Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15216

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 12.12.2007 n. 1342 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze e dalla Agenzia delle Dogane, confermando la sentenza del Giudice di prime cure che aveva dichiarato inesistente il credito vantato dalla Amministrazione finanziaria per la escussione della garanzia prestata da Banca xxx s.p.a. a favore di xxx s.p.a., per la restituzione delle anticipazioni alla esportazione erogate a detta società ai sensi del regolamento CEE n. 3665/87 del 27.11.1987, credito fatto valere con ingiunzione, emessa ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 82 TULD, notificata in data 2.6.1998 alla indicata banca e da questa ritualmente opposta.
I Giudici di appello, inquadrato il rapporto controverso come obbligazione fideiussoria con clausola "a prima richiesta" e precisato che la limitazione del principio di accessorietà caratterizzante la atipicità della garanzia autonoma doveva intendersi in senso relativo e non assoluto, rilevavano che, essendo stata eseguita la esportazione negli anni 1992 e 1993 ed avendo presentato la società tutti i documenti richiesti per attestare la effettiva immissione della mercè nel Paese extracomunitario, la ulteriore richiesta di integrazione documenti formulata alla società – nelle more dichiarata fallita con sentenza 24.6.1994 – dalla Amministrazione finanziaria, dopo diversi anni, in seguito a determinazioni assunte in sede comunitaria (riunione del Gruppo di lavoro xxx tenutasi a Bruxelles in data 25.2.1994) per contrastare le irregolarità e le frodi ai danni della Comunità in materia di finanziamenti xxx, era da ritenersi lesiva dell’aspettativa legittima da quella maturata sulla regolarità della operazione di esportazione conclusasi da tempo, tanto più che in relazione a tale tipo di esportazioni la precedente prassi della Amministrazione era stata quella di ritenere sufficiente la presentazione dei documenti di cui all’art. 18 del reg. CEE n. 3665/87, che erano stati regolarmente prodotti dalla società.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Dogane deducendo tre motivi corredati di quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Ha resistito con controricorso la banca.
Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
p. 1. La sentenza della Corte di appello di Bologna ha ritenuto illegittima la escussione della garanzia – la prima richiesta" da parte della Amministrazione in quanto il rapporto principale – avente ad oggetto la erogazione definitiva dell’aiuto comunitario concesso al esportazioni di merci destinate alla immissione a consumo nei Paesi terzi – doveva ritenersi correttamente definito:
a) avendo la società esportatrice prodotto la documentazione richiesta al tempo dall’art. 18 reg. CE n. 3665/1987 per lo svincolo della cauzione; b) essendo pervenuta la richiesta di integrazione documentale a distanza di anni dalla operazione di esportazione, quando la società era stata dichiarata fallita;
c) avendo maturato la società una legittima aspettativa in ordine alla regolarità della operazione, in considerazione della prassi precedentemente seguita dall’Ufficio doganale che, per le esportazioni in Egitto, aveva ritenuto sufficienti ai fini della prova relativa alla immissione in consumo, i documenti prodotti dalla società.
