Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15206

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Svolgimento del processo
La CTR della Puglia, con sentenza n. 98/08/05, depositata il 7.11.2005, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della S.r.l. xxx avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRPEG ed ILOR relativa agli anni 1991- 1998, ritenendo insussistente il diritto ai benefici agevolativi, previsti in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, ex D.P.R. n. 218 del 1978, e L. n. 64 del 1986, in assenza di specifica richiesta, da parte della Società, e di provvedimento concessorio, da parte dell’Ufficio.
La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, successivamente illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con un unico motivo, la ricorrente afferma che la CTR è incorsa in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101, 102 e 105 nel ritenere i benefici fiscali subordinati alla presentazione della domanda del contribuente ed all’emissione del provvedimento positivo dell’Ufficio, in quanto detti benefici sono accordati direttamente dalla legge, in costanza dei presupposti specificamente in essa previsti, in modo indipendente da specifiche domande del contribuente e da provvedimenti dell’Ufficio.
In seno al controricorso, l’Agenzia ha rilevato che "solo in presenza di una tempestiva e rituale domanda di esenzione, il contribuente che abbia cautelativamente versato i tributi oggetto di quella domanda, non è soggetto all’onere di formulare una distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38", sollevando, in tal modo, la questione della tempestività della domanda di rimborso, che non è stata trattata nella sentenza impugnata. La valutazione della questione non è preclusa dalla sua novità, in quanto la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale inderogabile ed irrinunciabile dalle parti, e rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che, sul punto, si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 791 del 2011; n. 12386 del 2009 n. 1605 del 2008). Nella specie il giudicato è insussistente, per avere l’Ufficio, in seno all’appello, e la CTR, nella sentenza impugnata, negato in radice, pur se sotto un diverso profilo (mancata presentazione della relativa domanda) la spettanza del beneficio richiesto (cfr. Cass. n. 1605 del 2008 cit., in motivazione). Pertanto, poichè, in base ai dati riportati nel ricorso e non contestati dall’Agenzia, l’istanza di rimborso è stata presentata il 7.8.2000 ed i versamenti sono stati effettuati dal 1993 al 1999, la contribuente è incorsa in decadenza relativamente a quelli indicati in ricorso effettuati in epoca antecedente a quello del 1.12.1997, tenuto conto del principio secondo cui il più ampio termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 – dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5 trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, mentre non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente e Fisco (Cass. n. 925 del 2005; 15156 del 2006; 16583 del 2009).
In tale ambito temporale, il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13954 del 2011. n. 7943 del 2004 e n. 1004 del 2001) ha affermato che l’esenzione decennale dall’ILOR, per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno, e dall’IRPEG, per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi, previste dal D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 come modificati dalla L. n. 64 del 1986, art. 14 integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Ufficio. Il diritto a tali agevolazioni, pertanto, può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, le escluda (Cass. n 14691 del 2008), nel qual caso l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c. a carico del soggetto che le invoca, trattandosi di elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto (Cass. n. 13954 del 2011 cit.; n. 8219 del 2008).
La sentenza impugnata va, in definitiva cassata, con rinvio della causa alla CTR della Puglia in diversa composizione, per l’esame della spettanza delle agevolazioni, da condursi nel rispetto del principio ed entro i limiti temporali sopra precisati, e per la regolamentazione delle spese, anche, del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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