertamento di eventuali responsabilità patrimoniale dei funzionari inadempienti), provvederà in via sostituiva un commissario ad actus, individuato fin da ora nel dr. xxxx, dirigente in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, che provvederà senza indugio alle attività necessarie a dare esecuzione alla sentenza della Sezione.

L’organo commissariale, cui competerà un compenso per l’opera svolta imputabile al bilancio dell’amministrazione inadempiente, provvederà nell’ulteriore termine di 40 (giorni) predisponendo e depositando apposita relazione sulle attività svolte.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, con le modalità indicate in motivazione.

Assegna per l’adempimento il termine di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

Nomina un commissario ad actus nella persona del dr. xxx, dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione scolastica.

Dispone che la Segreteria comunichi la presente decisione anche al commissario ad actus.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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