p. 2. I motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo le parti ricorrenti censurano la sentenza di appello per violazione degli artt. 1936 e 1945 c.c. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al "contratto autonomo di garanzia", nonchè dell’art. 16 reg. CEE n. 2220/85 del 22.7.1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 18 e 25 reg. CEE 27.11.1987 n. 3665 in relazione a principi desumibili dagli art. 23 e 47 Trattato CE e dai reg. CEE n. 729/70 e n. 565/80, nonchè del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 84, comma 1 e art. 221, comma 3, reg. CEE del 12.10.1992 n. 2913.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 par. 2, lett. b), reg. CEE n. 2913/92 e dei principi generali sulla buona fede e sul legittimo affidamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
La sentenza impugnata è oggetto di critica nella parte in cui, dopo aver riconosciuto che la clausola "a prima richiesta" riconduceva il contratto nello schema atipico della garanzia c.d. autonoma, motivava ritenendo che tale atipicità "non fa venir meno la connessione tra il rapporto accessorio e quello principale, non essendo l’autonomia del contratto assoluta ma relativa", sussumendo nella categoria dell’"exceptio doli generalis" circostanze e condotte non ascrivibili a "mala fede" della Amministrazione, con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, tanto in relazione alla inesatta considerazione delle differenze strutturali tra la fideiussione ordinaria e la garanzia c.d. autonoma che andavano individuate proprio nella deroga al principio di accessorietà, e nella rinuncia da parte del garante di opporre eccezioni attinenti il rapporto principale; quanto in relazione alla categoria della "exceptio doli " nella quale non poteva essere sussunta la condotta della PA che, in esito a rituale determinazione del xxx assunta in data 25.2.1994, aveva richiesto inutilmente alla società esportatrice ulteriore documentazione probatoria, nel termine di prescrizione stabilito dall’art. 16 reg. n. 2220/85, ed aveva quindi escusso la garanzia.
Risulta, in particolare, che la critica è rivolta alla sentenza nella parte in cui – dopo aver qualificato il rapporto come garanzia atipica "a prima richiesta", con deroga convenzionale della regola della accessorietà ex art. 1945 c.c. – aveva errato ne ravvisare i presupposti per l’esercizio della "exceptio doli" nella lesione del legittimo affidamento della società xxx, arrecato dalla condotta della Amministrazione finanziaria che, a distanza di anni, "quando la xxx era già stata dichiarata fallita e le operazioni di esportazione si erano concluse da tempo" aveva richiesto la integrazione della documentazione (nulla-osta sanitario con l’apposizione da parte delle autorità del Paese terzo del "timbro- notazione che le merci sono rilasciate") necessaria a provare la immissione al consumo della merce esportata nel Paese terzo, sebbene tale ulteriore documentazione non fosse prescritta dall’art. 18 reg.
CEE n. 3665/87 e, fino ad allora, non fosse mai stata richiesta dalla Amministrazione statale per la concessione del rimborso alla esportazione.
Sostengono al proposito le parti ricorrenti che la richiesta di integrazione documentale, formulata dalla Amministrazione in seguito a specifiche direttive impartite dal xxx con atto in data 25.2.1994, era pienamente legittima sia in relazione alle disposizioni del regolamento CEE n. 3665/87, sia in quanto l’esercizio dei poteri di controllo rimessi allo Stato membro in materia di finanziamenti erogati dalla Comunità europea (restituzioni alla esportazione) non incontrava nella fattispecie impedimenti determinati da termini di decadenza o prescrizione.
La sentenza impugnata è altresì censurata in ordine alla affermazione (denunciata anche sotto il profilo del vizio motivazionale) per cui, da un lato, si riconosceva la facoltà della Amministrazione di richiedere ulteriori documenti a prova della avvenuta esportazione, e dall’altro si affermava che, per le operazioni già avvenute e concluse da tempo, doveva riconoscersi che la società esportatrice aveva rispettato quanto prescritto dal regolamento comunitario, in quanto precedentemente alle determinazioni assunte dal xxx non era prescritta alcuna prova specifica della immissione al consumo e la documentazione prodotta era sufficiente ad ottenere lo svincolo della cauzione.
Sostengono le parti ricorrenti che lo stesso art. 18 del reg. CE n. 3665/87 consentiva alla Commissione di richiedere specifiche prove della esportazione, e che gli art. 221 del Codice doganale comunitario e 21 de citato regolamento comunitario, imponevano allo Stato membro di procedere al recupero delle anticipazioni dell’aiuto non spettanti. Inoltre hanno aggiunto che del tutto irrilevante a fondare il legittimo affidamento della società doveva ritenersi la "precedente prassi" tenuta dagli Uffici doganali in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, tale affidamento rimaneva escluso dal potere accordato agli Uffici di effettuare, anche in seguito alla accettazione della documentazione fornita dall’esportatore, controlli successivi alla esportazione della merce, e la richiesta di ulteriore documentazione attestante la effettiva immissione al consumo nel Paese terzo era stata comunicata alla società entro i termini di prescrizione stabiliti dall’art. 221 c.d.c. dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84 TULD e dall’art. 16 reg. CE n. 2220/85.
