Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Il Giudice di pace di Monza, con sentenza del 20.9.2011, condannava alla pena di Euro 5000,00 di ammenda ciascuno xxx ed xxx, imputati entrambi della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, loro contestata in quanto, quali cittadini extracomunitari, avevano fatto ingresso o comunque si erano trattenuti sul territorio dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di immigrazione;
fatto accertato il (OMISSIS).
2. Avverso detta sentenza proponevano appello gli imputati ed il Tribunale di Monza, con pronuncia del 22 ottobre 2012, assolveva gli appellanti con la formula "perchè il atto non è prevista dalla legge come reato".
A sostegno della decisione il giudice di secondo grado richiamava la sentenza della Corte di Giustizia 6.12.2012, ricorrente xxx e deduceva che la norma incriminatrice, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria n. 2008/115 sui rimpatrii di cittadini di paesi terzi, andava disapplicata.
3.1 La decisione del giudice di seconde cure è stata impugnata per cassazione dal Procuratore generale della repubblica di Milano perchè immotivata ed in contrasto sia con la direttiva europea ivi evocata sia con la norma incriminatrice.
3.2 Con motivi aggiunti lo stesso procuratore generale di Milano denunciava la nullità della sentenza impugnata dappoichè resa da giudice funzionalmente incompetente dappoichè inappellabile la pronuncia del giudice di pace, di poi concludendo per il suo annullamento senza rinvio, per la qualificazione dell’appello alla stregua del ricorso di legittimità e per il rigetto di esso.
3.3 Ricorrevano per cassazione, altresì, gli imputati, aderendo alla eccezione processuale del rappresentante della pubblica accusa e concludendo per l’accoglimento del ricorso come innanzi riqualificato. A tal fine i prevenuti sviluppano due motivi di impugnazione.
3.3.1 Col primo di essi denunciano i ricorrenti l’illegittimità della condanna di prime cure per violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che non risulta loro assegnato alcun termine di rimpatrio, nè risulta data al riguardo alcuna informativa ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE; che essi, al momento della contestazione, si trovavano nel periodo utile per usufruire della partenza volontaria, circostanza questa che escluderebbe la sussistenza del reato.
3.3.2 Col secondo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che la condotta sanzionata era volta alla ricerca di una occasione di lavoro, e la eccessiva severità della pena inflitta.
Motivi della decisione
1. Va in primo luogo accolta l’eccezione processuale opposta dal procuratore generale ricorrente alla quale ha peraltro aderito la stessa difesa degli imputati.
Ed invero, la sentenza del Giudice di pace è inappellabile ai sensi dell’art. 593 c.p.p., comma 3 e D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1.
Detta norma, come è noto, stabilisce l’appellabilità da parte dell’imputato delle sentenza del giudice di pace quando il giudicante ha inflitto una pena diversa da quella pecuniaria ed, al comma successivo, che l’imputato medesimo può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna dello stesso giudice.
Trattasi, anche questo costituisce principio giuridico ampiamente confermato, di competenza funzionale la cui violazione inficia la pronuncia resa rendendola nulla con nullità di carattere generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a) rilevabile in ogni stato e grado del processo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
2. Il ricorso in appello peraltro, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, espressivo del principio di salvezza degli atti processuali, deve essere qualificato come ricorso di legittimità ed in quanto tale giudicato.
Pregiudiziale alla delibazione delle ragioni di doglianza, è però il rilievo che l’atto di appello, da interpretarsi, come detto, quale ricorso di legittimità, risulta proposto da avvocato non cassazionista (l’avv. xxx del foro di Monza).
Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione a mente del disposto dell’art. 613 c.p.p., comma 1.
Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. 1^, 16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).
Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e che qui si ribadisce.
3. Nel merito pertanto la doglianza in esame deve essere dichiara inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 per ciascuno imputato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificato come ricorso l’originario appello, lo dichiara inammissibile con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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