Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 14.12.2011 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta presentata da G.G. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 4.10.2007, e subordinatamente di essere rimesso nei termini per l’impugnazione.

Il giudice dell’esecuzione riteneva ritualmente effettuate le notifica dell’estratto contumaciale presso il difensore, dopo l’avvenuta spedizione al domicilio estero dell’imputato dell’avviso previsto dall’art. 169 c.p.p..

Contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione il condannato proponeva ricorso alla Corte di cassazione che lo rigettava con sentenza del 19.9.2012.

Successivamente il difensore presentava nuova istanza di dichiarazione di nullità del titolo esecutivo e di restituzione nel termine, anch’essa rigettata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7.12.2012.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 7.12.2012 il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta, relativa allo svolgimento della pratica amministrativa di conversione della patente di guida estera, non attestasse la presenza in Italia del ricorrente; 2) il Tribunale non ha preso adeguatamente in considerazione la circostanza che G. non ha mai trasferito all’estero la propria residenza ma ha dimorato di fatto per qualche mese in (OMISSIS) dove gli è stata rilasciata una carta di soggiorno, ed è poi rientrato in (OMISSIS) in altro domicilio diverso da quello della residenza anagrafica.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente (rilascio in data 11.3.2005 di patente di guida nazionale a seguito di conversione di patente di guida estera) non attestasse la certa presenza in Italia dell’interessato alla data di rilascio del titolo di abilitazione alla guida nel territorio nazionale, non essendo nota l’identità del soggetto che aveva dato corso al procedimento amministrativo e che aveva ritirato il documento abilitativo rilasciato. Le valutazioni del giudice dell’esecuzione , prive di vizi logici, sono incensurabili nel merito.

2. Il motivo di ricorso con il quale si censura l’avvenuta individuazione del domicilio estero dell’imputato non poteva essere nuovamente sottoposto all’esame del giudice dell’esecuzione trattandosi di questione già vagliata e decisa con la precedente ordinanza di rigetto del 14.12.2011, divenuta irrevocabile a seguito della citata pronuncia della Corte di cassazione.

A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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