p. 3. Nel controricorso la banca aderisce alla motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la richiesta di ulteriore documentazione rivolta a distanza di tempo alla società dichiarata integrava i caratteri del comportamento ex fide mala.
p. 4. Il primo motivo, in quanto rivolto a contestare la inesatta individuazione, operata dai Giudici di merito, degli elementi costitutivi dello schema normativo astratto della figura negoziale atipica della garanzia "a prima richiesta", in relazione alle deroghe apportate allo schema tipico della fideiussione e specificamente agli artt. 1936, 1945 e 1957 c.c., secondo la interpretazione che di tali norme ha fornito la Corte di legittimità, deve ritenersi correttamente formulato sotto la specie di "error in iudicando", e non va incontro ad inammissibilità come invece sostiene la parte resistente.
Il riferimento contenuto nella esposizione del motivo al comportamento di buona fede tenuto dalla Amministrazione – che investe accertamenti in fatto – deve intendersi infatti del tutto pleonastico, atteso che la critica, come è dato agevolmente evincere dagli argomenti in diritto svolti (pag. 15 e 16 ricorso) ha per oggetto la contestazione della riconducibilità nello schema predetto di elementi attinenti allo svolgimento del rapporto principale che possono legittimare la proposizione di eccezioni di merito nell’ambito di detto rapporto, ma che non rilevano nell’ambito del diverso rapporto di garanzia autonoma nel quale può essere proposta solo la "exceptio doli".
Nel merito la censura è fondata.
Premesso che la qualificazione giuridica del contratto stipulato tra la Amministrazione finanziaria e la banca resistente non è in discussione, avendo inteso il Giudice di appello ricondurre la fattispecie concreta esaminata e rilevata nei suoi esatti termini fattuali nello schema negoziale atipico della garanzia "a prima richiesta", e non essendo stata tale qualificazione oggetto di impugnazione delle parti, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto non dovuto il pagamento della garanzia ingiunto dalla Amministrazione, in quanto l’importo richiesto dalla Agenzia delle Dogane in restituzione delle anticipazioni alla esportazione erogate, ai sensi del reg. CE n. 565/1980 e del reg. CE n. 3665/87, a favore di xxx s.p.a. (oggetto del rapporto obbligatorio principale garantito) non era dovuto atteso il legittimo affidamento maturato dalla società esportatrice – dato il tempo trascorso dalla effettuazione della operazione doganale – sulla corresponsione dell’aiuto comunitario.
La statuizione si pone in evidente contrasto con la nozione di "exceptio doli generalis seu praesentis" come definita nei principi di diritto enunciati da questa Corte, coincidente con la condotta abusiva o fraudolenta del beneficiario della garanzia (cfr. Corte cass. 3 sez. 6.4.1998 n. 3552; id. 1 sez. 1.10.1999 n. 1064).
Tale condotta si ravvisa nel caso in cui il beneficiario della garanzia, nell’avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Corte cass. Sez. 1, n. 10864 del 01/10/1999; Corte Cass. 2 sez. 20.3.2009 n. 6896).
L’eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall’ordinamento, paralizzando l’efficacia dell’atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l’attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento "prima facie" abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di "venire contra factum proprium" (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007 secondo cui la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, incontra il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta).
Spetta, pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia la prova dell’esatto adempimento del debitore (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008).
