Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 36/50/09 depositata in data 6.4.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di xxx avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 271/42/07 depositata in data 13.11.2007, dichiarava la "legittimità" dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002 emesso nei confronti di xxx S.p.A. e alla stessa notificato in data 7.12.2005 e col quale avviso venivano recuperati a tassazione complessivi Euro 38.290,37 a titolo di differenza ICI per l’anno d’imposta 1999 oltre accessori e sanzioni ex lege.
2. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva:
1. che, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione di destinazione da agricola ad industriale del terreno di proprietà (variazione intervenuta nel dicembre 1998 a seguito della costruzione di un capannone) e che perciò il Comune di xxx avesse correttamente proceduto al recupero della differenza d’imposta entro il più lungo termine di decadenza quinquennale stabilito al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, e non invece fuori del più breve termine di decadenza triennale di cui al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, previsto per la differente ipotesi di liquidazione ICI a seguito di dichiarazione infedele o incompleta o inesatta;
2. che, il termine di decadenza quinquennale in parola, doveva farsi decorrere dal 31.12.2000. E, ciò, perchè l’anno 2000 era successivo a quello entro cui l’imposta comunale in parola doveva andare assolta. E, quindi, secondo quanto previsto al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte.
3. Contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, xxx S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo.
4. Il Comune di xxx ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con unico articolato motivo, la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
2. Sotto un primo profilo, per aver la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia erroneamente ritenuto che la contribuente xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione, da agricola ad industriale, del terreno oggetto di controversia.
Laddove, in effetti, a tale denuncia la ricorrente non sarebbe stata tenuta. E, ciò, in quanto la variazione in parola sarebbe stata già a conoscenza del Comune di xxx fin dal dicembre del 1998 e siccome dimostrato dalla notifica di altro precedente avviso di accertamento che aveva liquidato l’importo ICI solo per i primi undici mesi del 1998 e sull’intuibile presupposto della conoscenza "di fatto" che il ridetto Comune aveva avuto che dal dicembre 1998 la destinazione dell’area era stata variata. E, di qui, l’illazione per cui, non essendo dovuta la denuncia di variazione, il Comune, per recuperare l’imposta, non avrebbe potuto beneficiare del più lungo termine decadenziale di anni cinque ex D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte. Difatti, il termine quinquennale in discorso, sarebbe stato esclusivamente previsto con riferimento al caso in cui alla omessa denuncia di variazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, si fosse anche accompagnata da parte dell’Ente comunale una mancanza di conoscenza "di fatto" della ridetta intervenuta variazione. Per tali ragioni, secondo la ricorrente xxx S.p.A., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe dovuto annullare l’impugnato avviso. Ed, appunto, perchè il Comune di xxx aveva proceduto alla notifica, oltre il più breve termine decadenziale di anni tre, di quello che sarebbe stato in realtà da intendersi siccome un semplice avviso di liquidazione per l’anno di imposta 1999. Questo profilo di motivo è infondato.
La censura riassunta si concreta in una denuncia di falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (S.U. 5/2001;
Cass. 18782/05). E questo perchè, invero, si contesta che la previsione del più lungo termine decadenziale di anni cinque stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, possa trovare applicazione nella pratica fattispecie in cui l’omessa denuncia di variazione di destinazione dell’area possa essere stata rimediata dall’Amministrazione comunale attraverso una conoscenza "di fatto" della variazione stessa. E colla conseguenza che, qui, il Comune avrebbe notificato un avviso di liquidazione d’imposta senza il rispetto del più breve termine decadenziale di anni tre. Più breve termine, previsto, ancora, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
Sennonchè deve andare osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione e per l’evidente ragione che la formale denuncia in parola mette il Comune nella certa conoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diverso ammontare d’imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare un controllo di verità e congruità della dichiarazione. E’ quindi evidente come il maggior termine quinquennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sia stato predisposto allo scopo di permettere all’Ente locale di esercitare un controllo entro un più lungo periodo ritenuto necessario in conseguenza della mancata collaborazione del contribuente e per tal modo sanzionandola.
La legge, con riguardo a chi ha omessa la denuncia di variazione, ha perciò considerato di non dover sottomettere l’Amministrazione comunale ad un termine di decadenza triennale identico a quello stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, a miglior favore del solo contribuente che ha messo il Comune nelle condizioni di esercitare il controllo e seppure ciò sia avvenuto a mezzo di una denuncia di variazione infedele o incompleta o inesatta.
Il principio di diritto da affermarsi è pertanto il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui all’anteriore D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte – stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell’area ai fini ICI di cui dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza "di fatto" della modificazione dell’area".
3. Sotto un secondo profilo, l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 è stata censurata in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe errato nel far decorrere il termine di decadenza di anni cinque dal 31.12.2000. Ad avviso della ricorrente xxx S.p.A., difatti, sarebbe stato invece corretto far correre il termine in parola dal 31 dicembre dell’anno di imposta 1999. Anno entro cui l’ICI di che trattasi doveva esser versata. E colla conseguenza che, siccome l’avviso di accertamento in discorso era stato notificato soltanto in data 7.12.2005, il termine di decadenza quinquennale si sarebbe consumato alla data del 31.12.2004. Anche questo profilo di motivo è infondato.
Dapprima deve andare osservato come per il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, la decadenza quinquennale che trattasi si consuma il 31 dicembre del quinto anno successivo "a quello … nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento … d’imposta". Ed, in secondo luogo, come, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, il versamento dell’ICI deve esser eseguito nel corso del suo anno di imposta. E, da ciò, va fatto conseguire che il suddetto combinato disposto deve esser interpretato nel senso che il termine quinquennale di decadenza di cui si discute, deve esser per forza fatto decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello entro cui l’ICI doveva andare assolta.
Difatti, poichè il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, fa spirare il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento, il termine di decadenza deve ovviamente esser fatto decorrere dal 31 dicembre del primo anno successivo. Cosicchè la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha esattamente fatto decorrere il termine quinquennale di decadenza in discorso dal 31.12.2000 ed in quanto l’anno 2000 era in effetti quello successivo a quello entro cui l’ICI di che trattasi relativa all’anno di imposta 1999 doveva esser assolta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2.
Consegue, pertanto, che il Comune di xxx non è incorso nella decadenza quinquennale, avendo notificato l’impugnato avviso entro il 31 dicembre dell’ultimo anno utile e cioè in data 7.12.2005).
Col che, il principio di diritto da affermarsi è il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, decorre dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il versamento ICI".
4. Le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A. a rimborsare al controricorrente Comune di xxx le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese ed oltre a spese generali ed ad oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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