Società al cui capitale sociale partecipa in rilevante misura un’altra società.
In relazione all’entità assunta dalla suddetta partecipazione, la consociata è denominata società collegata o società controllata.
Autore: Admin
CONSOB [Commissione Nazionale per le Società e la Borsa]
[via Isonzo 19/D – 00198 Roma]
Organo che esercita un controllo pubblico, allo scopo di tutelare i risparmiatori e di promuovere l’attività del mercato azionario, sulle società con azioni quotate in borsa e sugli enti aventi per oggetto esclusivo principale l’esercizio di attività commerciali i cui titoli siano quotati in Borsa.
La CONSOB vigila e controlla lo svolgimento di qualunque attività di sollecitazione al pubblico risparmio per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni; a tal fine delibera il regolamento delle OPA (v.). Essa inoltre vigila sull’attività della Cassa di compensazione e garanzia, nonché sull’adempimento degli obblighi di informazione e correttezza da parte delle imprese di investimento (v.). Poteri di controllo sono stati attribuiti alla CONSOB per prevenire e punire eventuali casi di insider trading (v.). Tale funzione di controllo è stata ampliata dal decreto Eurosim (v.) che ha relegato ad un ruolo marginale quella di regolamentazione, che è ora quasi totalmente appannaggio delle società di gestione dei mercati regolamentati
Consiglio Nordico
internet: www.norden.org.
Organo interparlamentare di consultazione politica ed economica costituito nel 1952 da Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia per favorire la cooperazione nel campo economico, culturale, dell’energia e della tutela dell’ambiente.
Ha ottenuto significativi successi in materia di armonizzazione (v.) legislativa tra i paesi membri.
Organi istituzionali del Consiglio sono:
— il Consiglio Nordico composto da 87 membri;
— il consiglio nordico dei ministri, al quale partecipano i ministri degli Stati aderenti;
— il Segretariato Generale, con sede a Copenaghen, composto da funzionari degli Stati aderenti.
Consiglio Europeo
Originariamente istituito come organo informale di cooperazione politica tra i paesi membri delle Comunità europee è stato istituzionalizzato con l’approvazione dell’Atto Unico Europeo (v.) il quale ha stabilito che il Consiglio Europeo riunisce (almeno due volte l’anno) i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il Presidente della Commissione delle Comunità Europee (v.). Essi sono assistiti dai Ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione. Le funzioni di quest’organo sono essenzialmente di stimolo per le più importanti iniziative politiche delle Comunità nonché di risoluzione delle questioni di notevole rilevanza politica ed economica oggetto di controversia in seno al Consiglio dell’Unione Europea (v.).
Il Trattato sull’Unione Europea (v.) ha demandato a questo organo due importanti decisioni:
— disporre sull’opportunità di passare alla 3a fase dell’Unione economica e monetaria (v. UEM);
— dovrà fornire gli impulsi determinanti nel settore della politica estera e sicurezza comune.