Il legittimo affidamento riposto dal garantito (xxx s.p.a.) sulla regolarità della operazioni doganale e sul diritto all’aiuto comunitario concesso alla esportazione, fatto valere dalla banca per opporsi alla escussione della garanzia, si situa al di fuori del perimetro in cui opera la "exceptio doli", investendo piuttosto le modalità di attuazione del rapporto principale nell’ambito del quale viene a costituire oggetto della eccezione di merito proposta (sul presupposto della violazione del canone generale di correttezza e buona fede al quale devono attenersi le parli del rapporto obbligatorio: art. 1175 c.c.) dal debitore convenuto per paralizzare la pretesa della Amministrazione alla restituzione delle anticipazioni dell’aiuto comunitario concesso alla esportazione di merci nei Paesi terzi.
Tale eccezione di merito, infatti, non è idonea "ex se" a qualificare la escussione della garanzia come:
– condotta fraudolenta tenuta della Amministrazione creditrice, non evidenziando l’affidamento del debitore anche "artifici o raggiri" posti in essere dalla PA e diretti ad indurre in errore la banca garante in ordine ai presupposti che legittimano la escussione della garanzia (la Corte territoriale non ha infatti affermato che la Amministrazione abbia agito occultando alla banca la intervenuta definizione del rapporto doganale ovvero la esistenza delle prove della effettiva immissione al consumo della merce esportata nel Paese terzo alle quali era condizionata la erogazione del contributo comunitario definitivo);
– condotta ictu oculi "abusiva" della Amministrazione finanziaria, da intendersi quale esercizio distorto del diritto scaturente dal contratto di garanzia in quanto diretto al perseguimento di un fine diverso da quello per cui il diritto è riconosciuto dall’ordinamento o ancora quale "azione giudiziaria pretestuosa o palesemente malevola, intrapresa, cioè, all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri o contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui" (cfr. Corte cass. 1 sez. 11.12.2000 n. 15592, in motivazione).
Ne consegue che l’avere posto a fondamento della "exceptio doli" volta a paralizzare la escussione della garanzia a prima richiesta, circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di "eccezione di merito" opponibile – nell’ambito del rapporto principale – dal debitore (garantito) al creditore (beneficiario), viene ad infrangere lo schema negoziale, riconosciuto meritevole di tutela, della garanzia autonoma come delineato dalla elaborazione giurisprudenziale, che assume quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte de garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (cfr. Corte cass. SU 24.4.1992 n. 4966; id. 3 sez. 25.2.1994 n. 1933; id. 3 sez. 6.4.1998 n. 3552; id. 3 sez. 21.4.1999 n. 3964; id. 3 sez. 20.4.2004 n. 7502; id. 3 sez. 9.11.2006 n. 23900; id. 3 sez. 28.2.2007 n. 4661).
p. 5. Anche gli altri motivi, che attesa la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, debbono ritenersi fondati.
Il sistema delle garanzie previsto dall’ordinamento comunitario in materia di finanziamenti erogati dalla Comunità in attuazione degli obiettivi della Politica Agricola Comune (PAC) ex art. 33 Trattato CE e specificamente in materia di rimborsi compensativi alla esportazione di prodotti agricoli di base e prodotti trasformati ovvero alla esportazione di merci verso Paesi extracomunitari era regolato al tempo dei fatti (esportazione di carni effettuata da xxx s.p.a. negli anni 1992-1993 verso l’Egitto) dalle seguenti fonti normative:
a) regolamento CEE n. 565/80 del Consiglio del 4.3.1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli. Il regolamento prevede la possibilità di fruire della anticipazione del rimborso alla esportazione (c.d.
prefinanziamento) previa prestazione di una cauzione (art. 6) che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato… che viene incamerata a prescindere dai casi di forza maggiore quando la esportazione non ha avuto luogo entro il termine stabilito, ovvero nel caso in cui il diritto alla restituzione non sussista ovvero spetti in misura inferiore;
b) regolamento CEE n. 3665/87 della Commissione del 27.11.1987, recante "modalità comuni di applicazione dei regime delle restituzioni alla esportazione per i prodotti agricoli". Il regolamento subordina il pagamento delle restituzioni alla prova che i prodotti – per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione – hanno lasciato il territorio della Comunità entro gg.
