Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50642

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 3.7.2012, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza avanzata da C.M. (condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 300 di multa, per il reato di furto), diretta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, in ragione del fatto che il prevenuto, non ristretto in carcere, aveva omesso di fare la dichiarazione formale di elezione di domicilio come previsto dall’art. 677 c.p.p. e che non era stata allegata documentazione atta a dimostrare l’adeguatezza del programma ai fini del suo recupero.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva la difesa che al momento dell’emissione del decreto di inammissibilità non aveva presentato alcuna istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione, nè meno che meno istanza di affidamento terapeutico, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Il medesimo aveva infatti ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione il 6.7.2012, con il che avrebbe avuto facoltà fino al 6.8.2012 per presentare istanza di misura alternativa; era stata invece presentata molto tempo prima e cioè nel febbraio 2012, una memoria con cui la difesa aveva segnalato alla Procura che il C. era tossicodipendente, a mezzo della quale veniva richiesta semplicemente la sospensione della esecuzione della pena detentiva cui si ha riguardo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio il decreto impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come rilevato dal Procuratore Generale, non risulta che il ricorrente abbia mai interposto istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, avendo la difesa soltanto depositato una memoria all’ufficio del Pm presso il tribunale di Ascoli Piceno, affinchè disponesse la sospensione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, in ragione delle condizioni di tossicodipendenza del condannato, senza che venisse formulata alcuna istanza di misura alternativa: prova ne sia che la decisione del Tribunale cadde il 3.7.2012, ben prima della notifica dell’ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione, che intervenne il 6.7.2012 e che quindi dava all’interessato un periodo di trenta giorni utili per formulare istanza di misure alternative alla detenzione, termine che scadeva il 6.8.2012. Dunque l’intervento del Tribunale di Sorveglianza è stato del tutto intempestivo, con il che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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