Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15225

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Svolgimento del processo

1. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, per IRPEF, ILOR ed IVA relative all’anno 1997.

Il giudice di merito, premesso che nella fattispecie si tratta di rettifica analitico-induttiva, ha ritenuto attendibile la percentuale media di ricarico applicata dall’Ufficio, in quanto basata su elementi analitici oggettivamente ed intrinsecamente consistenti e connotati di specificità e concretezza, e poichè le giacenze di merci presenti in magazzino, secondo principi di comune esperienza e ragionevolezza, sono il riflesso della composizione corrente delle vendite; ha aggiunto che "la percentuale di ricarico effettivamente applicata sul costo delle varie tipologie di prodotti venduti è inferiore alla percentuale di ricarico minima fra tutte quelle in concreto applicate a ciascuna categoria merceologica".

2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivi della decisione

1. I due motivi di ricorso, con i quali si denunciano, con il primo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e, con il secondo, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., si rivelano inammissibili, sia perchè si risolvono in contestazioni del tutto genetiche, sia in quanto, nella parte in cui fanno riferimento ad atti del giudizio di appello (appello dell’Ufficio, controdeduzioni dell’appellato), non ne riproducono il contenuto testuale, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività e fondatezza delle censure.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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