Communis opinio

(Opinione comune)

Affermatasi verso la metà del secolo XV, era l’opinione più diffusa tra i giuristi [vedi Commentatori], utilizzata da giudici ed avvocati per cercare di ovviare al problema dell’incertezza dell’ordinamento giuridico.
In un contesto storico caratterizzato dalla molteplicità delle fonti normative, dalla mancanza di una sviluppata giurisprudenza dei precedenti e dall’incapacità del legislatore statale di creare diritto nuovo, aderente alle esigenze della realtà in continua evoluzione, i giudici avevano comunque necessità di rinvenire delle regole, che costituissero dei modelli su cui fondare le proprie sentenze. La (—) rappresentò dunque un utile espediente escogitato dai giuristi teorici e pratici per risolvere i problemi del diritto.
La (—) constava di un criterio numerico ed uno qualitativo. In base al primo, dovevano scegliersi tra più giuristi quelli che in maggior numero si fossero pronunciati a favore di una determinata tesi; in base al secondo, si dovevano tenere in considerazione esclusivamente quei giuristi che avessero raggiunto una notevole fama ed autorevolezza. Ben presto, tuttavia, la (—) non si rivelò più sufficiente, dal momento che i giuristi si accorsero che su una medesima quaestio molti gruppi di autori si esprimevano in maniera difforme, Si andò allora alla ricerca dapprima della opinione più comune (magis communis opinio) e poi dell’opinione comunissima (communissima opinio).
La (—) aveva forza di legge in tutti quei casi in cui a regolare la fattispecie concreta non intervenisse una norma di legge o consuetudinaria esplicita e chiar

Common Law

(d. comp.)

