Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15222

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Svolgimento del processo
Con sentenza 12.10.2009 n. 193 la Commissione tributaria della regione Sicilia sez. staccata di Siracusa in riforma della decisione impugnata dal Comune di Priolo riconosceva dovuta la somma di Euro 12.170,61 richiesta dal Comune, a titolo ICI per l’anno 2003, con avviso di liquidazione notificato in data 2.1.2006 a xxx s.r.L La CTR siciliana riteneva che il Comune si era avvalso legittimamente della forma di notifica prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato essendo state evidenziate le ragioni di fatto e diritto della pretesa e giustificata la differenza tra l’importo dovuto e quello versato.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente affidando la impugnazione a cinque mezzi.
Resiste con controricorso l’ente locale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La società censura la sentenza laddove ha inteso ravvisare nella disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 (applicabile ratione temporis e successivamente abrogata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d) che disciplina la forma di notificazione degli avvisi di accertamento, richiamata nel precedente comma 1 anche per la notifica degli avvisi di liquidazione, una autorizzazione alla notifica "diretta" da parte dell’ente locale, senza avvalersi dell’organo competente in via esclusiva ex lege ad eseguire le notificazioni (Ufficiale giudiziario). Non essendosi avvalso il Comune dell’organo notificatore, la notifica dell’avviso di liquidazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, doveva ritenersi inesistente.
Il motivo è infondato alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è stato rilevato da questa Corte, a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico. A tacere dell’indiscutibile significato letterale della disposizione, deve osservarsi che quando il legislatore, come nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ha previsto che la notificazione dovesse eseguirsi ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg., lo ha specificato in maniera chiara. D’altra parte, il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c., che non avrebbe avuto senso, se, come si sostiene nel ricorso, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi nei termini previsti dal codice di rito, che, per l’appunto, prevede, ma solo in via sussidiaria, tale facoltà…" (cfr. Corte cass. 5 sez. 15.10.2010 n. 21309, in motivazione).
Il testo letterale della disposizione normativa non lascia, peraltro, adito ad incertezze là dove dispone che l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente, intendendo consentire una opzione alternativa tra differenti forme di notificazione, e dunque non potendo riferirsi alla sola notifica nelle forme degli atti giudiziari. Consegue che, anche a volere seguire la impostazione difensiva secondo cui l’obbligo generale, secondo la ricorrente – di notifica degli atti disciplinate dal codice di rito può essere derogato in via eccezionale solo per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 14), deve ritenersi che la norma in questione, contemplando una facoltà di scelta tra le diverse modalità di notifica, integra a pieno titolo una deroga ex lege al predetto obbligo generale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 nonchè vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4, 5.
La pronuncia delle CTR deve comunque essere censurata per on aver rilevato che l’avviso di liquidazione non era stato regolarmente notificato, essendo la notifica carente della relata dell’agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto.
Il motivo è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente della Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, esclude che la mancanza della relata di notifica comporti inesistenza od invalidità del procedimento notificatorio.
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita, infatti, dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art6. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Corte cass. 5 sez. 22.5.2006 n. 12010; id. 5 sez. 22.4.2009 n 9493; id. 5 sez. 14.10.2009 n. 21762; id. 5 sez. 26.2.2010 n. 4746).
3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè vizio di motivazione, in quanto i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuta tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione, quando invece era decorso il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.
La ricorrente censura, tuttavia, un passo motivazionale ("la notifica dell’avviso di liquidazione è tempestiva in quanto il Comune ha consegnato l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005") che non risulta riportato nella sentenza n. 193/2009 della CTR della Sicilia depositata in copia conforme all’originale presso la Cancelleria della Corte.
Inoltre introduce una questione (decadenza dalla potestà impositiva) che, dalla lettura della sentenza di appello, non risulta abbia costituito oggetto del giudizio di secondo grado. La CTR, infatti, non ha affatto pronunciato su tale questione.
La argomentazione svolta a supporto del motivo non appare comunque pertinente al decisum, atteso che la critica avente ad oggetto la manata rilevazione della decadenza dalla potestà impositiva è scarsamente intelligibile in quanto si riferisce al tributo dell’anno 2001 (pag. 17 ricorso), mentre nel caso di specie trattasi dell’anno 2003, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (e dunque il biennio di cui al D.Lgs. n. 504, art. 11, comma 1 veniva a scadere il 31.12.2005, e non come affermato dalla ricorrente il 31.12.2003, e non si comprende, pertanto, l’assunto difensivo volto a ritenere inapplicabile la proroga dei termini di notifica disposta da D.L. n. 314 del 2004 conv. in L. n. 26 del 2005 con riferimento agli avvisi di liquidazione).
Difetta pertanto il requisito della chiara esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), rimanendo pregiudizialmente precluso l’accesso del motivo al sindacato di legittimità.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e art. 10 Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La ricorrente sostiene che la illegittimità della applicazione di sanzioni pecuniarie, interessi legali e spese di notifica, in quanto in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede codificati nelle norme indicate in rubrica.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., non recando la esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto a supporto della censura, e non individuando le parti della motivazione della sentenza che si intendono censurare.
5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la applicazione dell’art. 91 c.p.c. avendo a sentenza "disposto in ordine alle spese e compensi dei giudizi di merito, che devono essere posti a carico del resistente".
La censura si palesa inammissibile in quanto non individua errori di diritto o di fatto della sentenza impugnato, ma si limita a chiedere alla Corte di adempiere ali"esito del giudizio al dovere di liquidazione delle spese di lite.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario della spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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