Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 23-01-2014, n. 3527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale per i minorenni, in data 12 novembre 2012 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato è stato condannato V.C., in ordine ai reati di furto aggravato e di lesioni personali volontarie, commessi, rispettivamente, il (OMISSIS).

Deduce l’inosservanza dell’art. 582 cpv. c.p., nonchè del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4, 52 e 63. Limitatamente alla condanna per il reato di lesioni, invero, il giudice aveva irrogato la pena della reclusione senza considerare che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria o un’altra delle pene alternative previste dall’art. 52 cit. D.Lgs..

Il ricorso è fondato.

Effettivamente il reato di lesioni personali, contestato e addebitato all’imputato in assenza di continuazione con quello di furto, è quello di cui all’art. 582 c.p., comma 2, in ragione della entità delle lesioni cagionate.

Tale fattispecie è di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell’articolo 4 del cit. D.Lgs. ed è sanzionata, ai sensi dell’articolo 52 dello stesso decreto, con la multa o con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità.

Siffatte sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione, ex art. 63 D.Lgs. cit., anche nel caso di specie, in cui il reato è stato giudicato da un giudice diverso dal Giudice di pace.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il delitto di lesioni personali volontarie, con rinvio alla corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

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