60 dalla accettazione (art. 4).
Allorchè sussistano dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, è richiesta la ulteriore prova che il prodotto "sia stato importato in un paese terzo" (eventualmente determinato) entro mesi 12 dalla accettazione della dichiarazione (art. 5 paragr. 1 lett. a) del reg. CEE cit.). Il prodotto si considera importato ne Paese terzo quando sono state espletate le formalità doganali di immissione al consumo (art. 5 paragr. 1 ed art. 17 paragr. 3). In ogni caso "i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo di importazione (art. 5, par. 1), ed ove sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto "la Commissione può chiedere agli Stati membri di acquisire anche la prova della avvenuta esportazione ed immissione al consumo (art. 5, par. 2). La prova (ordinaria) dell’espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo è costituita dal documento doganale o dal certificato di sdoganamento o da altro documento vistato dalle autorità del Paese terzo che identifichino il prodotto ed attestino la immissione al consumo (art. 18, par. 1). Possono tuttavia essere richiesti ulteriori documenti (documento o attestato di scarico della merce;
documento bancario; attestato di presa in consegna della merce: art. 18, par. 2). In ogni caso la Commissione "può disporre… che la prova dell’importazione…si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo" (art. 18, par. 4).
La anticipazione dell’importo della restituzione è condizionato alla costituzione di una cauzione (art. 22) che viene svincolata allorchè è fornita la prova che sono stati rispettati i termini per la esportazione e che i prodotti esportati "danno diritto ad una restituzione di importo uguale o superiore a quello calcolato" (art. 33, par. 2).
c) regolamento CEE n. 2220/85 della Commissione del 22.7.1985 che disciplina le modalità di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli. Il regolamento subordina lo svincolo della cauzione all’accertamento del diritto alla assegnazione dell’importo dovuto al beneficiario dell’aiuto comunitario (art. 19) e comunque alla prova che "tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate (e cioè le azioni che un regolamento impone di eseguire o di astenersi dall’eseguire) sono state soddisfatte" (artt. 20 e 21), imponendo allo Stato membro, in difetto di tale prova, l’immediato incameramento della cauzione, richiedendo "senza indugio" al garante il relativo pagamento (art. 29).
Dall’esame del sistema normativo che presiede al regime della erogazione delle anticipazioni alle restituzioni alla esportazione, emerge come il diritto della impresa esportatrice alla definitiva attribuzione dell’aiuto, insorge esclusivamente al momento in cui sia fornita idonea e satisfattiva prova dell’effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione.
Come è stato precisato da questa Corte: "Tale prora, che costituisce condizione essenziale per l’attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall’art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d’idoneità e sufficienza dei contenuto dei documenti prodotti in funzione dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione. A tal fine, l’Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge, in virtù del generale obbligo previsto dall’art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l’effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell’intensificazione dei controlli da parte dell’Autorità nazionale" (cfr. Corte cass. 5 sez. 21.7.2009 n. 16877).
Ne consegue che in assenza del decorso dei termini per l’esercizio dei controlli doganali successivi (fatto incontestato), l’Amministrazione era pienamente legittimata a richiedere alla società esportatrice ulteriore documentazione idonea a comprovare la effettiva immissione al consumo della merce nel Paese terzo, tanto più se formalmente sollecitata dalla determinazione assunta dall’organismo comunitario di controllo e vigilanza sulle frodi nel mercato dei prodotti agricoli (xxx istituito con reg. CEE n. 729/70).
