Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51836

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione B.V. avverso il provvedimento del Tribunale di Catania che ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Catania in data 23 ottobre 2012 con riguardo ai reati di riciclaggio, ricettazione ed uso di atto falso ed avente ad oggetto l’autovettura Peugeot 207.
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge per mancata trasmissione degli atti sui quali si fonda il provvedimento oggetto di impugnazione. Rileva che in atti era presente esclusivamente il verbale di sequestro della vettura e della carta di circolazione. Sostiene che l’assenza degli altri atti di indagine non consentiva al giudice dell’impugnazione di valutare la sussistenza del fumus;
2. violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di illegittimità del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Sostiene che la mancata trasmissione degli atti relativi all’attività investigativa che ha portato alla perquisizione impedisce di valutare la legittimità del comportamento della polizia giudiziaria.
3. violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del riesame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo e del secondo motivo, deve osservarsi che, in tema di misure cautelari, non sussiste l’obbligo per il P.M. di trasmettere al GIP ed al Tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto al contrario egli può selezionare, con discrezionalità non censurabile, il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice e che ritenga necessario ai fini dell’accoglimento della richiesta di applicazione di misura cautelare; siffatto obbligo di completa trasmissione sussiste invero solo per gli elementi a favore dell’indagato. Nel caso in esame, come correttamente indicato dai giudici del riesame, la difesa non ha eccepito l’omessa trasmissione di specifici atti favorevoli (cfr. N. 3111 del 1993 Rv. 194361, N. 4612 del 1994 Rv. 196775, N. 3273 del 1996 Rv. 206510, N. 4979 del 2000 Rv. 216750, N. 39950 del 2004 Rv. 229896, N. 25589 del 2005 Rv.
232105, N. 12080 del 2008 Rv. 239739; N. 47353 del 2009 Rv. 245636).
Il Tribunale ha ritenuto corretto, a fronte di evidenti elementi idonei a sostenere il fumus dei reati in contestazione, il sequestro probatorio operato su una vettura che presentava evidenti alterazioni del numero del telaio e che era accompagnata da carta di circolazione di provenienza furtiva, motivato da evidenti finalità probatorie, giustificate dalla necessità di mantenere il vincolo reale al fine di verificare la provenienza dei beni e il tipo di contraffazione ed alterazione. A fronte di tali argomentazioni le doglianze avanzate dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammenda.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

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