Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51841

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione S.C. avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che il 14.2.2013 ha confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli per concorso in tentata estorsione continuata aggravata anche dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge e mancanza della motivazione. Contesta la motivazione per relationem e lamenta il mancato esame dell’attendibilità dei dichiaranti. Lamenta inoltre la non corretta valutazione degli elementi probatori.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità.

Il Tribunale ha ricostruito in maniera specifica l’episodio contestato dando conto delle responsabilità del ricorrente richiamando le attendibili dichiarazioni dei collaboratori D. M.E. e M.R. che si riscontrano vicendevolmente e che hanno indicato il ruolo di mandante dello S. nella tentata estorsione in argomento.

A fronte di tale specifica motivazione è quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui il provvedimento impugnato sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto in argomento.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

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