Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28.1.2013 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata da S.E. di riconoscimento della disciplina del regime del reato continuato, tra i fatti giudicati con sentenze Tribunale di Firenze 30.4.2009 e gip Tribunale di Firenze 24.3.2010, in ragione della contiguità temporale dei fatti e determinava la pena per il reato continuato in anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 1900 di multa. Veniva puntualizzato che poichè era stata contestata e ritenuta la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, l’aumento per la continuazione non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (per cui era stata inflitta la pena di sei anni, ridotta a quattro anni per il rito), cosicchè l’aumento doveva essere stabilito in anni due.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali: rileva la difesa che in sede di rideterminazione della pena all’esito del riconoscimento del vincolo in executivis, non doveva essere osservato l’art. 81 c.p., comma 4 quanto alla misura dell’aumento minimo di un terzo della pena base, poichè era già stato operato dal giudice della cognizione nel determinare la pena per il reato continuato di cui alla sentenza 24.3.2010 del gip di Firenze; il giudice a quo nel ritenersi nuovamente vincolato dalla soglia dell’aumento minimo avrebbe duplicato l’applicazione della norma, che andava invece applicata cumulativamente , con riferimento a tutti i reati in continuazione.

Secondo la difesa in sede di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., con le ulteriori violazioni già giudicate con la sentenza 30.4.2009, il limite non avrebbe potuto operare, essendo comunque la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione per tutti i reati satellite superiore al limite minimo di legge, quale che sia l’aumento di pena, con conseguente violazione anche dell’art. 666 c.p.p., comma 1, lett. e).

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come richiesto dal Procuratore Generale, nei limiti sotto specificati.

Nel calcolare la pena per il reato continuato che è stato ritenuto, il Tribunale di Firenze determinava la pena tenendo conto del disposto dell’art. 81 c.p., comma 4, cosicchè essendo stata inflitta per il reato più grave la pena di anni sei di reclusione, posta a base del calcolo, l’aumento per i reati satellite veniva stabilito in anni due di reclusione. I giudici dell’esecuzione avevano opinato nel senso che, considerando che con sentenza gip Tribunale di Firenze 24.3.2010, il S. era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, – sulla base di un calcolo che partiva dalla pena base di anni sei di reclusione, che veniva aumentata a titolo di continuazione di due anni per la continuazione, con successiva riduzione di un terzo-, l’aumento per l’unificazione dei reati già giudicati con la sentenza Tribunale di Firenze 30.4.2009, doveva essere stabilito in anni due di reclusione.

Il percorso seguito non è corretto: il punto da cui si deve partire, avente carattere assorbente e preliminare, è che nel rideterminare la pena per il reato continuato, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1^, 13.10.2010, n. 38244, Rv 248299). Detta operazione il Tribunale dovrà compierla in sede di rinvio, poichè la sentenza su cui è stata calcolata la pena per il ritenuto reato continuato (gip Tribunale di Firenze 24.3.2010) ha ad oggetto reati già ritenuti in continuazione tra loro, cosicchè si impone lo scioglimento della continuazione interna, l’individuazione del reato più grave, la determinazione di nuovi ed autonomi aumenti per ciascun reato satellite (sia per quelli già ritenuti tali con la sentenza menzionata, sia per quelli individuati in executivis) ed all’esito di detta operazione deve essere applicato ex novo il limite minimo di aumento previsto dall’art. 81 c.p., comma 4.

Quanto al metodo di calcolo, da effettuarsi in termini con la previsione normativa dell’art. 81 c.p., comma 4, dovrà essere seguita la linea interpretativa già dispensata da questa Corte (Sez. 1^, 13.1.2010, n. 5478, Rv 246116), secondo cui il limite minimo di aumento della pena – in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave, già commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4-, che non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, deve essere riferito all’aumento complessivo per la continuazione, ma non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.

Del resto, come è stato affermato in altro arresto (Sez. feriale 4.9.2008, n. 37482 , Rv 241809) l’aumento della quantità di pena prevista ex art. 81 c.p., comma 4, per i recidivi ex art. 99 c.p., comma 4, non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave , così intendendo che "Il limite minimo debba riferirsi all’aumento complessivo per la continuazione, come peraltro all’aumento complessivo fa sicuramente riferimento il limite massimo (triplo della pena inflitta che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave) previsto in caso di concorso formale o di reato continuato dell’art. 81 c.p., commi 1 e 2".

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, in ossequio alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, in data 3.7.2013, n. 183 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 1 e art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *