Tassa di effetto equivalente

artt. 23 e 25 Trattato CE
Il divieto di tenere in vita dazi doganali all’importazione ed all’esportazione e qualsiasi tassa di effetto equivalente negli scambi con i paesi membri è dovuto all’imporsi della libera circolazione delle merci nella Comunità.
La nozione di tassa ad effetto equivalente è stata più volte rielaborata dalla giurisprudenza. Lo Scopo del divieto era quello di evitare che venissero introdotte altre forme di imposizioni fiscali su un bene commercializzato.
Secondo la Corte di Giustizia, la tassa di effetto equivalente è “qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato” (sentenza CGCE 25 gennaio 1977, Bahuis, in causa 46/76).
Le tasse di effetto equivalente sono oneri imposti alle sole merci che superano la frontiera nazionale, in un senso o in un altro.
Sono esclusi dalle tasse di effetto equivalente, quegli oneri pecuniari riscossi in occasione del passaggio, attraverso la frontiera di determinate merci.

Task force

La task force è un gruppo speciale di lavoro, che serve a gestire progetti, compiti specifici, nei settori dell’innovazione, delle risorse umane, dell’ educazione, della formazione della gioventù, della piccole e medie imprese e l’ampliamento dell’Unione Europea.

TAIEX Technical Assistance Information Exchange Office – Ufficio di Assistenza Tecnica e Scambio di Informazioni

Il TAIEX è un ufficio della Commissione europea, che ha il compito di aiutare i paesi dell’Europa centrale e orientale nell’adattamento delle proprie legislazioni.
I compiti che svolgono sono:
— programmare seminari, studi, missioni di esperti per fornire assistenza tecnica e suggerimenti sui modi di adattamento degli ordinamenti nazionali a quello comunitario;
— funge da servizio di diffusione d’informazioni sull’acquis dell’Unione.