Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 16 aprile 2013 il tribunale del riesame di Roma respingeva l’appello proposto da D.F. avverso l’ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma del 7 gennaio 2013 che aveva rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza cautelare emessa in data 2 marzo 2011 per decorrenza dei termini di fase ai sensi dell’articolo 297 comma 3 codice procedura penale.
Il tribunale dava atto che l’indagato nel presente procedimento era detenuto in forza di titolo cautelare per il solo reato di cui al capo B dell’imputazione (tentata estorsione aggravata ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7, ai danni di C.).
Detta ordinanza era stata emessa il 2 marzo 2011 dal tribunale del riesame in sede di appello. Precisava che la domanda cautelare formulata dal pubblico ministero nell’ambito del presente procedimento era stata accolta solo parzialmente dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che, con ordinanza del 15 settembre 2010, eseguita 22 settembre 2010 aveva applicato al D. la misura custodiale per i reati di cui ai capi: A) associazione per delinquere finalizzata alla commissione tra gli altri dei delitti di estorsione, nonchè per i delitti di millantato credito aggravato, tentata estorsione in danno di B.S. e P.A., usura aggravata di cui ai capi C), G), K), L), BB), CC), EE), FF), GG), AA), DD), II), JJ). Aveva invece respinto la richiesta con riferimento al capo B) ( tentata estorsione aggravata ai danni del C.). Il tribunale del riesame di Roma con provvedimento in data 15 ottobre 2010 aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare nei confronti del ricorrente per i capi di imputazione sopra indicati dichiarando nel contempo l’incompetenza funzionale del G.I.P. di Roma ex art. 11 c.p.p., in favore del giudice del tribunale di Perugia che adottava autonomo provvedimento cautelare poi revocato dal gip presso il tribunale di Perugia con provvedimento in data 20 dicembre 2010.
Il pubblico ministero proponeva appello avverso l’ordinanza del 15 settembre 2010 che aveva respinto la custodia cautelare con riguardo al capo B) della imputazione. Il tribunale del riesame con provvedimento in data 2 marzo 2011 in accoglimento dell’appello emetteva misura cautelare che diveniva esecutiva in data 8 aprile 2012.
Riteneva il tribunale che non ricorrevano nel caso di specie i presupposti per l’operatività del meccanismo di garanzia previsto dall’art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto pur essendo indubbia la priorità cronologica dei fatti, oggetto dell’ordinanza emessa dal tribunale di Roma e l’acquisizione degli elementi a sostegno della stessa al momento dell’emissione della prima ordinanza, il fatto oggetto della seconda ordinanza non era connesso ai fatti oggetto della prima ordinanza di competenza dell’autorità giudiziaria di Perugia che aveva adottato autonomo ordinanza cautelare essendo giudice funzionalmente competente per i delitti di millantato credito commessi in danno di magistrati del distretto di Roma. Sottolineava come la prima misura alla quale fare retroagire la decorrenza dei termini della seconda aveva avuto efficacia provvisoria ed era stata sostituita dalla nuova ed autonoma ordinanza emessa dal giudice competente nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimento.