Termine che assume diversi significati a seconda delle espressioni cui viene contrapposto.
In una prima accezione (—), contrapposto a Civil Law [vedi], indica l’intero ordinamento giuridico proprio della Gran Bretagna (Scozia esclusa), di quegli Stati in cui il diritto inglese si è esteso (ad esempio, Malesia, Birmania e Nuova Zelanda) e di quesi Paesi (ad esempio, gli Stati Uniti) il cui ordinamento deriva e si riconnette a quello inglese. In una tale accezione, i termini di (—) e di diritto angloamericano sono utilizzati come sinonimi.
In un significato più ristretto, (—) indica quella parte del diritto inglese sviluppatosi a base giurisprudenziale ed elaborato dalle tre classiche corti di Westminster, ossia la Corte del Consiglio Reale (King’s Bench) [vedi Court of King’s Bench], la Corte dello Scacchiere [vedi Court of Exchequer] e la Corte delle Udienze comuni [vedi Court of Common Pleas]. In tale significato, il termine (—) si contrappone ad Equity [vedi], ossia a quel complesso di norme di giustizia discrezionale elaborato dalla Corte di Cancelleria [vedi Court of Chancery].
Infine, in una terza accezione (—), in contrapposizione a Statute Law, indica quella parte dell’ordinamento inglese e di tipo inglese non emanato da un organo legislativo particolare, ma creato dai giudici quale diritto non scritto.
L’origine della (—), intesa nel suo significato più ampio di diritto angloamericano risale al 1066, anno della conquista normanna, quando Guglielmo il Conquistatore contrappose alle consuetudini locali un diritto centralizzato, elaborato dalle suddette tre corti londinesi. La Corte dello Scacchiere, sorta nella prima metà del secolo XII, fu creata con competenze in materia demaniale e fiscale; la Corte delle Udienze comuni, sorta nel 1178 era competente sulla generalità delle controversie insorte tra privati; la Corte del Consiglio Reale era competente sulle questioni civili e penali di particolare gravità. L’attività procedurale delle tre corti regie diede luogo alla formazione di un diritto centralizzato, destinato ad imporsi rapidamente nei riguardi della giurisdizione locale e feudale.
Il meccanismo procedurale dinanzi ad una delle corti londinesi veniva messo in moto attraveso il sistema dei writs [vedi]. Questi erano ordini che il re, su richiesta (e dietro esborso di denaro) della parte che non avesse ottenuto soddisfazione della lite portata dinanzi al giudice locale (sceriffo o lord), indirizzava al giudice locale medesimo, affinché questi provvedesse secondo giustizia. Nell’ipotesi di inottemperanza al writ, l’alternativa era l’instaurazione del procedimento dinanzi alla corte londinese.
Ad ogni tipo di pretesa corrispondeva un particolare writ, per cui era onere della parte quello di prestare attenzione nel chiedere la forma di writ particolarmente adatta alla propria pretesa.
Tra i vari tipi di writ uno dei più importanti era il writ of rights, in base al quale si ordinava al giudice locale di accogliere il reclamo presentato dal possessore a pieno titolo di un fondo, concessogli da un barone, contro colui che lo avesse occupato senza diritto. L’alternativa, in caso d’inosservanza, era il trasferimento della lite dinanzi allo sceriffo regio.
Altro importante tipo di writ era il precipe quod reddat, ugualmente utilizzabile per ingiungere al convenuto la restituzione di un fondo conteso: in caso di inottemperanza, egli avrebbe dovuto comparire dinanzi alla Corte delle udienze comuni.
Infine, il writ precipe intimava al convenuto l’immediato pagamento della somma di denaro debitoria, già determinata nel suo ammontare, con l’avvertenza che in caso di inosservanza egli avrebbe dovuto comparire dinanzi alla magistratura regia.
La graduale ma costante tipizzazione dei writs condusse ad una loro generalizzata utilizzazione, che determinò il carattere della (—) quale diritto di elaborazione giurisprudenziale, avulso da interventi legislativi. In tal modo si ebbe la creazione di un diritto effettuata dai magistrati sulla base di un sistema del precedente, ossia poggiato su una decisione emanata per una controversia già risolta e utilizzabile in maniera vincolante come modello per analoghi casi successivi [vedi Stare decisis (principio dello)].
A partire dal secolo XVI le decisioni più importanti della giurisprudenza londinese vennero riunite in raccolte (Reports) che vennero utilizzate dai giudici come utile strumento per adeguare le decisioni precedenti alle singole fattispecie concrete.
L’ordinamento giuridico inglese si presenta con caratteri molto diversi dal diritto comune [vedi]. Quest’ultimo, pur avendo anch’esso origini giurisprudenziali, ebbe come punto di riferimento normativo e di elaborazione dottrinale il Corpus iuris civilis [vedi]. Le opposizioni delle corti di Westminster alla penetrazione del diritto romano fu dovuta soprattutto alla strumentalizzazione politica, attuata dalla monarchia inglese nei confronti del Parlamento.
Attualmente la magistratura londinese è strutturata in modo tale che alle precedenti Corti viene sostituita un’Alta Corte di giustizia (High Court of Justice), che giudica in primo grado e si divide in Cancelleria (Chancery), Famiglia (Family), Divisione del Consiglio della Regina (Queen’s Bench Division). In secondo grado vi è una Corte di Appello (Court of Appeal) le cui sentenze sono impugnabili con ricorso alla Camera dei Lords [vedi

