Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con quattro separati ricorsi i coniugi V.C. e B.P. impugnavano altrettante cartelle esattoriali per gli anni 1988, 1989 e 1990, affermando di avere presentato dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991, che l’Ufficio, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, dichiarava non ritenere legittima per aver omesso i dichiaranti l’anno d’imposta 1984, per il quale non era stato presentato nè il mod. 101, nè il mod. 740.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che il non aver compreso nella dichiarazione integrativa il 1984, rendeva la dichiarazione stessa non idonea a definire per condono i redditi dei dichiaranti.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione
Con memoria depositata il 12 gennaio 2010 i ricorrenti deducevano che la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenze nn. 434/09/00 e 17/05/00, passate in giudicato, avevano riconosciuto valida la dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991 e di conseguenza annullati gli accertamenti per gli anni 1988, 1989 e 1990, sui quali si fondavano le cartelle impugnate nel giudizio in esame (frutto di emissione di ruoli a titolo provvisorio), Con ulteriore memoria depositata il 31 ottobre 2011, i ricorrenti producevano altra sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, la n. 272/01/10, anch’essa passata in giudicato, che annullava le cartelle che l’Ufficio aveva ulteriormente emesso per gli stessi anni 1988, 1989 e 1990. Essendo state annullate, con sentenze passate in giudicato, le cartelle che hanno costituito l’oggetto della sentenza impugnata con il ricorso in esame, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione della natura (definizione dei redditi per condono) della controversia e delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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