Sosteneva che nel caso di ordinanze per fatti non legati da connessione qualificata per l’operatività del meccanismo di garanzia, invocato dalla difesa, era necessario che i procedimenti diversi pendessero dinnanzi alla stessa autorità giudiziaria, in quanto solo in tal caso la loro separazione poteva essere frutto di una scelta del pubblico ministero, mentre nella fattispecie i procedimenti pendevano davanti a diverse autorità giudiziarie per ragioni di competenza funzionale, inderogabile ed assoluta, di modo che non potevano essere riuniti nè avrebbero potuto giustificare l’adozione contestuale di provvedimenti coercitivi.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:
1. contraddittorietà della motivazione per travisamento in ordine alla ritenuta pendenza innanzi ad autorità giudiziarie diverse dei procedimenti riferiti ai fatti oggetto delle due ordinanze di custodia cautelare. Sostiene il ricorrente che dalla lettura delle ordinanze coercitive e dalle richieste di rinvio a giudizio avanzate dai rispettivi uffici delle procure interessate i capi di imputazione su cui si fonda l’ordinanza Perugina sono stati successivamente ritrasmessi nella loro quasi totalità alla procura di Roma, cosicchè si deve concludere che gli stessi pendano, allo stato innanzi alla stessa autorità giudiziaria. Evidenzia che il gip di Roma in data 15 settembre 2010 aveva emesso misura cautelare con riguardo ai reati di cui ai capi A) C) G) K) L) BB) CC) EE) FF) GG) DD) II) JJ). Rileva che in seguito la stessa procura di Perugia ha ritrasferito a Roma gli atti relativi ai fatti di cui ai capi A) D) L) S) X) Z) AA BB) DD) EE) HH) II) JJ). Rileva che le due ordinanze da cui si desume l’avvenuta contestazione a catena sono state quindi pronunciate a Roma e a Perugia per fatti che oggi pendono innanzi all’autorità giudiziaria di Roma.
2. violazione di legge nella parte in cui il giudice del riesame ha affermato che la nuova ordinanza pronunciata dal giudice competente sostituisce la precedente ordinanza cautelare e i termini decorrono ex novo, perchè in caso di pronuncia emessa dal giudice dichiaratosi competente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data dell’effettiva privazione della libertà personale e non dal momento in cui viene emessa una nuova misura cautelare.
3. violazione di legge con riferimento all’art. 297 c.p.p., laddove il tribunale del riesame ha operato un tentativo di subordinare il diritto ai termini di custodia certi solo al cospetto di condotte soggettivamente antidoverose dell’autorità procedente, travisando chiaramente la ratio dell’art. 297 c.p.p., che è quella di fissare limiti obiettivi ed ineludibile alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
Il ricorso è infondato.
Per un corretto inquadramento della questione è opportuno richiamare sinteticamente le decisioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione della norma dettata dall’art. 297 c.p.p., comma 3. Con la norma in esame, disciplinante l’istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore ha voluto codificare la regula iuris frutto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all’evidente fine di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l’emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.
Così, nel suo testo originario l’art. 297 c.p.p., comma 3 (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un’ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell’esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delieti o di aberratio ictus plurioffensiva. Nella versione novellata nel 1995, da un lato è stato ristretto l’ambito applicativo della norma, con la previsione dell’operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all’ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall’altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura… i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave"): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare veniva emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). La portata applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta – "reagendo" ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" – ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.
Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. xxx ed altri, Rv. 231057-8-9), con riguardo alla contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile – in linea schematica – riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perchè si possa parlare di "contestazione a catena" e perchè possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, xxx, Rv. 253237).
La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti- reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell’art. 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque – impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte – "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure".
Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all’esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.).
La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l’accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall’intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297 c.p.p., comma 3, sicchè la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologia) (per quest’ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l’art. 297 c.p.p., comma 3, oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi – come sottolineato dai Giudici delle leggi – come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perchè se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, xxx, Rv. 248895;
Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, xxx, Rv. 240099).
Il caso in esame, come indicato dal Tribunale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, rientra in quest’ultima ipotesi rispetto alla quale difetta però l’elemento della pendenza dei due procedimenti davanti alla stessa Autorità giudiziaria. I procedimenti pendono davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza funzionale, inderogabile ed assoluta. E’ chiaro che la retrodatazione non ha ragione di operare quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario. In questo caso infatti la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perchè, a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 2, il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p.", e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze cautelari disponendo la misura per i fatti di propria competenza.
Il ricorrente è consapevole della correttezza dell’argomentare del Tribunale del Riesame, prova ne è che censura la decisione sostenendo genericamente l’attuale pendenza di entrambi i procedimenti avanti l’autorità giudiziaria di Roma senza però fornire alcun elemento di prova in ordine a tale assunto.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013
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