Commentatori

Giuristi dei secoli XIV e XV, che espressero attraverso la forma letteraria del commento la loro attività scientifica. Tale forma letteraria si esplicava innanzitutto attraverso la lettura del testo normativo, il quale veniva poi analizzato nei suoi elementi costitutivi; faceva seguito una enunciazione riassuntiva, con l’indicazione a titolo esemplificativo di alcuni casi pratici. Infine, esposte le osservazioni di maggiore rilievo, venivano affrontate tutte le problematiche che potevano sorgere. Attraverso questa tecnica interpretativa il giurista aveva la possibilità di cogliere la ratio ispiratrice della norma, che poteva essere applicata anche a fattispecie diverse da quella originariamente prevista dalla norma stessa.
Le prime applicazioni di tale tecnica esegetica furono sperimentate in Francia, ove gli sforzi dei giuristi della Scuola di Orléans [vedi Jacques de Révigny; Pierre de Belleperche] furono diretti soprattutto ad avvalorare e giustificare la politica assolutistica della monarchia e a teorizzare l’indipendenza del monarca nei confronti dell’imperatore.
Gli studiosi del diritto sono concordi nel ritenere che non vi sia stata una netta cesura tra l’attività dei (—) e quella dei Glossatori [vedi] anche se, tuttavia, diverse furono le modalità di esposizione e di insegnamento del diritto romano ed, in genere, diverso fu l’atteggiamento mentale assunto dai (—) nei confronti del Corpus iuris civilis [vedi], che diede prevalenza ad un inquadramento logico-sistematico e non meramente interpretativo della materia giuridica. Inoltre, i testi giustinianei furono, sia pure nel rispetto di un rigore formale, studiati con una maggiore libertà interpretativa.
L’attività scientifica dei (—) era finalizzata alla costruzione di princìpi giuridici da applicare per la risoluzione di casi pratici: sollecitati dalla situazione politica e sociale del loro tempo, caratterizzata da un estremo particolarismo, essi non tentarono di costringere la realtà entro gli schemi del Corpus iuris (come, invece, fecero i Glossatori), ma cercarono di adeguare quest’ultimo alle mutevoli esigenze della prassi, con la conseguenza che la loro elaborazione dottrinale divenne una vera e propria tecnica di creazione di diritto nuovo.
Mentre la finalità precipua dei Glossatori era quella di realizzare, attraverso la costruzione di un ordine armonico, l’unificazione del diritto, i (—), di fronte a molteplici realtà politiche tra loro confliggenti (Signorie, Principati, Monarchie) si trovarono ad affrontare il problema principale di conciliare il ius commune [vedi diritto comune] con i sempre più numerosi iura propria [vedi ius proprium] e a dare una giustificazione legittima del signore nel panorama della comunità internazionale. Il giurista del commento, a differenza del glossatore, si ritenne sempre autorizzato ad accertare, volta per volta, fino a quale punto il diritto romano potesse essere adattato alle fattispecie concrete e fino a quale punto queste ultime potessero essere autonomamente disciplinate. Il commentatore era sempre molto attento agli aspetti della vita di ogni giorno ed in caso di conflitto tra la legge antica e la realtà concreta, era sempre la prima a piegarsi nei confronti di quest’ultima.
Dal XIV al XV secolo, in risposta alle esigenze pratico-formalistiche dei nuovi tempi, fiorì un nuovo genere letterario, quello del trattato [vedi tractatus], adatto alle esigenze quotidiane. Diversamente da quanto era avvenuto per i Glossatori, la cui individualità personale si era stemperata nell’autorità della Glossa accursiana [vedi], i (—) conservarono individualmente la capacità di incidere sula formazione del diritto, soprattutto attraverso una fiorente attività consultiva [vedi Consilia].
Il periodo sostanzialmente più creativo della scuola del commento vide l’affermarsi di grandissime personalità, in grado di dominare la storia giuridica di tutti i tempi: Cino Sighibuldi da Pistoia [vedi], Bartolo da Sassoferrato [vedi], Baldo degli Ubaldi [vedi], Giason del Maino [vedi], Filippo Decio [vedi Decio Filippo], Giovanni d’Andrea [vedi] e Niccolò de’ Tedeschi [vedi].
All’immane lavoro interpretativo dei (—) e all’affermarsi delle loro dottrine nella prassi è legato il sorgere dei fenomeni della communis opinio [vedi], cui si fece riferimento nella risoluzione di casi controversi, e del bartolismo [ved

Commendato

A partire dagli ultimi anni dell’impero romano e per tutto il medioevo era colui che era legato al proprio signore (senior) da uno speciale rapporto di protezione e di obbedienza [vedi Commendatio].
A partire dal secolo VIII il (—) prese il nome di vassus.
Nell’807 una disposizione di Carlo Magno [vedi] sancì l’obbligo per ogni (—), indipendentemente dalle sue ricchezze, di accompagnare all’esercito il proprio signore, qualora questi vi fosse stato chiamato e durante la campagna militare egli non si separava mai dal suo protettore. Attraverso la figura del (—) si operò una trasformazione del servizio militare, che da servizio pubblico dovuto al re si trasformò in servizio privato dovuto al senior e si verificò la scomparsa degli eserciti di uomini liberi.
Per far fronte alle spese del servizio, il senior spesso attribuiva al suo (—) una terra in beneficio [vedi