Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50651

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.11.2012 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da T.A., diretta ad ottenere il riconoscimento del regime del reato continuato , in ragione della distanza temporale tra i fatti e della disomogeneità delle azioni.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali ed in particolare degli artt. 125 e 671 c.p.p., art. 81 c.p., nonchè vizio di motivazione e/o manifesta illogicità: vien fatto di rilevare che era stata messa in evidenza la condizione di tossicodipendenza dell’istante a far data dal 1994, comprovata da idonea documentazione, ma che sul punto non è intervenuta alcuna motivazione; non solo, ma il rigetto è stato fondato su profili che non furono sollevati dalla difesa e comunque che sono stati valutati in modo del tutto sommario. In particolare è stato rilevato che i fatti si collocano in un arco temporale non lungo, che va dal marzo 2006 al maggio 2007, che furono commessi unicamente al fine di procurarsi denaro per mantenere la tossicomania e poter saldare i debiti contratti con gli spacciatori, che si trattò di condotte tutte riconducibili alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come richiesto dal Procuratore Generale.

L’ordinanza impugnata non ha approfonditamente esaminato le sentenze cui si ha riguardo; è stato valorizzato il dato della disomogeneità dei reati per cui intervennero le tre condanne, laddove due furono pronunciate per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed una terza per il reato di furto. Ma il profilo su cui l’ordinanza è davvero carente è quello della mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza addotto dall’interessato quale collante tra le varie azioni, indicato come causale della stimolazione a delinquere per la realizzazione dell’obiettivo finalistico di procacciarsi il denaro utile all’acquisto della sostanza stupefacente. Sul punto manca del tutto la motivazione, con evidente realizzazione del vizio denunciato.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame ad altro gip del Tribunale di Napoli, in ossequio alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, in data 3.7.2013, n. 183 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 1, art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altro gip del Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
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