Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15.6.2009 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Roma applicava la pena di mesi otto di reclusione a R.G., imputato dei reati di rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie.
Divenuta esecutiva la sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma emetteva provvedimento di esecuzione pene concorrenti relativo alla pena complessiva di anni 1 mesi 4 e gg. 13 di reclusione, con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 c.p.p., comma 5.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con decreto del 20.7.2012 dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione proposto da R.G. con richiesta di dichiarare l’inesistenza della notifica dell’ordine di carcerazione e per l’effetto dichiarare che il condannato ha ancora titolo per richiedere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, ovvero disporre la restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175 c.p.p..
Avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo che: l’ordine di carcerazione non è mai stato notificato al ricorrente; l’istanza dell’interessato era ammissibile poichè richiedeva di valutare l’inesistenza delle notifica del titolo esecutivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, l’ordine di esecuzione e relativo decreto di sospensione risultano notificati nel domicilio eletto dal ricorrente presso lo studio del difensore avv. Palombieri Sara a mani della segretaria addetta P. G., con conseguente perfezionamento della procedura prevista dall’art. 656 c.p.p..
2. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza in quanto manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge, conformemente a quanto previsto dall’art. 666 c.p.p., comma 2.
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
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