I Giudici di appello, pertanto, hanno correttamente riconosciuto che "era nella facoltà della Amministrazione…richiedere altri e diversi documenti a dimostrazione dell’avvenuta operazione di esportazione", ma hanno poi erroneamente ritenuto che tale facoltà non poteva essere esercitata "per le operazioni già avvenute e concluse da tempo" in ordine alle quali la società doveva ritenersi adempiente in quanto aveva già depositato la documentazione prevista dall’art. 18 reg. CEE n. 3665/87, in tal modo, da un lato, incorrendo nell’errore di diritto secondo cui la accettazione della dichiarazione doganale presentata dall’esportatore precluderebbe alla Amministrazione l’esercizio di ulteriori poteri di controllo, espressamente previsti – persino in caso di accertamento divenuto definitivo – dagli artt. 221 Codice doganale comunitario (reg. CEE n. 2913/92 vigente al tempo) e dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11; dall’altro fondando erroneamente detta preclusione sul principio di tutela dell’affidamento della società esportatrice che, tuttavia, non può qualificarsi "legittimo" alla stregua di alcuno degli elementi indicati dalla Corte territoriale:
– l’affidamento sulla regolarità della operazione doganale non può, infatti, ritenersi "legittimo" in relazione al mero elemento cronologico (la esportazione della merce è stata eseguita negli anni 1992 e 1993. mentre la richiesta di integrazione documentale è stata comunicata il 9.6.1994: cfr. motivaz. sentenza pag. 10-11), laddove non possa neppure astrattamente configurarsi una aspettativa giuridica in capo alla società esportatrice, non essendo ancora decorsi i termini stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere di controllo e di richiesta di integrazione dei documenti comprovanti la effettiva destinazione della merce – l’affidamento non può, del pari, qualificarsi "legittimo" in relazione alla precedente prassi amministrativa degli Uffici doganali. Come è stato esattamente rilevato (Cass. 16877/2009 cit.) la intensificazione dei controlli non costituisce una modifica (innovativa) degli adempimenti prescritti dai regolamenti comunitari alla società esportatrice ai fini del conseguimento delle restituzioni alla esportazione – elle quali la società ha già fruito di una anticipazione, ma attiene alle modalità di esercizio di tali controlli, già compiutamente disciplinate, dalle norme comunitarie sopra indicate (in particolare art. 5 paragr. 1 e 2 ed art. 18 paragr. 4. del reg. CEE 3665/87), con la conseguenza che, specifiche circostanze od anche la acquisizione di nuovi elementi di conoscenza, bene possono orientare, secondo il caso concreto, la scelta di determinate modalità di controllo o la necessità di ulteriori prove, diverse da quella individuate nell’alt. 18 reg. CEE n. 3665/87 atte a dimostrare la effettività della esportazione nel Paese terzo. La circostanza che la società esportatrice avesse già prodotto la documentazione prescritta dall’art. 18 reg. n. 3665/87, non riveste alcun rilievo determinante – diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di appello, ai fini dell’affidamento della società in ordine alla regolarità della operazione, atteso che la prova della immissione a consumo della merce nel Paese terzo "se deve transitare necessariamente dalle suddette tipologie, non si esaurisce tuttavia senza che sia effettuata dalla Amministrazione una implicita od esplicita valutazione di idoneità e sufficienza del contenuto in funzione della rappresentazione certa dell’avvenuto perfezionamento della operazione, siccome è comprovato dalla espressa previsione nel tessuto dell’art. 18 del regolamento dianzi menzionato – di un’ipotesi retta dalla ritenuta insufficienza dei documenti giustificativi in via di prova primaria. L’Amministrazione può dunque esigere – a seconda dei casi – elementi integrativi che contribuiscano a rivelarne "l’effettività" e la regolarità della prova primaria".
In difetto della prova dell’avvenuta esportazione dei prodotti nel Paese terzo la Agenzia delle Dogane era dunque legittimata ad escutere la garanzia a prima richiesta.
p. 6. In conclusione il ricorso deve trovare accoglimento in relazione a tutte le censure dedotte, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla banca garante, tenuta alla rifusione delle spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo;
– condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei gradi di merito, in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 1500,00 per diritti, nonchè, per il presente giudizio, in Euro 7.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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